Normativa e prassi
Abruzzo: niente comunicazione dati
per gli esclusi dagli studi di settore
Fuori dall’esenzione banche e imprese di assicurazione, tenute a rispettare gli adempimenti regolarmente
I contribuenti abruzzesi, per i quali ricorre una delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, restano esclusi anche da compilazione e invio del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli stessi studi. L’indicazione è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 agosto, che modifica le istruzioni dei modelli sopprimendo l’adempimento per tutti coloro che, in seguito all’evento sismico dell’aprile 2009, sono stati costretti a cessare, liquidare o non svolgere normalmente la propria attività.

Sono queste, infatti, alcune delle cause di esclusione espressamente previste dalla normativa sugli studi di settore in presenza delle quali, però, l’articolo 1 della legge 296/2006, “allo scopo di individuare specifici indicatori di normalità economica idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare”, non “scarta” la possibilità di richiedere comunque la compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti.
L’adempimento “generalizzato” è stato dunque recepito nella parte generale della modulistica relativa agli studi di settore approvata con provvedimento del 25 maggio 2010.

Vista la particolare situazione conseguente ai danni causati dal terremoto e tenute in considerazione le problematiche evidenziate dagli operatori attivi nelle aree colpite, l’Agenzia ha ritenuto opportuno modificare le istruzioni del modello di comunicazione relativo al periodo d’imposta 2009 da allegare a Unico 2010, specificando l’esonero in questione.

Chi sono i “sollevati”
Non devono compilare il modulo i contribuenti individuati dall’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3837/2009. L’esclusione non riguarda le banche e le imprese di assicurazione.
r.fo.
pubblicato Lunedì 30 Agosto 2010

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