Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Abruzzo, con la fine dell’anno
termina l’ultima sospensione
termina l’ultima sospensione
Ancora due mesi per gli adempimenti fiscali, differenti dagli appuntamenti in cassa, rinviati a favore dei contribuenti della zona maggiormente colpita dal terremoto
Gli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, sospesi in Abruzzo a causa del terremoto del 6 aprile 2009, dovranno essere assolti, entro il prossimo 31 dicembre, anche nelle zone più colpite dal sisma, ovvero nei comuni del cosiddetto “cratere”.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, modificando il precedente documento del 23 novembre 2010, indica le modalità applicative del nuovo termine, “subentrato” alla vecchia scadenza del 31 gennaio 2011, corretta dall’ulteriore rinvio previsto dal “milleproroghe” (Dl 225/2010, articolo 2, comma 3-quater).
L’appuntamento riguarda i contribuenti per i quali versamenti e adempimenti erano stati sospesi:
La scadenza del 31 dicembre non interessa gli appuntamenti in cassa, ma esclusivamente gli altri adempimenti.
Devono essere trasmesse, ad esempio, entro la fine dell’anno, le dichiarazioni dei redditi segnalando nella casella “eventi eccezionali” il codice “4”, se la dichiarazione si riferisce all’anno d’imposta 2008, e il codice “3”, se si riferisce al 2009.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, modificando il precedente documento del 23 novembre 2010, indica le modalità applicative del nuovo termine, “subentrato” alla vecchia scadenza del 31 gennaio 2011, corretta dall’ulteriore rinvio previsto dal “milleproroghe” (Dl 225/2010, articolo 2, comma 3-quater).
L’appuntamento riguarda i contribuenti per i quali versamenti e adempimenti erano stati sospesi:
- fino al 30 giugno 2010, con esclusione degli istituti di credito e assicurativi
- fino al 20 dicembre 2010 (persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo nonché per le persone giuridiche con volume d’affari non superiore a 200mila euro).
La scadenza del 31 dicembre non interessa gli appuntamenti in cassa, ma esclusivamente gli altri adempimenti.
Devono essere trasmesse, ad esempio, entro la fine dell’anno, le dichiarazioni dei redditi segnalando nella casella “eventi eccezionali” il codice “4”, se la dichiarazione si riferisce all’anno d’imposta 2008, e il codice “3”, se si riferisce al 2009.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 2 Novembre 2011
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