Normativa e prassi
Al Centro operativo di Venezia
i controlli sulle compensazioni Iva
L’attività riguarda i crediti utilizzati attraverso canali diversi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Nuove competenze e nuovo assetto organizzativo per il Centro operativo di Venezia, cui viene affidato il recupero dei crediti Iva compensati indebitamente dal 1° aprile 2011. La struttura provvederà anche a emettere i relativi atti di recupero, a gestire i versamenti in sede di acquiescenza e a iscrivere a ruolo le somme dovute.
Con provvedimento del 9 marzo, sono state attribuite le nuove funzioni ed è stata ridefinita l’organizzazione della struttura, che sarà composta da un’unità di direzione e da tre aree operative.

Articolo 10 del Dl 78/2009
Le motivazioni che hanno portato all’emanazione del provvedimento risalgono al contrasto degli illeciti utilizzi di crediti inesistenti, introdotto dal decreto anticrisi (Dl 78/2009, articolo 10), che, a tal fine, ha previsto nuovi criteri e modalità operative a cui devono attenersi i contribuenti.
In primo luogo, la compensazione orizzontale di crediti Iva per importi superiori a 10mila euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano e può essere operata esclusivamente attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, i contribuenti che vogliono compensare crediti Iva per importi superiori a 15mila euro devono richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Sulla base di tali disposizioni (chiarite anche dalla circolare 1/E del 2010), a partire dallo scorso anno, le condizioni per effettuare le compensazioni Iva con altri tributi sono le seguenti:
  • fino a 10mila euro, nessuna limitazione
  • da 10mila a 15mila euro, occorre aver presentato prima la dichiarazione Iva annuale in via autonoma o l’istanza di rimborso/compensazione a seguito di liquidazione infrannuale (il credito è utilizzabile dal giorno 16 del mese successivo)
  • oltre 15mila euro, è necessario che la dichiarazione sia dotata del visto di conformità da parte di un professionista abilitato
  • l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva di importo superiore a 10mila euro può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Fra le modalità operative previste dal quadro normativo, dunque, c’è l’obbligo di utilizzare solo i canali telematici dell’Agenzia.
L’attività di controllo affidata al Centro operativo di Venezia riguarda proprio i crediti per i quali, non essendo transitati per Fisconline o Entratel, non è stato possibile procedere allo scarto preventivo degli F24 contenenti indebite compensazioni.
Gli atti di recupero possono essere emessi direttamente dagli uffici territorialmente competenti, in coordinamento con il Centro operativo, se accertano violazione delle disposizioni dettate dal Dl 78.
Per le controversie degli atti di recupero emessi dal Centro, la competenza è della Commissione tributaria provinciale nella cui giurisdizione ricade l’ufficio territorialmente competente.

Il nuovo assetto
A seguito dell’attribuzione delle nuove competenze, è stata ridefinita l’organizzazione del “Centro” che, dal 1° aprile, sarà suddiviso in un’unità di direzione e tre aree operative: le prime due effettueranno, per distinte categorie di contribuenti (rispettivamente, persone fisiche e sostituti d’imposta, e società ed enti non commerciali), il controllo preventivo sugli esiti della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni; la nuova attività di recupero dei crediti Iva sarà affidata alla terza area, che si occuperà anche di gestione flussi documentali.
Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 30 Marzo 2011

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