Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Adozioni internazionali, per dedurre le spese
è sufficiente aver avviato la procedura
è sufficiente aver avviato la procedura
Va applicato il principio di cassa prescindendo dall'effettiva conclusione dell'iter
La procedura di adozione internazionale
L'adozione internazionale offre l'opportunità a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine di trovare una famiglia in un altro Stato.
Al fine di stabilire disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, e in particolare dei principi sanciti dalla convenzione delle Nazioni unite sui diritti del minore del 20 novembre 1989, è stata stipulata a L'Aja, il 29 maggio 1993, la "Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale".
La convenzione è stata ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha anche riformato la procedura di adozione internazionale.
Per garantire che le adozioni avvengano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e al fine anche di evitare la sottrazione, la vendita e la tratta di minori, la procedura risulta assai complessa.
Essa inizia con una presentazione, da parte degli aspiranti genitori adottivi, di una dichiarazione di disponibilità all'adozione presentata al tribunale per i minorenni e, se il tribunale per i minorenni stesso non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza di requisiti, la procedura continua coinvolgendo diversi enti (servizi socio-assistenziali, associazioni autorizzate, Commissione per le adozioni internazionali), autorità straniere e professionisti (psicologi, interpreti), e prevedendo l'espletamento di una serie di obblighi e di formalità che la rendono particolarmente lunga e onerosa.
In particolare, il decreto di idoneità ad adottare pronunciato dal Tribunale per i minorenni viene trasmesso in copia, corredato dalla relazione e dalla documentazione esistente negli atti, alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se già indicato dagli aspiranti all'adozione.
La Commissione per le adozioni internazionali è stata istituita proprio a seguito della entrata in vigore della legge di ratifica della convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 e ha sede presso la presidenza del Consiglio dei ministri.
Essa garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione, a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive, e rappresenta l'autorità centrale italiana per l'applicazione della convenzione de L'Aja. Tra i suoi compiti rientra quello di formare l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale e di curarne la relativa tenuta, di verificarlo almeno ogni tre anni, e di vigilare sull'operato degli enti, revocare l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme.
Gli enti autorizzati, invece, informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione assistendo i genitori davanti all'autorità straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.
La legge n. 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.
Le agevolazioni fiscali
L'articolo 4 della legge n. 476 del 1998 ha introdotto la lettera l-bis) dell'articolo 10 del Tuir, prevedendo, a decorrere dal periodo di imposta 1999, la deducibilità dal reddito complessivo del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale. Tuttavia, a causa dell'espressione utilizzata dal legislatore (genitori adottivi) nel disposto della norma, sorgeva il dubbio che per usufruire della deduzione fosse necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo.
Inoltre, considerato che la procedura è particolarmente lunga e, spesso dura più di un anno, non risultava chiaro se ci si poteva avvalere della deduzione, relativamente alle spese già sostenute, anche se la procedura non si era ancora conclusa.
Con una serie di quesiti, un ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione internazionale ha, pertanto, chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate per dirimere i dubbi che concernevano la modalità di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir.
Il parere
L'Agenzia delle Entrate, considerando anche la volontà del legislatore di agevolare le coppie che intendano adottare un minore straniero ha chiarito che, per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo e che è, invece, possibile, usufruire della deduzione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa.
Ne ha concluso che l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti interessati alla deduzione in argomento (spese sostenute dai genitori adottivi) debba essere interpretata come "spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi che abbiano intrapreso la procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Inizio e fine della procedura agli effetti fiscali
La risoluzione ha evidenziato anche che, agli effetti fiscali, deve ritenersi che:
1. la procedura di adozione inizia con il conferimento a un ente autorizzato del mandato all'adozione e che è, dunque, da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire delle deduzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lett. l-bis) del Tuir.
2. lo status di genitore adottivo si acquista con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera, qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia.
Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 35 comma 4, della legge n. 184 del 1983 e stabilisce in un anno la durata del predetto affidamento.
Decorso tale periodo, se ritiene che la permanenza nella famiglia che lo ha accolto è ancora conforme all'interesse del minore, il Tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione.
Pertanto, in tal caso, la procedura di adozione si potrà dire conclusa con tale pronuncia.
Principio di cassa o di competenza?
In considerazione di quanto esposto in precedenza, l'Agenzia ha chiarito che la deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale.
Poiché, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera o), della legge n. 184 del 1983, ai fini del riconoscimento della deduzione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'espletamento delle pratiche di adozione internazionale, è necessario che tali spese siano certificate nell'ammontare complessivo dagli enti autorizzati che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, l'ente autorizzato dovrà certificare annualmente tutte le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, sia che siano state sostenute direttamente dall'ente stesso e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, siano che siano state sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato.
Tuttavia, al fine di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato, sono "riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983".
Quali spese?
La risoluzione ha chiarito che la deduzione nella misura del 50 per cento è riferibile a tutte le spese sostenute dagli adottandi purché:
- finalizzate all'adozione del minore
- debitamente documentate
- certificate dall'ente autorizzato.
Le spese sostenute per le relazioni e gli incontri post-adottivi, invece, considerato che, a parere dell'Agenzia, non costituiscono parte della procedura di adozione che, come si è detto in precedenza, si deve considerare conclusa con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni, non potranno essere dedotte dal reddito.
