Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Normativa e prassi
Beni indietro alla società fallita,
retrocessione gratuita con Iva
retrocessione gratuita con Iva
Non sfugge all’imposta l’operazione di restituzione, gratis, dei beni prima acquistati dalla società in bancarotta
Sconta l’Iva la restituzione gratuita di beni strumentali al curatore di una società fallita: la base imponibile sarà costituita dal valore normale dei beni trasferiti. È, in estrema sintesi, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 205/E del 6 agosto, al liquidatore di una srl che chiede di conoscere il trattamento fiscale da riservare, ai fini Iva, all’operazione di retrocessione dei beni al curatore della società fallita.
In particolare, il liquidatore di Alfa fa presente che la società aveva acquistato, nel 2005, beni strumentali da Beta srl (che li aveva a sua volta acquistati da una terza società, Gamma) per un imponibile pari a 101.315 euro e Iva pari a 20.263 euro, regolarmente portata in detrazione in sede di liquidazione periodica. Sempre nel 2005, Alfa aveva poi restituito, con regolare fattura, una parte dei beni a Beta (per un imponibile pari a 28.855 più Iva, pari a 4.751 euro).
In particolare, il liquidatore di Alfa fa presente che la società aveva acquistato, nel 2005, beni strumentali da Beta srl (che li aveva a sua volta acquistati da una terza società, Gamma) per un imponibile pari a 101.315 euro e Iva pari a 20.263 euro, regolarmente portata in detrazione in sede di liquidazione periodica. Sempre nel 2005, Alfa aveva poi restituito, con regolare fattura, una parte dei beni a Beta (per un imponibile pari a 28.855 più Iva, pari a 4.751 euro).
Una volta fallita Gamma, il curatore aveva chiesto l’estensione del fallimento alle altre due società (Alfa e Beta) e l’inefficacia o la simulazione della vendita a queste ultime dei beni di Gamma. Nel corso del giudizio, le tre società sono però poi giunte a un accordo, in base al quale Alfa deve restituire al curatore di Gamma i beni prima appartenenti a quest’ultima società.
Ciò premesso, il liquidatore di Alfa chiede quale trattamento Iva applicare all’operazione di restituzione dei beni a Gamma. A suo avviso, l’Iva a debito di Alfa dovrebbe essere calcolata sommando l’imposta a credito per l’originario acquisto dei beni da Beta (2005) e quella a debito per la cessione/restituzione a Beta di una parte dei beni oggetto del precedente acquisto, con conseguente emissione da parte di Alfa di una fattura per un imponibile di 78.460 euro e Iva di 15.692 (al netto, quindi, di imponibile e Iva dei beni restituiti a Beta).
Chiara la risposta delle Entrate: posto che l’impegno di Alfa a restituire gratuitamente i beni (a suo tempo venduti da Gamma a Beta e poi da quest’ultima ad Alfa) al curatore del fallimento si evince dalla documentazione integrativa prodotta, i tecnici dell’Agenzia spiegano che l’operazione di cessione gratuita deve essere assoggettata a Iva (articolo 2, secondo comma, n. 4 del Dpr 633/72) e che come base imponibile deve essere preso in considerazione il valore normale dei beni trasferiti (articolo 13, secondo comma, lettera c dello stesso decreto). Inoltre, dato che si tratta di una cessione gratuita, non sarà obbligatorio esercitare la rivalsa, ma, qualora fosse esercitata, il curatore del fallimento Gamma avrebbe il diritto di calcolare in detrazione l’importo pagato relativamente all’operazione.
Chiara la risposta delle Entrate: posto che l’impegno di Alfa a restituire gratuitamente i beni (a suo tempo venduti da Gamma a Beta e poi da quest’ultima ad Alfa) al curatore del fallimento si evince dalla documentazione integrativa prodotta, i tecnici dell’Agenzia spiegano che l’operazione di cessione gratuita deve essere assoggettata a Iva (articolo 2, secondo comma, n. 4 del Dpr 633/72) e che come base imponibile deve essere preso in considerazione il valore normale dei beni trasferiti (articolo 13, secondo comma, lettera c dello stesso decreto). Inoltre, dato che si tratta di una cessione gratuita, non sarà obbligatorio esercitare la rivalsa, ma, qualora fosse esercitata, il curatore del fallimento Gamma avrebbe il diritto di calcolare in detrazione l’importo pagato relativamente all’operazione.
Chiara Ciranda
pubblicato Giovedì 6 Agosto 2009
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