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Dal mondo
Aiuti di Stato, nuovo regolamento d’esenzione per categoria (2)
Pubblicato il 7 luglio 2008, dispensa dall’obbligo di notifica stabilito dal Trattato CE, alcuni aiuti al verificarsi di precise condizioni
Il nuovo regolamento si applica agli aiuti regionali, al capitale di rischio, a finalità ambientale, ricerca, sviluppo, innovazione e ad altri. Nella puntata odierna l'attenzione si sofferma su quelli dedicati all’occupazione e su una serie di considerazioni alla luce di due recenti casi in tema di fisco. Per quanto riguarda l’occupazione in senso stretto il regolamento prevede la possibilità di adottare in esenzione da notifica le agevolazioni dirette all’assunzione dei lavoratori disabili e svantaggiati sotto forma di sussidi salariali e alla compensazione dei costi addizionali derivanti dall’impiego di lavoratori disabili. Nel primo caso, a parte la differenza di intensità massime consentite, gli aiuti ammissibili sono quelli destinati alle assunzioni che, al di là di casi specificamente previsti, rappresentano un incremento netto rispetto alla media del numero di impiegati nel corso dei 12 mesi precedenti. Da notare che in tema di occupazione il futuro regolamento d’esenzione non prevede più la possibilità di esentare dalla notifica gli aiuti destinati alla "creazione di posti di lavoro" tout court, cioè al di fuori di quelli non direttamente connessi a investimenti nelle imprese situate nelle zone assistite ovvero alle piccole e medie imprese. Questa differenza dà il segno dell’evoluzione dell’atteggiamento comunitario nei confronti degli aiuti all’occupazione che nel corso degli anni, cioè dall’adozione della prima disciplina in merito (1995) a quella recata nel futuro regolamento d’esenzione, ha perso sempre di più la valorizzazione dell’occupazione come strumento di progresso sociale meritevole di sostegno in sé, per tramutarsi in un valore da sostenere solo nell’ottica della crescita economica o solo con riferimento a poche e ben definite categorie di lavoratori.
Alcune considerazioni conclusive
Il regolamento in esame rappresenta, in definitiva, un’importante opportunità per gli Stati membri di concedere risorse finanziarie ai settori produttivi o per le finalità ritenute maggiormente meritevoli, senza peraltro dover passare attraverso il preventivo vaglio della Commissione europea. Per gli aiuti concessi sotto forma di sgravi/esenzioni fiscali, in particolare, il regolamento costituisce uno strumento di grande efficacia per attuare con tempestività le misure di politica economica ritenute prioritarie. Ciò anche in considerazione del fatto che il regolamento esclude espressamente la necessità di dimostrare l’effetto d’incentivazione prodotto dalle misure fiscali, mentre tale necessità continua ad essere prevista per gli aiuti concessi attraverso strumenti diversi da quello fiscale. In buona sostanza, affinché il richiamato effetto d’incentivazione sia dimostrato, è sufficiente che le misure fiscali dispongano il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro, qualora tali misure fiscali siano state adottate prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto o all'attività oggetto dell'aiuto. Occorre, tuttavia, che le norme con cui saranno previste agevolazioni fiscali siano disegnate ricalcando chiaramente i criteri previsti nel futuro regolamento generale d’esenzione. L’esperienza ha dimostrato, infatti, che tanto maggiore risulta la conformità delle regole nazionali con le predette norme, tanto maggiore sarà la probabilità di poter fruire delle norme agevolative in tempi rapidi e senza censure da parte comunitaria. Ove sia garantita, inoltre, la rispondenza con quanto previsto dal regolamento d’esenzione in esame, le misure di aiuto potrebbero essere accordate anche selettivamente, a favore, quindi, di talune imprese o taluni settori produttivi. La selettività della misura può essere ritenuta, talvolta, superata dalla circostanza che le misure d’aiuto rispondenti a tutti i requisiti previsti dal regolamento sono considerate per se compatibili con il mercato comune; tali misure, secondo questa logica, non arrecherebbero distorsioni alla concorrenza o, quantomeno, le distorsioni sarebbero più che compensate dai benefici che producono sull’attività economica della comunità in generale.
