Normativa e prassi
Alluvione del 4 ottobre in Liguria.
Per ora stop a imposte e contributi
I versamenti fiscali riprenderanno dopo il 15 dicembre, per gli enti previdenziali recupero da gennaio
Sospesi i versamenti e gli adempimenti relativi a Irpeg, Ires, Irpef, Iva e Irap, in scadenza fra il 4 ottobre e il 15 dicembre, per i contribuenti residenti nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano, e Genova e per le imprese e i professionisti che svolgono la propria attività negli stessi centri, la cui sede è stata dichiarata inagibile a causa dell’alluvione che ha colpito la zona nei primi giorni di ottobre. Esclusi dal provvedimento i sostituti di imposta che, invece, dovranno rispettare i termini ordinari.
I contribuenti dovranno rimettersi in pari con le imposte al termine del periodo di sospensione.
Le amministrazioni comunali, dal canto loro, potranno decidere se bloccare i pagamenti relativi all’Ici, fino al 31 dicembre 2010.
 
A stabilirlo l’ordinanza n. 3903 del 22 ottobre della presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre, che individua alcuni interventi urgenti per fronteggiare i danni e i gravi disagi provocati alla popolazione dalle eccezionali piogge che hanno interessato le province di Genova e Savona lo scorso 4 ottobre.
 
Lo stop è previsto anche per i contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro privati, commercianti, artigiani (anche del settore agricolo) e lavoratori autonomi, che svolgevano la loro attività in una struttura danneggiata dall’alluvione nelle zone di Varazze, Cogoleto, Arenzano o Genova-Sestri Ponente. Sospesi anche i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e il pagamento delle quote dovute per i dipendenti e i co.co.co. In “pausa”, sempre per i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi e gli artigiani, i termini di prescrizione, di decadenza e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali di qualsiasi diritto e quelli relativi alla riscossione coattiva.
Il versamento dei contributivi sospesi avverrà mediante 12 rate mensili, senza oneri accessori, a partire dal prossimo gennaio. Chi ha già effettuato il pagamento non verrà rimborsato.
 
Altri piani d’intervento
Per superare l’emergenza, inoltre, l’ordinanza prevede numerose altre iniziative per aiutare gli abitanti e le imprese colpite dall’eccezionale ondata di maltempo, con allagamenti dei centri abitati, frane, esondazioni e interruzioni delle vie di collegamento.
In particolare, ai nuclei familiari, che hanno dovuto lasciare la loro abitazione principale perché inagibile o distrutta, verrà assegnato un contributo massimo mensile di 400 euro per una sistemazione autonoma (comunque, nel limite di 100 euro per ciascun componente); per i single, il finanziamento massimo è di 200 euro. Se poi in famiglia ci sono ultra sessantacinquenni, portatori di handicap o disabili con invalidità non inferiore al 67%, per costoro il contributo cresce fino a 100 euro in più.
Il contributo sarà corrisposto dalla data dello sgombero fino a quando le famiglie non potranno rientrare nelle loro case o potranno disporre di un’altra abitazione in modo definitivo; in ogni caso, il beneficio ha una durata massima di 12 mesi.
 
Il problema “casa”, naturalmente, è il più impellente per la popolazione e, per favorire il ritorno a una vita normale, è stato previsto un rimborso massimo del 70% (fino a un massimo di 30mila euro) della spesa sostenuta per la ristrutturazione di ogni abitazione distrutta o danneggiata dall’evento. Il finanziamento aumenta, può arrivare fino al 75%, per la demolizione, la ricostruzione o l’acquisto della “prima casa”.
Rimborsati, in gran parte, anche i costi di sgombero e trasloco dai locali non agibili: il limite è fissato all’80% della spesa, con soglia massima del beneficio pari a 5mila euro.
 
Il piano per affrontare l’emergenza prevede, inoltre, interventi per favorire la ripresa delle attività produttive il più rapidamente possibile. Il Commissario delegato potrà erogare contributi agli operatori locali a titolo di risarcimento per la distruzione o il danneggiamento di materiali, attrezzature, immobili e strutture.
Previsto anche un beneficio economico correlato ai giorni di sospensione forzata dell’attività (almeno sei giorni lavorativi) calcolato, in trecentosessantacinquesimi, sulla base all’ultima dichiarazione dei redditi.
Anna Maria Badiali
pubblicato Martedì 9 Novembre 2010

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