Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Dal mondo
Approvata la direttiva in versione recast sulla capital duty (1)
Il Consiglio Ue ha provveduto alla rifusione della direttiva 69/335/CEE sul trattamento fiscale della raccolta di capitali
In principio era stata concepita per armonizzare le imposte sulla raccolta di capitali. L’armonizzazione era intesa nella duplice dimensione riguardante la struttura, l’ammontare dell’aliquota e impedire agli Stati membri di istituire o applicare imposte simili. Il Consiglio dell’Unione europea, con direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008, ha provveduto alla rifusione della direttiva 69/335/CEE (cd capital duty), relativa al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette da riservare alla raccolta di capitali. Per meglio comprendere le finalità del testo, come recentemente licenziato dal Consiglio Ue, occorre ripercorre la ratio sottesa alla normativa contenuta nella direttiva, nella sua versione primigenia, comprendere le motivazioni che hanno portato a una sostanziale riscrittura della stessa, e, infine, verificare se le premesse in base alle quali si era palesata la volontà di addivenire a una modifica del testo della direttiva 69/335/CE possano ritenersi rispettate o viceversa disattese dalle conclusioni alle quali è pervenuta la nuova direttiva 2008/7/CE.
Le finalità della prima direttiva
La direttiva era stata originariamente concepita con l'obiettivo di armonizzare le imposte sulla raccolta di capitali, intendendo l’armonizzazione nella sua duplice dimensione non soltanto concernente la struttura, l’ammontare dell’aliquota ma anche per impedire agli Stati membri di istituire o applicare altre imposte simili. Nelle diverse occasioni in cui si è proceduto alla modifica del testo originario della direttiva, è stata proposta l’abolizione completa dell’imposta, sulla scorta della considerazione che l’imposta sui conferimenti avrebbe avuto degli effetti economici sfavorevoli. Tuttavia, obiezioni legate ad una inaccettabile diminuzione del gettito fiscale palesate da alcuni Stati membri hanno impedito di addivenire ad una tale conclusione; ci si è limitati, pertanto, a prevedere un limite quantitativo all’aliquota, oltre ad un impegno a mantenere lo status quo, con conseguente obbligo di non applicare nuovamente un’imposta sui conferimenti, laddove avessero cessato di applicarla.
Perché la riscrittura del testo
Tuttavia l’orientamento proteso alla definitiva abolizione dell’imposta sui conferimenti si è affacciato nuovamente con insistenza nel panorama comunitario, in occasione della proposta di procedere ad una riscrittura (recast) della direttiva. Per valutare l’accoglimento o meno di tali istanze, è tuttavia opportuno procedere all’esegesi del nuovo testo.
Il testo della direttiva 2008
Si osserva preliminarmente che il nuovo testo prevede una sostanziale bipartizione in disposizioni generali e speciali. La prima, contenente le disposizioni principali che vietano l’applicazione dell’imposta sui conferimenti e di altre imposte analoghe, la seconda contenente disposizioni speciali sull’applicazione dell’imposta sui conferimenti relative agli Stati che continuano ad applicarla. Come sempre utile, al fine di discernere le finalità programmatiche dell’intervento normativo, si rivela l’esegesi dei “considerando”. Ferme restando le osservazioni svolte già in sede di redazione della direttiva 69/335, attira l’attenzione il considerando n. 5 in base al quale la migliore soluzione per realizzare gli obiettivi che si prefigge la direttiva “consisterebbe nel sopprimere l’imposta sui conferimenti”. L’utilizzo del condizionale è di ausilio alla comprensione degli ulteriori considerando e alle conclusioni cui perviene la direttiva nel corpo del testo normativo. I considerando successivi esplicitano le motivazioni addotte a sostegno della difficoltà di pervenire a una abolizione “tout court” dell’imposta sui conferimenti. Si ribadisce il principio secondo cui la diminuzione del gettito fiscale che deriverebbe dall’abolizione di tale tributo risulterebbe inaccettabile per gli Stati membri. A fronte di ciò, viene ribadita la necessità di mantenere condizioni rigorose per le situazioni in cui gli Stati membri continuino ad applicare l’imposta sui conferimenti, segnatamente riguardo esenzioni e riduzioni, oltre al divieto di istituire, fatte salve alcune espresse eccezioni, altre imposte indirette sulla raccolta di capitali. Si esprime altresì, nel considerando n. 10, l’auspicio che l’elenco di società di capitali contenuto nella direttiva 69/335, in quanto incompleto, sia adattato.
