Normativa e prassi
Banche: da crediti a partecipazioni.
La mappa per l'andata e il ritorno
Dalle caratteristiche dell'interpello da presentare preventivamente alle conseguenze fiscali della "scelta"

Arrivano, con la circolare n. 42/E del 3 agosto, i chiarimenti sul regime fiscale delle acquisizioni di partecipazioni per il recupero crediti bancari. Operazioni, vantaggiose sia per gli istituti di credito sia per le aziende che vertono in uno stato di crisi economico-finanziaria, che consentono alle imprese di dar luogo a processi di risanamento aziendale e alle banche di tutelare al meglio i propri interessi, poiché i crediti in questione sono "recuperati" attraverso l'assegnazione di partecipazioni (che possono essere sia dirette, nell'azienda in crisi, sia in società diverse, ma - ad esempio - appartenenti al medesimo gruppo).

In assenza di queste operazioni, spesso riconducibili a più ampi progetti di risanamento aziendale, le banche potrebbero veder soddisfatte le proprie ragioni creditorie all'interno di eventuali procedure concorsuali. Sotto il profilo prettamente fiscale, gli istituti di credito che acquisiscono partecipazioni per il recupero dei crediti, possono fruire di una disciplina di favore volta a riconoscere la possibilità, ai sensi dell'articolo 113 del Tuir, previo parere favorevole dell'Agenzia delle Entrate, di "disapplicare" l'articolo 87 del Tuir (regime di participation exemption).

L'accoglimento dell'istanza comporta, contestualmente, l'equiparazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106 del Tuir, delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti.
L'interpretazione fornita con il documento di prassi tiene conto dei profili contabili e fiscali delle operazioni di acquisizione e/o conversione dei crediti in partecipazione,  evidenziando gli aspetti relativi:

  • al trasferimento del valore dei crediti alle azioni ricevute
  • alla cessione della partecipazione iscritta in bilancio
  • al rimborso parziale del credito prima della conversione
  • all'acquisizione da terzi del credito convertito
  • all'avvio di procedure concorsuali nei confronti del "debitore".

La circolare, infine, evidenzia i profili procedurali e sostanziali dell'istanza di interpello necessaria per poter fruire del regime di favore di cui all'articolo 113 del Tuir, nonché il trattamento fiscale ordinario da applicarsi in tutti i casi in cui gli istituti di credito non intendano avvalersi del regime medesimo.

Elementi essenziali dell'istanza di interpello
Per usufruire del citato regime, gli istituti di credito, come precisato, devono inoltrare per iscritto all'Amministrazione finanziaria istanza di interpello. Questa, a differenza degli interpelli ordinari di natura prettamente interpretativa, ha natura "disapplicativa" del regime pex. di cui all'articolo 87 del Tuir, ma al pari dei primi, deve essere preventiva. A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il carattere della preventività dell'interpello è integrato in tutti i casi in cui l'istanza è presentata centoventi giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è operata l'acquisizione di partecipazioni o la conversione dei crediti in partecipazione.

Sul punto, in via eccezionale, in ossequio al principio di buona fede e collaborazione nel rapporto tra fisco e contribuente, e tenuto conto della data di pubblicazione della circolare, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto valido, per le operazioni poste in essere nel corso del 2009, il più ampio termine di novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario entro cui le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2009 si considerano validamente presentate. Di conseguenza, un interpello presentato al momento della vendita della partecipazione, ma oltre il richiamato termine, è inammissibile, perché non preventivo.
L'interpello "disapplicativo" del regime pex (articolo 113, comma 2, del Tuir) presenta, inoltre, delle caratteristiche del tutto peculiari individuate dal legislatore. In particolare, la citata disposizione individua gli elementi essenziali che l'istanza di interpello deve contenere, nelle due ipotesi, di recupero dei crediti bancari attraverso l'acquisizione di partecipazioni e di conversione dei crediti in partecipazioni.
Nel primo caso, disciplinato dalla lettera a), è necessario dover indicare: 

  • i motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti
  • le modalità e i tempi previsti per il recupero dei crediti.

Nei casi di partecipazioni dirette nella società debitrice, oltre ai sopra richiamati elementi, è necessaria la precisazione che l'operatività dell'impresa debitrice sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio.

Diversamente, nell'ipotesi disciplinata dalla lettera b), in cui gli enti creditizi convertono i propri crediti in partecipazioni (anche di nuova emissione) della stessa società debitrice, l'istanza di interpello deve contenere l'indicazione:

  • degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore
  • degli elementi sulla cui base è valutata la ragionevolezza delle prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo
  • della convenienza economica della conversione dei crediti rispetto a forme alternative di recupero degli stessi
  • delle caratteristiche del piano di risanamento, predisposto da enti creditizi e finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà.