I due recenti casi
In proposito, per non andare troppo in là nel tempo, si possono citare i più recenti casi di aiuti fiscali italiani concessi mediante il meccanismo dell’esenzione: due aiuti all’occupazione adottati in esenzione da notifica. Il primo, contenuto nella legge finanziaria 2007, riconosce una maggiorazione alle deduzioni per le nuove assunzioni nel caso di donne riconosciute come lavoratrici svantaggiate ai sensi della lettera xi) dell’articolo 2 del vecchio regolamento 2204/2002/CE, mentre l’altro, più recente, previsto nell’ultima legge finanziaria, è destinato alle imprese che creano nuova occupazione, in ottemperanza ai criteri dello stesso regolamento 2204. Vale appena notare che la prima tipologia di aiuti (alle cd. "donne lavoratrici svantaggiate", categoria che viene, tra l’altro presa, in considerazione anche nel più recente schema di aiuti all’occupazione al fine della maggiorazione del contributo) non potrà più essere adottata a partire dal 1° gennaio 2009, dal momento che manca del tutto nel nuovo regolamento generale d’esenzione una definizione di lavoratrice svantaggiata paragonabile a quella contenuta nel regolamento 2204. In effetti, l’Italia era uno dei pochissimi Stati europei a poter adottare aiuti destinati a quella particolare categoria di lavoratori svantaggiati, che veniva individuata prendendo, tra l’altro, a riferimento i differenziali tra i tassi regionali di disoccupazione relativi ai generi. Nel nuovo regolamento, invece, per limitarsi al caso del requisito di genere, è stato adottato un criterio meno discriminatorio, dal momento che sarà possibile considerare lavoratori svantaggiati quelli che appartengono al genere (maschile o femminile) in minoranza nei settori d’attività economica in cui la differenza fra i generi sia almeno più alta del 25 per cento rispetto media di tale discrepanza in tutti i settori economici dello Stato membro interessato. Ora, al di là di queste considerazioni, la sistematizzazione della materia attraverso il futuro regolamento generale d'esenzione potrà consentire un'azione più mirata ed efficace, non solo nel campo dell'occupazione, ed è auspicabile che lo stesso possa essere preso a riferimento per meglio orientare le scelte di politica economica in conformità con gli obiettivi del mercato unico europeo.
Il nuovo regolamento si applica agli aiuti regionali, al capitale di rischio, a finalità ambientale, ricerca, sviluppo, innovazione e ad altri. Nella puntata odierna l'attenzione si sofferma su quelli dedicati all’occupazione e su una serie di considerazioni alla luce di due recenti casi in tema di fisco. Per quanto riguarda l’occupazione in senso stretto il regolamento prevede la possibilità di adottare in esenzione da notifica le agevolazioni dirette all’assunzione dei lavoratori disabili e svantaggiati sotto forma di sussidi salariali e alla compensazione dei costi addizionali derivanti dall’impiego di lavoratori disabili. Nel primo caso, a parte la differenza di intensità massime consentite, gli aiuti ammissibili sono quelli destinati alle assunzioni che, al di là di casi specificamente previsti, rappresentano un incremento netto rispetto alla media del numero di impiegati nel corso dei 12 mesi precedenti. Da notare che in tema di occupazione il futuro regolamento d’esenzione non prevede più la possibilità di esentare dalla notifica gli aiuti destinati alla "creazione di posti di lavoro" tout court, cioè al di fuori di quelli non direttamente connessi a investimenti nelle imprese situate nelle zone assistite ovvero alle piccole e medie imprese. Questa differenza dà il segno dell’evoluzione dell’atteggiamento comunitario nei confronti degli aiuti all’occupazione che nel corso degli anni, cioè dall’adozione della prima disciplina in merito (1995) a quella recata nel futuro regolamento d’esenzione, ha perso sempre di più la valorizzazione dell’occupazione come strumento di progresso sociale meritevole di sostegno in sé, per tramutarsi in un valore da sostenere solo nell’ottica della crescita economica o solo con riferimento a poche e ben definite categorie di lavoratori. Alcune considerazioni conclusive