Ristrutturazioni o conferimenti di capitali?
Entrando nel merito dei contenuti del documento, e quindi procedendo ad analizzare il testo della direttiva, si osserva che l’articolo 4, dopo aver elencato una serie di operazioni di ristrutturazione che non sono considerate conferimenti di capitale, al comma 2 prevede che “le operazioni di ristrutturazione comprendono anche il trasferimento a una società di capitali della totalità dei patrimoni di un’altra società di capitali da essa interamente posseduta”. Tale previsione normativa è stata inserita per superare gli effetti della sentenza cd. Abruzzi Gas (Corte di Giustizia 27 ottobre 1998, causa C-152/97). Nella suddetta pronuncia giurisprudenziale infatti si sosteneva che l’incorporazione di una società, già interamente posseduta dalla incorporante, non rientrasse nell’ambito applicativo della direttiva, non essendo riconducibile la stessa ad alcuna delle ipotesi previste dal testo previgente. Infatti nella citata sentenza si rileva che un’operazione di fusione ad opera di una società che già detenga la totalità delle azioni e delle quote delle società incorporate non comporta un aumento del capitale sociale della stessa società e non rientra pertanto nella apposita previsione di cui all’ articolo 4, n. 1 lett c, nella sua precedente formulazione. L’articolo 4, comma 2, pertanto, si prefigge l’obiettivo di far rientrare nell’ambito applicativo della legge, le operazioni in esame, per renderle esenti dalle imposte indirette, eliminando l’effetto distorsivo creato da un difetto di previsione normativa espressa, non risultando equo escludere l’ipotesi de qua dall’impianto normativo della direttiva.
Il divieto di imposizione
L’articolo 5, che riformula sostanzialmente i precedenti articoli 10 e 11, oltre a contenere una elencazione più esaustiva delle operazioni non soggette alle imposte indirette, si caratterizza per la seguente sostanziale modifica. Il divieto di imposizione è più ampio di quello di cui all’articolo 10, riguardando anche l’imposta sui conferimenti; a conferma di ciò è utile il confronto letterale delle due norme. L’articolo 10 presentava il seguente incipit “oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano…nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma”. L’attuale articolo 5 prevede che “gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le seguenti operazioni”, risultando evidente l’espunzione dell’inciso “oltre all’imposta sui conferimenti”. Resta ferma la facoltà per gli Stati membri di adottare, in deroga alle previsione dell’articolo 5, le imposte e i diritti per alcune operazioni, secondo le previsioni dell’articolo 6 che ricalca sostanzialmente il dettato normativo del precedente articolo 12.
Le disposizioni speciali
Con riferimento alle disposizioni speciali, che come sopra precisato si riferiscono alle ipotesi di applicazione dell’imposta sui conferimenti relative agli Stati che continuano ad applicarla, si formulano i seguenti brevi cenni. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può essere in alcun caso superiore all’1 per cento, non essendo state accolte le proposte volte a ridurre l’aliquota allo 0,50 per cento. Non è stato inoltre previsto alcun limite temporale, per gli Stati membri, riguardo la possibilità di continuare ad applicare l’imposta sui conferimenti, così da consentire agli Stati che non hanno ancora provveduto ad abolire l’imposta sui conferimenti, di continuare ad applicarla.
