Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Servizi postali universali fuori dalle nuove deduzioni Irap
Escluse dal beneficio anche le prestazioni non riservate perché sono comunque attività "regolamentate", come chiarito con la circolare 61/2007
Servizi postali universali fuori dalle nuove deduzioni Irap per ridurre il cuneo fiscale. Questa attività svolta da Poste Italiane si configura come "regolamentata" dalla pubblica amministrazione ed è quindi esclusa dall'agevolazione prevista per i datori di lavoro che impiegano personale a tempo indeterminato. Il servizio è infatti gestito sulla base di una concessione traslativa e di una tariffa che assicuri l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità.
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 358/E del 24 settembre in risposta all'interpello di Poste Italiane Spa, che chiede di poter beneficiare delle deduzioni Irap per la riduzione del cuneo fiscale.
La società ritiene che i servizi postali universali, riservati e non, possano godere delle agevolazioni perché il sistema di prezzi e tariffe non prevede la copertura totale dei costi operativi e fiscali, non assicurando, così, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento. In questo modo, secondo la soluzione prospettata dall'istante, verrebbe meno la ratio cui la Commissione europea ancora l'esclusione dei vantaggi Irap per le public utilities: "l'esclusione dai vantaggi - si legge nella decisione comunitaria - si applicherebbe soltanto nei casi in cui il metodo di fissazione della tariffa da parte dell'autorità di regolamentazione compensi i costi fiscali dei pubblici servizi". Di conseguenza, ai fini dell'esclusione dal beneficio dovrebbero pesare soltanto i sistemi tariffari che tengono già conto del costo Irap e che verrebbero influenzati dalle sue variazioni.
L'Agenzia non è d'accordo con l'idea sostenuta da Poste Italiane. I tecnici delle Entrate, richiamando anche la circolare 61/2007, chiariscono che i servizi postali universali non possono fruire delle nuove deduzioni perché sussistono entrambi i criteri dettati dal decreto Irap in materia di attività "regolamentate".
In primis, sul piano giuridico, le prestazioni rientranti nel servizio postale universale sono soggette a concessione, rilasciata con il Dm del 17 aprile 2000.
In secondo luogo, anche l'altro vincolo, di tipo economico-gestionale, è rispettato. Il corrispettivo dell'attività in questione, infatti, sia nell'ipotesi dei servizi universali riservati che di quelli non riservati, si concretizza come tariffa, al di là della terminologia usata dalla norma. Quando il Dl di recepimento della direttiva comunitaria in materia parla di "prezzi", come accade in riferimento alle prestazioni universali non riservate, si tratta comunque di un prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione, e non dal libero mercato, con gli stessi metodi utilizzati per fissare la tariffa, così da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.
Le Entrate chiariscono inoltre che il raggiungimento di questo equilibrio economico non è inficiato dal fatto che i costi Irap non siano interamente considerati nella determinazione della tariffa o del prezzo del servizio reso. Degli stessi, infatti, si tiene comunque conto nei meccanismi di compensazione previsti dalla pubblica amministrazione per il fornitore del servizio universale.
Ultime battute della risoluzione per spiegare come quantificare le deduzioni spettanti per i dipendenti utilizzati promiscuamente sia in attività ammesse agli sgravi Irap che in prestazioni escluse dal beneficio. Poste Italiane potrà far riferimento al sistema di contabilità separata già adottato in applicazione della direttiva comunitaria 97/67/Ce per il settore postale.
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 358/E del 24 settembre in risposta all'interpello di Poste Italiane Spa, che chiede di poter beneficiare delle deduzioni Irap per la riduzione del cuneo fiscale.
La società ritiene che i servizi postali universali, riservati e non, possano godere delle agevolazioni perché il sistema di prezzi e tariffe non prevede la copertura totale dei costi operativi e fiscali, non assicurando, così, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento. In questo modo, secondo la soluzione prospettata dall'istante, verrebbe meno la ratio cui la Commissione europea ancora l'esclusione dei vantaggi Irap per le public utilities: "l'esclusione dai vantaggi - si legge nella decisione comunitaria - si applicherebbe soltanto nei casi in cui il metodo di fissazione della tariffa da parte dell'autorità di regolamentazione compensi i costi fiscali dei pubblici servizi". Di conseguenza, ai fini dell'esclusione dal beneficio dovrebbero pesare soltanto i sistemi tariffari che tengono già conto del costo Irap e che verrebbero influenzati dalle sue variazioni.
L'Agenzia non è d'accordo con l'idea sostenuta da Poste Italiane. I tecnici delle Entrate, richiamando anche la circolare 61/2007, chiariscono che i servizi postali universali non possono fruire delle nuove deduzioni perché sussistono entrambi i criteri dettati dal decreto Irap in materia di attività "regolamentate".
In primis, sul piano giuridico, le prestazioni rientranti nel servizio postale universale sono soggette a concessione, rilasciata con il Dm del 17 aprile 2000.
In secondo luogo, anche l'altro vincolo, di tipo economico-gestionale, è rispettato. Il corrispettivo dell'attività in questione, infatti, sia nell'ipotesi dei servizi universali riservati che di quelli non riservati, si concretizza come tariffa, al di là della terminologia usata dalla norma. Quando il Dl di recepimento della direttiva comunitaria in materia parla di "prezzi", come accade in riferimento alle prestazioni universali non riservate, si tratta comunque di un prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione, e non dal libero mercato, con gli stessi metodi utilizzati per fissare la tariffa, così da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.
Le Entrate chiariscono inoltre che il raggiungimento di questo equilibrio economico non è inficiato dal fatto che i costi Irap non siano interamente considerati nella determinazione della tariffa o del prezzo del servizio reso. Degli stessi, infatti, si tiene comunque conto nei meccanismi di compensazione previsti dalla pubblica amministrazione per il fornitore del servizio universale.
Ultime battute della risoluzione per spiegare come quantificare le deduzioni spettanti per i dipendenti utilizzati promiscuamente sia in attività ammesse agli sgravi Irap che in prestazioni escluse dal beneficio. Poste Italiane potrà far riferimento al sistema di contabilità separata già adottato in applicazione della direttiva comunitaria 97/67/Ce per il settore postale.
Giulia Marconi
pubblicato Mercoledì 24 Settembre 2008
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