Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Normativa e prassi
Estromissione di immobili locati, rettifica obbligata per Iva e registro
Niente maggiorazione Iva del 30% per i beni di categoria catastale "A" esenti dall'imposta in caso di cessione
L'imprenditore individuale che, usufruendo della possibilità introdotta dalla Finanziaria 2008, esclude dal patrimonio di impresa un immobile strumentale per natura, locato nei primi mesi del 2008 con applicazione dell'Iva, deve procedere alla rettifica dei documenti emessi con addebito dell'imposta emettendo una nota di variazione. L'esclusione, inoltre, comporta l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 2% anziché dell'1%. Se, poi, l'immobile estromesso rientra tra quelli abitativi con cessione esente da imposta sul valore aggiunto (art. 10, comma 8-bis Dpr 633/72), la maggiorazione Iva dell'imposta sostitutiva, da determinare sulla base dell'aliquota applicabile al valore normale del bene, non risulta dovuta. Questi, in estrema sintesi i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 390/E di oggi, con cui l'Agenzia fornisce indicazioni in merito alla corretta applicazione della norma contenuta nella Finanziaria 2008 che consente agli imprenditori individuali di escludere gli immobili strumentali dal patrimonio d'impresa.
In particolare, la richiesta di consulenza giuridica riguarda in primo luogo la disciplina applicabile, ai fini dell'Iva e dell'imposta di registro, nel caso in cui l'opzione per l'esclusione abbia ad oggetto immobili strumentali per natura dati in affitto con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. In altre parole, l'istante chiede di sapere se, avendo dato in locazione l'immobile oggetto di esclusione nei primi mesi del 2008, e successivamente esercitato l'opzione (entro il 30 aprile 2008, con effetto per l'intero periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008), sia necessario regolarizzare l'operazione ai fini Iva e registro.
Su questo punto l'Agenzia chiarisce che, per via dell'opzione esercitata, l'immobile si considera detenuto a titolo personale dall'imprenditore fin dall'inizio del 2008 e di conseguenza sui corrispettivi percepiti per la locazione non va più applicata l'Iva. Ne deriva che, essendo l'immobile stato affittato, nei primi mesi dell'anno, con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, sarà necessario rettificare i documenti emessi tramite una nota di variazione. Analogamente, l'imposta di registro - che per effetto dell'esclusione si applica con l'aliquota del 2% e non più dell'1% - dovrà essere riliquidata dall'ufficio che ha registrato il contratto. Il termine per l'integrazione dell'imposta è di venti giorni a partire dalla data di perfezionamento dell'estromissione (che coincide con il versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, della prima rata dell'imposta sostitutiva).
In seconda battuta, l'istante chiede se anche in relazione agli immobili strumentali con cessione esente da Iva (categoria catastale A) debba essere applicata la maggiorazione dell'imposta sostitutiva pari al 30% dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale del bene. Al riguardo, chiede inoltre di sapere se sussistono i requisiti per effettuare una rettifica della detrazione Iva (sulla base dell'articolo 19-bis2 del decreto Iva). Secondo i tecnici dell'Agenzia, come peraltro già chiarito con la circolare n. 39/E dell'aprile 2008, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'estromissione dell'immobile è equiparata alla cessione: di conseguenza, per gli immobili abitativi la cui cessione rientrerebbe nel regime di esenzione, anche la maggiorazione Iva dell'imposta sostitutiva non è dovuta. "Resta fermo - spiegano le Entrate - l'obbligo di procedere alla rettifica della detrazione Iva di cui all'articolo 19-bis2 del Dpr 633/72 per i beni immobili per i quali si è proceduto alla detrazione di imposta all'atto dell'acquisto e che risultano successivamente impiegati in operazioni esenti". Ciò fatte salve le ipotesi di esonero dalla rettifica dettate dall'articolo 35, comma 9 dello stesso decreto.
In particolare, la richiesta di consulenza giuridica riguarda in primo luogo la disciplina applicabile, ai fini dell'Iva e dell'imposta di registro, nel caso in cui l'opzione per l'esclusione abbia ad oggetto immobili strumentali per natura dati in affitto con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. In altre parole, l'istante chiede di sapere se, avendo dato in locazione l'immobile oggetto di esclusione nei primi mesi del 2008, e successivamente esercitato l'opzione (entro il 30 aprile 2008, con effetto per l'intero periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008), sia necessario regolarizzare l'operazione ai fini Iva e registro.
Su questo punto l'Agenzia chiarisce che, per via dell'opzione esercitata, l'immobile si considera detenuto a titolo personale dall'imprenditore fin dall'inizio del 2008 e di conseguenza sui corrispettivi percepiti per la locazione non va più applicata l'Iva. Ne deriva che, essendo l'immobile stato affittato, nei primi mesi dell'anno, con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, sarà necessario rettificare i documenti emessi tramite una nota di variazione. Analogamente, l'imposta di registro - che per effetto dell'esclusione si applica con l'aliquota del 2% e non più dell'1% - dovrà essere riliquidata dall'ufficio che ha registrato il contratto. Il termine per l'integrazione dell'imposta è di venti giorni a partire dalla data di perfezionamento dell'estromissione (che coincide con il versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, della prima rata dell'imposta sostitutiva).
In seconda battuta, l'istante chiede se anche in relazione agli immobili strumentali con cessione esente da Iva (categoria catastale A) debba essere applicata la maggiorazione dell'imposta sostitutiva pari al 30% dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale del bene. Al riguardo, chiede inoltre di sapere se sussistono i requisiti per effettuare una rettifica della detrazione Iva (sulla base dell'articolo 19-bis2 del decreto Iva). Secondo i tecnici dell'Agenzia, come peraltro già chiarito con la circolare n. 39/E dell'aprile 2008, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'estromissione dell'immobile è equiparata alla cessione: di conseguenza, per gli immobili abitativi la cui cessione rientrerebbe nel regime di esenzione, anche la maggiorazione Iva dell'imposta sostitutiva non è dovuta. "Resta fermo - spiegano le Entrate - l'obbligo di procedere alla rettifica della detrazione Iva di cui all'articolo 19-bis2 del Dpr 633/72 per i beni immobili per i quali si è proceduto alla detrazione di imposta all'atto dell'acquisto e che risultano successivamente impiegati in operazioni esenti". Ciò fatte salve le ipotesi di esonero dalla rettifica dettate dall'articolo 35, comma 9 dello stesso decreto.
Chiara Ciranda
pubblicato Lunedì 20 Ottobre 2008
I più letti
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
Da quest’anno obbligatorio anche per le Poste e Ferrovie, va utilizzato dai sostituti per comunicare l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
21/12/2011
Gli utenti Fisconline hanno una marcia in più e viaggiano spediti nel mondo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria sul proprio sito
16/12/2011
E' il documento che soddisfa le esigenze informative sulla corretta gestione degli enti. Le "scritture", invece, vanno redatte solo in presenza di attività d'impresa
2/12/2011
Partono dai Comuni, a campione, le verifiche “in sede” sul rispetto delle norme sulla privacy chieste all’Agenzia dal Garante per la Protezione dei dati personali
23/11/2011
La fine del mese chiama all’appello i locatori che hanno scelto la nuova “tassa piatta” sostitutiva di Irpef, registro e bollo. Alla cassa il 68% dell’imposta per il 2011
Notizie correlate
- Opzione in scadenza per l'estromissione "agevolata"
- 15/4/2008

- Scelta operabile dagli imprenditori individuali entro il 30 aprile Rilevante, a tal fine, il comportamento concludente del contribuente
- Meno selettiva l’estromissione “agevolata”
- 11/3/2008

- Gli immobili strumentali non direttamente utilizzati dall’imprenditore individuale si possono escludere dal patrimonio aziendale mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva
- Beni in leasing, porta sbarrata all'estromissione agevolata
- 8/5/2008

- La detenzione in locazione finanziaria, al 30 novembre 2007, non integra il requisito del "possesso"
- Società immobiliari, estromissione agevolata solo per gli immobili strumentali per natura
- 5/7/2008

- I locali accatastati come abitazioni restano esclusi dal regime
Archivio Normativa e prassi
Febbraio, 2012
(7)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)
Maggio, 2011
(25)
Aprile, 2011
(20)
Marzo, 2011
(22)


