In merito ai piani di risanamento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la stessa non è chiamata a effettuare un esame nel merito dei contenuti dei piani di risanamento prospettati e/o dei motivi di convenienza delle operazioni che si intendono porre in essere. Il parere, tuttavia, resta subordinato a un'eventuale attività di controllo dei competenti organi di vigilanza.
Altro elemento essenziale che l'istanza di interpello deve contenere è la dichiarazione da parte degli istituti di credito istanti di non avvalersi dell'opzione per il consolidato (nazionale o mondiale) e per la trasparenza nei confronti della società partecipata, per l'intero periodo di detenzione della partecipazione (credito, sotto il profilo fiscale).

Acquisizione di partecipazioni per il recupero crediti profili contabili e fiscali
Le operazioni di acquisizione di partecipazioni per il recupero crediti determinano, da un lato, lo stralcio del credito convertito dal bilancio bancario, dall'altro, l'iscrizione, nell'attivo dello stato patrimoniale, della relativa partecipazione acquisita nella voce 40 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio bancario, tra le "attività finanziarie disponibili per la vendita".
In applicazione dei principi contabili internazionali (Ias 39), le attività così  classificate devono essere valutate al fair value. Il valore di iscrizione della partecipazione deve, pertanto, riflettere l'eventuale prezzo di negoziazione in caso di ipotetica transazione di mercato. Le eventuali plus o minusvalenze da valutazione sono imputate a una riserva di valutazione del patrimonio netto e non direttamente in conto economico, salvo che nei casi di perdite di valore a carattere durevole. La richiamata classificazione determina una serie di conseguenze di carattere fiscale; difatti, per presunzione assoluta, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli strumenti finanziari, diversi da quelli detenuti per la negoziazione, costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85 del Tuir  (ovvero per le "imprese Ias" solo le attività finanziarie detenute per essere negoziate non costituiscono immobilizzazioni finanziarie). Di conseguenza, ogni qual volta gli istituti di credito provvedono a iscrivere le partecipazioni derivanti da operazioni di conversione di crediti nella voce 40 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio bancario, tra le cosiddette attività finanziarie disponibili per la vendita, le stesse, ai fini fiscali, rilevano quali immobilizzazioni finanziarie, e come tali non rilevano sotto il profilo fiscale le relative ed eventuali perdite di valore.

Parimenti, in caso di realizzo delle partecipazioni in argomento, le eventuali plusvalenze da cessione, qualora ricorrano i requisiti di cui all'articolo 87 del Tuir, saranno esenti. Tuttavia, in caso di minusvalenza da cessione, la stessa, al ricorrere dei richiamati requisiti di cui all'articolo 87 del Tuir,  è indeducibile dal reddito di impresa.

Sulla base del regime delineato, come osservato dalla circolare in commento, gli enti in questione potrebbero non avere convenienza a effettuare le operazioni in esame, in quanto per tutto il periodo di possesso della partecipazione non potrebbero dedurre le relative svalutazioni in sede di dichiarazione dei redditi, né, all'atto della cessione delle partecipazioni acquisite (per il recupero dei crediti), potrebbero dedurre le minusvalenze eventualmente realizzate.

Al fine di non disincentivare le operazioni in esame, il legislatore ha introdotto l'articolo 113 del Tuir, ovvero una disposizione agevolativa e sostanzialmente derogatoria da quelle applicabili alle operazioni in esame.
La ratio della norma è quella di evitare che l'acquisizione delle partecipazioni, al fine di favorire il recupero dei propri crediti, possa essere disincentivata per effetto di un trattamento fiscale di sfavore.
L'accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'articolo 113 del Tuir consente agli enti creditizi di:

  • disapplicare il regime di cui all'articolo 87 del Tuir (participation exemption)
  • equiparare, ai fini degli articoli 101, comma 5, e 106 del Tuir, le partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti.

L'Agenzia delle Entrate con il documento di prassi ha, inoltre, chiarito che anche gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) possono essere equiparati alle azioni ai fini dell'applicazione dell'articolo 113 del Tuir. In particolare, è stato evidenziato che l'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir, considera, tra l'altro, similari alle azioni, ai fini delle imposte sui redditi, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società residenti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Come precisato nella circolare 26/E del 16 giugno 2004, tale assimilazione risponde all'esigenza di garantire che la remunerazione possa scontare, sia in capo ai percipienti sia in capo al soggetto erogante, il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione. Ne consegue che, in tutti i casi in cui la remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente e gli SFP siano rappresentati da certificati o titoli e siano idonei alla circolazione presso il pubblico, gli stessi possono essere equiparati alle azioni ai fini dell'applicazione dell'articolo 113 del Tuir. Sul punto occorre tener presente, tuttavia, che, attesa la possibilità di modulare gli SFP in vario modo ai sensi del richiamato articolo 2346 del codice civile, ogni singolo caso dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Effetti dell'accoglimento dell'istanza di interpello
Come sopra individuato, una delle principali conseguenze dell'accoglimento dell'istanza di interpello è l'equiparazione, sotto un profilo fiscale, delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 106 e 101 del Tuir.  In altri termini, ancorché il credito sia stato sostituito in bilancio dall'iscrizione di una partecipazione, per effetto della procedura in commento, non viene meno il regime fiscale originario a esso riferibile, con conseguente riconoscimento fiscale delle perdite su crediti conseguite e/o delle svalutazioni operate, rispettivamente, dall'articolo 101, comma 5, e 106 del Tuir.

