Normativa e prassi
Niente Ires per le coop sociali
se anche di produzione e lavoro
Niente esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive: la norma fa, infatti, riferimento all’Ilor
girotondo
Le cooperative sociali, disciplinate dalla legge 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità attraverso la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. In particolare, tali enti si occupano: 1) della gestione di servizi socio-sanitari e educativi, 2) dello svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.
 
Considerata la particolare finalità sociale che tali cooperative perseguono, il legislatore fiscale ha riservato loro una disciplina più vantaggiosa rispetto a quella prevista per le altre tipologie di cooperative.
Al riguardo, si ricorda che la Finanziaria 2005 ha introdotto una serie di limitazioni al regime fiscale delle cooperative, lasciando tuttavia inalterate le agevolazioni riservate alle cooperative sociali.
 
Ne deriva che le cooperative sociali, a differenza delle altre cooperative, beneficiano dell’esenzione integrale dal reddito per le somme destinate a riserve indivisibili, ai sensi dell’articolo 12 della legge 904/1977. Si ricorda, invece, che le altre cooperative, in relazione alle medesime somme destinate a riserve indivisibili, sono assoggettate a tassazione in misura pari:
  • al 20%, se cooperative agricole e della piccola pesca
  • al 55%, se cooperative di consumo
  • al 30%, se altre cooperative a mutualità prevalente.
Le cooperative sociali, inoltre, usufruiscono delle esenzioni previste dal titolo III del Dpr 601/1973.
In particolare, l’articolo 11 del decreto sulle agevolazioni tributarie prevede un’esenzione dal reddito per le cooperative di produzione e lavoro, ossia per quelle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci.
 
Le cooperative di produzione e lavoro devono coordinare l’esenzione dall’Ires con i limiti introdotti dal comma 462 della Finanziaria 2005.
Da tale coordinamento discende che la cooperativa di produzione e lavoro beneficia di un’esenzione Ires pari:
  • all’Irap iscritta a conto economico, se l’ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci è non inferiore al 50% del totale degli altri costi, escluse materie prime e sussidiarie
  • alla metà dell’Irap iscritta a conto economico, se l’ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci è compreso tra il 25% e il 50% del totale degli altri costi.
La norma, nella versione originaria, non ancorava l’esenzione dal reddito alla quota di Irap stanziata a conto economico; in altri termini, la cooperativa di produzione e lavoro beneficiava di un’esenzione piena dall’Ires, ovvero ridotta alla metà, a seconda che l’ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci fosse superiore al 50% o compreso tra il 25% e il 50% del totale degli altri costi.
 
La risoluzione  n. 80/E del 25 marzo ha chiarito, in primo luogo, che l’esenzione prevista dal citato articolo 11 si applica anche alle cooperative sociali che abbiano i requisiti per essere considerate di produzione e lavoro. Ciò in quanto la semplice qualifica di cooperativa sociale non è sufficiente per beneficiare dell’agevolazione, considerato che la norma fa espressamente riferimento alla categoria delle cooperative di produzione e lavoro.
 
Qualora la cooperativa sociale sia anche di produzione e lavoro, inoltre, l’esenzione dal reddito in esame si applica in misura piena, ossia senza le predette limitazioni che sono state introdotte per le cooperative di produzione e lavoro dal comma 462 delle legge finanziaria per il 2005.
 
Ciò si evince espressamente dal successivo comma 463 della Finanziaria 2005, che salvaguarda le cooperative sociali dai limiti introdotti dal comma 462; limiti che restano applicabili, quindi, alle sole cooperative di produzione e lavoro.
 
Sulla base di tali precisazioni l’Agenzia ha riconosciuto l’integrale esenzione dall’Ires alla cooperativa sociale che presenta contemporaneamente:
  • i requisiti per essere considerata cooperativa di produzione e lavoro
  • un ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie.
La risoluzione ha evidenziato, infine, un principio già affermato dall’Amministrazione finanziaria nella precedente risoluzione 130/2005: l’esenzione dall’imposta locale sui redditi contenuta nello stesso articolo 11 del Dpr 600/1973 non può essere intesa come un’esenzione dall’imposta sulle attività produttive. In altri termini, ai fini Irap la cooperativa sociale non può beneficiare dell’esenzione stabilita dall’articolo 11, posto che tale norma non fa riferimento all’imposta sulle attività produttive bensì all’imposta locale sui redditi.
Vincenzo Cipriani
pubblicato Mercoledì 25 Marzo 2009

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