L'adozione internazionale offre l'opportunità a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine di trovare una famiglia in un altro Stato.
Al fine di stabilire disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, e in particolare dei principi sanciti dalla convenzione delle Nazioni unite sui diritti del minore del 20 novembre 1989, è stata stipulata a L'Aja, il 29 maggio 1993, la "Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale".
La convenzione è stata ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha anche riformato la procedura di adozione internazionale.
Per garantire che le adozioni avvengano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e al fine anche di evitare la sottrazione, la vendita e la tratta di minori, la procedura risulta assai complessa.
Essa inizia con una presentazione, da parte degli aspiranti genitori adottivi, di una dichiarazione di disponibilità all'adozione presentata al tribunale per i minorenni e, se il tribunale per i minorenni stesso non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza di requisiti, la procedura continua coinvolgendo diversi enti (servizi socio-assistenziali, associazioni autorizzate, Commissione per le adozioni internazionali), autorità straniere e professionisti (psicologi, interpreti), e prevedendo l'espletamento di una serie di obblighi e di formalità che la rendono particolarmente lunga e onerosa.
In particolare, il decreto di idoneità ad adottare pronunciato dal Tribunale per i minorenni viene trasmesso in copia, corredato dalla relazione e dalla documentazione esistente negli atti, alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se già indicato dagli aspiranti all'adozione.
La Commissione per le adozioni internazionali è stata istituita proprio a seguito della entrata in vigore della legge di ratifica della convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 e ha sede presso la presidenza del Consiglio dei ministri.
Essa garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione, a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive, e rappresenta l'autorità centrale italiana per l'applicazione della convenzione de L'Aja. Tra i suoi compiti rientra quello di formare l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale e di curarne la relativa tenuta, di verificarlo almeno ogni tre anni, e di vigilare sull'operato degli enti, revocare l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme.
Gli enti autorizzati, invece, informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione assistendo i genitori davanti all'autorità straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.
La legge n. 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.
Le agevolazioni fiscali
L'articolo 4 della legge n. 476 del 1998 ha introdotto la lettera l-bis) dell'articolo 10 del Tuir, prevedendo, a decorrere dal periodo di imposta 1999, la deducibilità dal reddito complessivo del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale. Tuttavia, a causa dell'espressione utilizzata dal legislatore (genitori adottivi) nel disposto della norma, sorgeva il dubbio che per usufruire della deduzione fosse necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo.
Inoltre, considerato che la procedura è particolarmente lunga e, spesso dura più di un anno, non risultava chiaro se ci si poteva avvalere della deduzione, relativamente alle spese già sostenute, anche se la procedura non si era ancora conclusa.
Con una serie di quesiti, un ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione internazionale ha, pertanto, chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate per dirimere i dubbi che concernevano la modalità di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir.
Il parere
L'Agenzia delle Entrate, considerando anche la volontà del legislatore di agevolare le coppie che intendano adottare un minore straniero ha chiarito che, per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo e che è, invece, possibile, usufruire della deduzione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa.
Ne ha concluso che l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti interessati alla deduzione in argomento (spese sostenute dai genitori adottivi) debba essere interpretata come "spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi che abbiano intrapreso la procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Inizio e fine della procedura agli effetti fiscali
La risoluzione ha evidenziato anche che, agli effetti fiscali, deve ritenersi che:
1. la procedura di adozione inizia con il conferimento a un ente autorizzato del mandato all'adozione e che è, dunque, da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire delle deduzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lett. l-bis) del Tuir.
2. lo status di genitore adottivo si acquista con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera, qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia.
Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 35 comma 4, della legge n. 184 del 1983 e stabilisce in un anno la durata del predetto affidamento.
Decorso tale periodo, se ritiene che la permanenza nella famiglia che lo ha accolto è ancora conforme all'interesse del minore, il Tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione.
Pertanto, in tal caso, la procedura di adozione si potrà dire conclusa con tale pronuncia.
Principio di cassa o di competenza?
In considerazione di quanto esposto in precedenza, l'Agenzia ha chiarito che la deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale.
Poiché, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera o), della legge n. 184 del 1983, ai fini del riconoscimento della deduzione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'espletamento delle pratiche di adozione internazionale, è necessario che tali spese siano certificate nell'ammontare complessivo dagli enti autorizzati che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, l'ente autorizzato dovrà certificare annualmente tutte le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, sia che siano state sostenute direttamente dall'ente stesso e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, siano che siano state sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato.
Tuttavia, al fine di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato, sono "riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983".
Quali spese?
La risoluzione ha chiarito che la deduzione nella misura del 50 per cento è riferibile a tutte le spese sostenute dagli adottandi purché:
- finalizzate all'adozione del minore
- debitamente documentate
- certificate dall'ente autorizzato.
Le spese sostenute per le relazioni e gli incontri post-adottivi, invece, considerato che, a parere dell'Agenzia, non costituiscono parte della procedura di adozione che, come si è detto in precedenza, si deve considerare conclusa con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni, non potranno essere dedotte dal reddito.
Rosamaria Di Palma
pubblicato Venerdì 4 Giugno 2004
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