Ciò posto, la pronuncia di prassi in commento ha fornito particolari chiarimenti sul valore fiscale da attribuire ai crediti al momento della loro conversione. Sul punto, gli esperti del fisco hanno rilevato che il valore di prima iscrizione in bilancio della partecipazione, che necessariamente riflette l'andamento economico della società emittente, verosimilmente potrebbe essere inferiore all'ultimo valore contabile e fiscale del credito sostituito nella conversione. In tale circostanza, il differenziale "negativo" (differenza negativa fra il primo valore di iscrizione della partecipazione in bilancio e l'ultimo valore contabile e fiscale del credito) non rileva in via autonoma quale perdita su crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del Tuir, ma concorrerà a determinare l'ammontare della svalutazione crediti fiscalmente deducibile, da operare ai sensi dell'articolo 106 del Tuir, al termine del periodo di imposta in cui avviene l'acquisizione delle partecipazioni o la conversione dei crediti.

Tale differenziale negativo assumerà natura di perdita (articolo 101, comma 5, del Tuir) solo nei casi in cui emerga con riferimento a operazioni di conversione dei crediti attuative di "Accordi di ristrutturazione dei debiti" (articolo 182-bis della legge fallimentare). La perdita, tuttavia, è riconosciuta solo a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo sia divenuto definitivo (ipotizzando che avvenga nel medesimo periodo d'imposta della conversione), in quanto non più suscettibile di impugnativa. In questo caso sono, infatti, integrati i requisiti di certezza e precisione richiesti dalla sopra richiamata disposizione.

Nel corso del periodo di possesso della partecipazione iscritta in bilancio, le eventuali perdite di valore rileveranno (articolo 106 del Tuir) in sede di dichiarazione dei redditi entro i limiti quantitativi annuali e con le modalità stabilite dalla richiamata norma. Diversamente,  ove ricorrano i presupposti di una perdita su crediti, come in tutti i casi di fallimento della società partecipata, l'eventuale perdita di valore sarà deducibile ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del Tuir.

L'assimilazione, sotto il profilo fiscale, delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti determina notevoli conseguenze anche in fase di realizzo della partecipazione. Secondo la circolare, se da un lato, in deroga al regime fiscale delle partecipazioni, le perdite di valore delle partecipazioni rilevano come svalutazioni fiscalmente deducibili (articolo 106 del Tuir), mentre gli apprezzamenti delle partecipazioni rilevano come ripristini di valore, imponibili (nei limiti del valore nominale del credito), ai sensi della stessa norma, i plusvalori realizzati per effetto della cessione della partecipazione possono usufruire del regime pex. solo per la parte che eccede il valore nominale dei crediti estinti o convertiti. In altri termini, la "disapplicazione" del regime di cui all'articolo 87 trova applicazione nei soli limiti del valore nominale dei crediti estinti (o convertiti).
Individuato il principio di carattere generale, la circolare individua il trattamento fiscale applicabile in diverse ipotesi di cessione della partecipazione di seguito brevemente riportate.

Se il prezzo di cessione della partecipazione è inferiore al valore nominale del credito ma superiore all'ultimo valore fiscale della partecipazione (assimilata ad un credito) al momento della cessione della medesima:

  • la differenza fra l'ultimo valore fiscale della partecipazione (assimilata ad un credito) al momento della cessione e il prezzo di cessione della partecipazione costituisce una ripresa di valore assoggettata a tassazione.

 Se il prezzo di cessione della partecipazione supera il valore nominale del credito:

  • la differenza fra l'ultimo valore fiscale della partecipazione (assimilata ad un credito) al momento della cessione della stessa e il valore nominale del credito stesso genera una ripresa di valore assoggettata a tassazione
  • l'eccedenza rispetto al valore nominale del credito costituisce una plusvalenza in regime pex., sussistendone i presupposti, attratta a tassazione nella misura del 5 per cento.

 Se il prezzo di cessione della partecipazione è inferiore sia al valore nominale del credito sia all'ultimo valore fiscale della partecipazione (assimilata ad un credito) al momento della cessione della medesima:

  • la differenza fra il prezzo di cessione della partecipazione e l'ultimo valore fiscale della stessa (assimilata ad un credito) costituisce una perdita su crediti, deducibile ai sensi dell'articolo 101, comma 5 del Tuir (sussistendone i presupposti).
Stefania Nasta
pubblicato Martedì 3 Agosto 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
medico disegno
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione