Normativa e prassi
Agevolazioni e aiuti economici, pronto schema Ue
Il riferimento è a un regolamento generale della Commissione che riassume le prescrizioni note in precedenti atti comunitari 

Secondo quanto indicato nel documento, le agevolazioni che possono essere considerate aiuti di Stato sono esentate dall’obbligo di previa notifica all’organo esecutivo dell’Unione se rientrano entro i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria. La Commissione delle comunità europee ha predisposto uno schema di regolamento generale n. 2007/C 210/10 (pubblicato in Guce 8 settembre 2007 C 210/14) sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ue in materia di agevolazioni e aiuti di natura economica destinato a riassumere e adeguare le prescrizioni già rese note in precedenti atti comunitari in materia di aiuti di Stato. Il regolamento in esame, infatti, prevede l’abrogazione (confronta articolo 34 dello schema di regolamento) di alcune normative comunitarie emanate con riferimento a singoli settori: regolamento n. 70 del 2001 (sulla definizione di piccole e medie imprese) regolamento n. 68 del 2001, regolamento n. 1628 del 2006 (in materia di aiuti a finalità regionale).

I dettagli della normativa
In base al nuovo regolamento generale, nei casi previsti, non vi sarà più l’obbligo di notifica alla stessa Commissione ex articolo 88, comma 3, del Trattato per le misure agevolative adottate dagli Stati membri. Lo schema di regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle comunità europee del 8-9-2007 per consentire agli interessati di presentare le proprie osservazioni. La materia degli aiuti di Stato, a tutela dei principi di equilibrio del mercato e di non discriminazione, prevede che ogni misura di carattere agevolativo sia autorizzata in via preventiva dalla Commissione che ne valuta la compatibilità con il mercato comune. La novità dello schema di regolamento in rassegna, quindi, è nel prevedere una maggiore elasticità eliminando l’obbligo di notifica, al fine di semplificare i rapporti tra Stati membri e Istituzioni comunitarie. Come precisato nel considerando n. 3, alla luce di dati tratti dall’esperienza acquisita nel settore della concorrenza, la Commissione ha fissato delle soglie di aiuto per determinate tipologie di agevolazioni specificamente individuate, nei limiti delle quali non vi è l’obbligo di notifica alla Commissione. Tali soglie, a parere della Commissione europea, "rappresentano un giusto equilibrio tra l’obiettivo di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato e l’obiettivo di risolvere un particolare fallimento del marcato o un particolare problema di coesione" (considerando n. 21).

Campo di applicazione e tipologie di aiuto
L’articolo 1 del regolamento prevede il campo di applicazione, individuando i tipi di aiuti per i quali opera l’esenzione e quelli che ne sono esclusi. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto consentita le cifre sono considerate al lordo di imposte ed altri oneri (articolo 4). L’articolo 5 individua le modalità di aiuto ritenute "non trasparenti" (ad es., aiuti sotto forma di conferimenti di capitale). Ai fini del "cumulo" con altre agevolazioni, l’articolo 7 prevede che l’intensità di aiuto consentita va stabilita tenendo conto del totale di aiuti o incentivi a favore dell’attività o del progetto oggetto di aiuto, indipendentemente dal soggetto erogatore del finanziamento. Il capo III (articoli da 11 a 33) concerne "Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti". Sono, infatti, previsti dei massimali che riguardano: aiuti a finalità regionale (a favore di grandi imprese e di Pmi), aiuti a sostegno dell’occupazione e della formazione, aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti a tutela dell’ambiente.

Le modalità di comportamento degli Stati membri
Si premette che la Commissione europea mantiene intatti i propri doveri e poteri di intervento a tutela del mercato comune. Pertanto, sebbene non vi sia l’obbligo di notifica, permane un dovere di informazione preventiva, nei confronti della Commissione, da parte degli Stati membri che su un apposito modulo (disponibile anche on-line) dovranno trasmettere sinteticamente tutte le informazioni necessarie prima di rendere efficace la misura agevolativa. La Commissione attribuisce un numero di identificazione della misura pervenuta (cfr. considerando n. 5 e n. 25). L’inottemperanza a tale obbligo informativo può essere sanzionata con l’ordine di sospensione, in tutto o in parte, dell’applicazione del regolamento di esenzione a danno dello Stato membro. Le percentuali massime dell’intensità di aiuto consentito devono, a parere della Commissione, essere accompagnate da un limite quantitativo alla misura dei costi ammessi all’agevolazione (considerando n. 20). Si osserva che l’individuazione dei limiti di aiuto consentiti per mezzo di una percentuale massima di costi agevolabili riferita a un tetto massimo di costi sostenuti caratterizza altresì alcune legislazioni nazionali in materia di aiuti di Stato. Si ricorda, infatti, che in materia di agevolazioni agli investimenti per ricerca industriale e sviluppo c.d. sperimentale l’articolo 1, commi 280-281, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto un credito d’imposta per i suddetti investimenti pari al 10 per cento dei costi sostenuti (elevabile al 15 per cento per contratti stipulati con enti di ricerca ed università), fermo restando che i costi agevolabili non possono superare 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.

Deroghe all’applicazione del regolamento
La nuova disciplina comunitaria in materia di esenzione dall’obbligo di notifica prevede alcuni casi eccezionali in cui non è prevista l’applicazione del regolamento in esame, dovendo gli Stati membri, pertanto, attenersi alle regole ordinarie in materia di aiuti di Stato previste dall’art. 88, comma 3, del Trattato. La più consistente deroga concerne gli aiuti a favore di un beneficiario già raggiunto da un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (considerando n. 15). Si ricorda, in proposito, che la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto già in precedenza che sono illegittimi gli aiuti concessi a soggetti nei cui confronti la Commissione abbia accertato con decisione inoppugnabile l’illegittimità di un precedente aiuto (cfr. tribunale di 1 grado, sentenza 13 settenbre 1995, cause riunite T-244/93 e T-486/93). Altra deroga concerne (cfr. considerando n. 19) gli aiuti di importo elevato, per i quali è richiesto il previo esame della Commissione. Per considerare un aiuto di "importo elevato" si dovrà fare riferimento all’articolo 6 del regolamento in materia di "soglie di notifica individuali". Un ulteriore limite all’applicazione del regolamento è previsto dal considerando n. 24. Si tratta degli incentivi a favore di attività che "il beneficiario avrebbe comunque alle normali condizioni di mercato". Emerge un aspetto limitativo del settore degli aiuti all’economia, essendo gli stessi dettati da necessità obiettive di sviluppo e di incentivo, conformemente all’articolo 87 del Trattato.
Salvatore Sardella
pubblicato Lunedì 10 Dicembre 2007

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