Il regolamento in esame rappresenta, in definitiva, un’importante opportunità per gli Stati membri di concedere risorse finanziarie ai settori produttivi o per le finalità ritenute maggiormente meritevoli, senza peraltro dover passare attraverso il preventivo vaglio della Commissione europea. Per gli aiuti concessi sotto forma di sgravi/esenzioni fiscali, in particolare, il regolamento costituisce uno strumento di grande efficacia per attuare con tempestività le misure di politica economica ritenute prioritarie. Ciò anche in considerazione del fatto che il regolamento esclude espressamente la necessità di dimostrare l’effetto d’incentivazione prodotto dalle misure fiscali, mentre tale necessità continua ad essere prevista per gli aiuti concessi attraverso strumenti diversi da quello fiscale. In buona sostanza, affinché il richiamato effetto d’incentivazione sia dimostrato, è sufficiente che le misure fiscali dispongano il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro, qualora tali misure fiscali siano state adottate prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto o all'attività oggetto dell'aiuto. Occorre, tuttavia, che le norme con cui saranno previste agevolazioni fiscali siano disegnate ricalcando chiaramente i criteri previsti nel futuro regolamento generale d’esenzione. L’esperienza ha dimostrato, infatti, che tanto maggiore risulta la conformità delle regole nazionali con le predette norme, tanto maggiore sarà la probabilità di poter fruire delle norme agevolative in tempi rapidi e senza censure da parte comunitaria. Ove sia garantita, inoltre, la rispondenza con quanto previsto dal regolamento d’esenzione in esame, le misure di aiuto potrebbero essere accordate anche selettivamente, a favore, quindi, di talune imprese o taluni settori produttivi. La selettività della misura può essere ritenuta, talvolta, superata dalla circostanza che le misure d’aiuto rispondenti a tutti i requisiti previsti dal regolamento sono considerate per se compatibili con il mercato comune; tali misure, secondo questa logica, non arrecherebbero distorsioni alla concorrenza o, quantomeno, le distorsioni sarebbero più che compensate dai benefici che producono sull’attività economica della comunità in generale.
I due recenti casi
In proposito, per non andare troppo in là nel tempo, si possono citare i più recenti casi di aiuti fiscali italiani concessi mediante il meccanismo dell’esenzione: due aiuti all’occupazione adottati in esenzione da notifica. Il primo, contenuto nella legge finanziaria 2007, riconosce una maggiorazione alle deduzioni per le nuove assunzioni nel caso di donne riconosciute come lavoratrici svantaggiate ai sensi della lettera xi) dell’articolo 2 del vecchio regolamento 2204/2002/CE, mentre l’altro, più recente, previsto nell’ultima legge finanziaria, è destinato alle imprese che creano nuova occupazione, in ottemperanza ai criteri dello stesso regolamento 2204. Vale appena notare che la prima tipologia di aiuti (alle cd. "donne lavoratrici svantaggiate", categoria che viene, tra l’altro presa, in considerazione anche nel più recente schema di aiuti all’occupazione al fine della maggiorazione del contributo) non potrà più essere adottata a partire dal 1° gennaio 2009, dal momento che manca del tutto nel nuovo regolamento generale d’esenzione una definizione di lavoratrice svantaggiata paragonabile a quella contenuta nel regolamento 2204. In effetti, l’Italia era uno dei pochissimi Stati europei a poter adottare aiuti destinati a quella particolare categoria di lavoratori svantaggiati, che veniva individuata prendendo, tra l’altro, a riferimento i differenziali tra i tassi regionali di disoccupazione relativi ai generi. Nel nuovo regolamento, invece, per limitarsi al caso del requisito di genere, è stato adottato un criterio meno discriminatorio, dal momento che sarà possibile considerare lavoratori svantaggiati quelli che appartengono al genere (maschile o femminile) in minoranza nei settori d’attività economica in cui la differenza fra i generi sia almeno più alta del 25 per cento rispetto media di tale discrepanza in tutti i settori economici dello Stato membro interessato. Ora, al di là di queste considerazioni, la sistematizzazione della materia attraverso il futuro regolamento generale d'esenzione potrà consentire un'azione più mirata ed efficace, non solo nel campo dell'occupazione, ed è auspicabile che lo stesso possa essere preso a riferimento per meglio orientare le scelte di politica economica in conformità con gli obiettivi del mercato unico europeo.
Agata Sardo
Maria Serena Troni
pubblicato Venerdì 19 Settembre 2008
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