Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Allegati denuncia di successione:
lo stato di famiglia è senza bollo
lo stato di famiglia è senza bollo
Non scontano il tributo i certificati “presentati agli uffici…ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”
L’imposta di bollo non va pagata sul certificato che si allega alla dichiarazione della successione.
Dirimente, al riguardo, è l’articolo 5 della tabella, allegato B, annessa al Dpr 642/1972, in base al quale sono esenti dall’imposta di bolloi “…documenti … presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”.
Tali documenti risulterebbero ricompresi nell’articolo 1 della tariffa allegata dal Dpr 642/1972, che prevede l’applicazione del tributo fin dall’origine (nella misura di euro 14,62 per ogni foglio), per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi…”; atti ai quali non è estendibile l’esenzione - di cui alla nota 2 dell’articolo 4 della stessa tariffa - prevista solo per i certificati, le copie e gli estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.
Tuttavia, poiché si tratta di certificati da allegare alla denuncia di successione, che consiste in un adempimento di natura fiscale, adottato per dichiarare che il patrimonio di un soggetto defunto viene trasferito ad altri soggetti, possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella citata tabella allegato B, sempreché sui documenti rilasciati in esenzione si indichi l’uso al quale gli stessi sono destinati.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 25/E del 29 marzo. L’Agenzia delle Entrate ha così risolto i dubbi interpretativi che sussistevano in merito all’applicabilità del tributo in relazione ai certificati di stato di famiglia da allegare, come detto, alla dichiarazione di successione.
Dirimente, al riguardo, è l’articolo 5 della tabella, allegato B, annessa al Dpr 642/1972, in base al quale sono esenti dall’imposta di bolloi “…documenti … presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”.
Tali documenti risulterebbero ricompresi nell’articolo 1 della tariffa allegata dal Dpr 642/1972, che prevede l’applicazione del tributo fin dall’origine (nella misura di euro 14,62 per ogni foglio), per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi…”; atti ai quali non è estendibile l’esenzione - di cui alla nota 2 dell’articolo 4 della stessa tariffa - prevista solo per i certificati, le copie e gli estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.
Tuttavia, poiché si tratta di certificati da allegare alla denuncia di successione, che consiste in un adempimento di natura fiscale, adottato per dichiarare che il patrimonio di un soggetto defunto viene trasferito ad altri soggetti, possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella citata tabella allegato B, sempreché sui documenti rilasciati in esenzione si indichi l’uso al quale gli stessi sono destinati.
Anna Rita Zannella
pubblicato Lunedì 29 Marzo 2010
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