Le conclusioni
Pertanto, la circostanza che gli Stati membri possano continuare, nonostante l’avvertita necessità di procedere all’abrogazione tout court dell’imposta, ad applicare l’imposta sui conferimenti, conferisce al testo della direttiva una valenza compromissoria, volta a mediare gli interessi contrapposti, come palesato dal citato considerando 5 e dal testo dell’articolo 17 della direttiva, che a fronte della soluzione adottata, prevede comunque che “la Commissione riferisce al Consiglio, a intervalli triennali, sul funzionamento della presente direttiva, segnatamente nella prospettiva di sopprimere l’imposta sui conferimenti”.
Le finalità della prima direttiva
La direttiva era stata originariamente concepita con l'obiettivo di armonizzare le imposte sulla raccolta di capitali, intendendo l’armonizzazione nella sua duplice dimensione non soltanto concernente la struttura, l’ammontare dell’aliquota ma anche per impedire agli Stati membri di istituire o applicare altre imposte simili. Nelle diverse occasioni in cui si è proceduto alla modifica del testo originario della direttiva, è stata proposta l’abolizione completa dell’imposta, sulla scorta della considerazione che l’imposta sui conferimenti avrebbe avuto degli effetti economici sfavorevoli. Tuttavia, obiezioni legate ad una inaccettabile diminuzione del gettito fiscale palesate da alcuni Stati membri hanno impedito di addivenire ad una tale conclusione; ci si è limitati, pertanto, a prevedere un limite quantitativo all’aliquota, oltre ad un impegno a mantenere lo status quo, con conseguente obbligo di non applicare nuovamente un’imposta sui conferimenti, laddove avessero cessato di applicarla.
Perché la riscrittura del testo
Tuttavia l’orientamento proteso alla definitiva abolizione dell’imposta sui conferimenti si è affacciato nuovamente con insistenza nel panorama comunitario, in occasione della proposta di procedere ad una riscrittura (recast) della direttiva. Per valutare l’accoglimento o meno di tali istanze, è tuttavia opportuno procedere all’esegesi del nuovo testo.
Il testo della direttiva 2008
Si osserva preliminarmente che il nuovo testo prevede una sostanziale bipartizione in disposizioni generali e speciali. La prima, contenente le disposizioni principali che vietano l’applicazione dell’imposta sui conferimenti e di altre imposte analoghe, la seconda contenente disposizioni speciali sull’applicazione dell’imposta sui conferimenti relative agli Stati che continuano ad applicarla. Come sempre utile, al fine di discernere le finalità programmatiche dell’intervento normativo, si rivela l’esegesi dei “considerando”. Ferme restando le osservazioni svolte già in sede di redazione della direttiva 69/335, attira l’attenzione il considerando n. 5 in base al quale la migliore soluzione per realizzare gli obiettivi che si prefigge la direttiva “consisterebbe nel sopprimere l’imposta sui conferimenti”. L’utilizzo del condizionale è di ausilio alla comprensione degli ulteriori considerando e alle conclusioni cui perviene la direttiva nel corpo del testo normativo. I considerando successivi esplicitano le motivazioni addotte a sostegno della difficoltà di pervenire a una abolizione “tout court” dell’imposta sui conferimenti. Si ribadisce il principio secondo cui la diminuzione del gettito fiscale che deriverebbe dall’abolizione di tale tributo risulterebbe inaccettabile per gli Stati membri. A fronte di ciò, viene ribadita la necessità di mantenere condizioni rigorose per le situazioni in cui gli Stati membri continuino ad applicare l’imposta sui conferimenti, segnatamente riguardo esenzioni e riduzioni, oltre al divieto di istituire, fatte salve alcune espresse eccezioni, altre imposte indirette sulla raccolta di capitali. Si esprime altresì, nel considerando n. 10, l’auspicio che l’elenco di società di capitali contenuto nella direttiva 69/335, in quanto incompleto, sia adattato.
Ristrutturazioni o conferimenti di capitali?
Entrando nel merito dei contenuti del documento, e quindi procedendo ad analizzare il testo della direttiva, si osserva che l’articolo 4, dopo aver elencato una serie di operazioni di ristrutturazione che non sono considerate conferimenti di capitale, al comma 2 prevede che “le operazioni di ristrutturazione comprendono anche il trasferimento a una società di capitali della totalità dei patrimoni di un’altra società di capitali da essa interamente posseduta”. Tale previsione normativa è stata inserita per superare gli effetti della sentenza cd. Abruzzi Gas (Corte di Giustizia 27 ottobre 1998, causa C-152/97). Nella suddetta pronuncia giurisprudenziale infatti si sosteneva che l’incorporazione di una società, già interamente posseduta dalla incorporante, non rientrasse nell’ambito applicativo della direttiva, non essendo riconducibile la stessa ad alcuna delle ipotesi previste dal testo previgente. Infatti nella citata sentenza si rileva che un’operazione di fusione ad opera di una società che già detenga la totalità delle azioni e delle quote delle società incorporate non comporta un aumento del capitale sociale della stessa società e non rientra pertanto nella apposita previsione di cui all’ articolo 4, n. 1 lett c, nella sua precedente formulazione. L’articolo 4, comma 2, pertanto, si prefigge l’obiettivo di far rientrare nell’ambito applicativo della legge, le operazioni in esame, per renderle esenti dalle imposte indirette, eliminando l’effetto distorsivo creato da un difetto di previsione normativa espressa, non risultando equo escludere l’ipotesi de qua dall’impianto normativo della direttiva.
Il divieto di imposizione
L’articolo 5, che riformula sostanzialmente i precedenti articoli 10 e 11, oltre a contenere una elencazione più esaustiva delle operazioni non soggette alle imposte indirette, si caratterizza per la seguente sostanziale modifica. Il divieto di imposizione è più ampio di quello di cui all’articolo 10, riguardando anche l’imposta sui conferimenti; a conferma di ciò è utile il confronto letterale delle due norme. L’articolo 10 presentava il seguente incipit “oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano…nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma”. L’attuale articolo 5 prevede che “gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le seguenti operazioni”, risultando evidente l’espunzione dell’inciso “oltre all’imposta sui conferimenti”. Resta ferma la facoltà per gli Stati membri di adottare, in deroga alle previsione dell’articolo 5, le imposte e i diritti per alcune operazioni, secondo le previsioni dell’articolo 6 che ricalca sostanzialmente il dettato normativo del precedente articolo 12.
Le disposizioni speciali
Con riferimento alle disposizioni speciali, che come sopra precisato si riferiscono alle ipotesi di applicazione dell’imposta sui conferimenti relative agli Stati che continuano ad applicarla, si formulano i seguenti brevi cenni. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può essere in alcun caso superiore all’1 per cento, non essendo state accolte le proposte volte a ridurre l’aliquota allo 0,50 per cento. Non è stato inoltre previsto alcun limite temporale, per gli Stati membri, riguardo la possibilità di continuare ad applicare l’imposta sui conferimenti, così da consentire agli Stati che non hanno ancora provveduto ad abolire l’imposta sui conferimenti, di continuare ad applicarla.
Le conclusioni
Pertanto, la circostanza che gli Stati membri possano continuare, nonostante l’avvertita necessità di procedere all’abrogazione tout court dell’imposta, ad applicare l’imposta sui conferimenti, conferisce al testo della direttiva una valenza compromissoria, volta a mediare gli interessi contrapposti, come palesato dal citato considerando 5 e dal testo dell’articolo 17 della direttiva, che a fronte della soluzione adottata, prevede comunque che “la Commissione riferisce al Consiglio, a intervalli triennali, sul funzionamento della presente direttiva, segnatamente nella prospettiva di sopprimere l’imposta sui conferimenti”.
Marcello Maiorino
pubblicato Sabato 29 Marzo 2008
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