Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Abruzzo, per i comuni del cratere
riprende la riscossione dei tributi
riprende la riscossione dei tributi
Centoventi rate da gennaio 2011 per versare le imposte sospese, senza l'applicazione di sanzioni e interessi
Dal prossimo anno riprenderanno gli adempimenti tributari, sospesi a seguito del sisma di Abruzzo, anche per i contribuenti delle zone maggiormente colpite, i cosiddetti comuni del "cratere". A prevederlo l’articolo 39 del decreto legge n. 78 del 2010.
Le disposizioni riguardano:
- le persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, le persone giuridiche con volume d'affari superiore a 200mila euro e i sostituti d'imposta (la cui sospensione è scaduta il 30 giugno)
- le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e le persone giuridiche con volume d'affari non superiore a 200mila euro (la cui sospensione scade il 20 dicembre prossimo).
Vediamo nel dettaglio le modalità degli adempimenti tributari.
Dichiarazioni
Le dichiarazioni devono essere trasmesse in via telematica, utilizzando i modelli relativi ai periodi d'imposta cui si riferiscono, disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e su quello del ministero dell'Economia e delle Finanze. La situazione particolare va rappresentata indicando nella casella "eventi eccezionali" il codice "4", se la dichiarazione si riferisce all'anno d'imposta 2008, e il codice "3", se si riferisce al 2009.
Chi ha percepito redditi dichiarabili con il 730 (compreso il caso in cui debba comunicare dati tramite i quadri RM, RT, RW, AC di Unico) e chi avrebbe dovuto presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, può consegnare il modello Unico a un ufficio postale.
Ritenute sospese
Entro dicembre i sostituti d'imposta devono comunicare agli interessati l'importo delle ritenute alla fonte non operate nel 2010 a seguito di richiesta degli stessi contribuenti, per consentire loro di provvedere al relativo versamento.
Iva
I versamenti dell'Iva mensile e trimestrale scaduti nel periodo di sospensione e quelli dell'imposta risultante dalle dichiarazioni per gli anni 2008 e 2009, potranno essere eseguiti a partire da gennaio in un numero massimo di 120 rate mensili di pari importo.
Ires, Irpef e altre imposte
Con la stessa tempistica vanno versati il saldo Ires, Irpef (e relative addizionali) e Irap, le imposte sostitutive dovute per gli anni 2008 e 2009, gli acconti 2010, le imposte dovute in base al 730 e non trattenute, le ritenute non operate dai sostituti d'imposta, e tutti gli altri tributi scaduti nel periodo di sospensione.
Modalità di pagamento
Per eseguire i pagamenti, i contribuenti dovranno utilizzare i codici previsti per i singoli tributi, con riferimento a ciascun anno di imposta. Se la rata è inferiore a 12 euro, il versamento si effettua al raggiungimento di tale limite minimo.
Lavoratori dipendenti e pensionati possono chiedere al sostituto d'imposta di trattenere la rata dal compenso mensile. I versamenti effettuati andranno poi evidenziati nel Cud e nel modello 770.
Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 24 Novembre 2010
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