Normativa e prassi
Cessioni di graniglie sempre con il reverse charge
Anche quando l'acquirente le utilizza come prodotto finito perché tali beni vanno considerati di per sé semilavorati
graniglie
Con risoluzione 7/E del 18 gennaio, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge, con particolare riferimento alla cessione di “graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio”: ai fini dell’applicazione del regime speciale, l’elencazione dei semilavorati di materiali ferrosi (articolo 74, comma 7, Dpr 633/72) ha carattere oggettivo, cioè non occorre verificarne di volta in volta la destinazione d’uso.
 
L’Agenzia ritiene che, ai fini dell’applicazione del regime speciale, l’elencazione dei semilavorati di materiali ferrosi individuati dall’articolo 74, comma 7 del Dpr 633/1972 ha carattere oggettivo, nel senso che non occorre verificare di volta in volta la destinazione d’uso dei predetti materiali.
 
Il fatto
Una società effettua la cessione delle graniglie, appartenenti alla voce 72.5 della tariffa donaganle, che vengono impiegate nel settore meccanico e lapido.
Tale materiale è utilizzato dai clienti della società come prodotto finito e non come semilavorato, in quanto è introdotto direttamente in altri processi produttivi, non subendo ulteriori fasi di lavorazione. Inoltre, i clienti che acquistano il materiale sono costituiti per il 100% da imprese e non da privati consumatori.
 
A parere della società, le graniglie in questione dovrebbero essere considerate di per sécome “semilavorati di metalli ferrosi”, a prescindere dal loro utilizzo.
Pertanto, secondo il contribuente, tale fattispecie dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 74, comma 7 del Dpr 633/1972.
 
Con la risoluzione n. 7/E, del 18 gennaio 2005, l’Agenzia condivide la tesi del contribuente, ritenendo applicabile il regime speciale di imponibilità ai fini Iva.
Tale regime, ampliamente commentato nella circolare della stessa Agenzia delle Entrate n. 26/E del 21 giugno 2004, è stato introdotto dall’articolo 35 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, e ha sostituito, a decorrere dal 2 ottobre 2003, il previgente regime di non imponibilità Iva applicabile alle cessioni dei rottami e di altri materiali di recupero.
 
In particolare, il meccanismo del reverse charge,impone al cessionario, se soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato, i seguenti obblighi tributari:
  1. l’obbligo di integrare la fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’aliquota e l’imposta
  2. l’obbligo di annotare la fattura nei termini di legge nei registri Iva, sia a debito che a credito
  3. l’obbligo di liquidare l’imposta in sede di liquidazione periodica.
L’articolo 35 del decreto legge 269/2003, inoltre, ha esteso l’applicazione del regime speciale alle cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle voci 72.01, 72.02, 72.03 e 72.05 della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003, tra cui figurano le graniglie oggetto di interpello.
 
A parere dell’Agenzia, il meccanismo del reverse charge trova applicazione alle cessioni di tutti i beni elencati nelle voci sopra citate della tariffa doganale e quindi alle cessioni di:
  1. ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (72.01)
  2. ferro-leghe (72.02)
  3. prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94 per cento, in pezzi; in palline o forme similari (72.03)
  4. graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (72.05).
Questa elencazione, infatti, ha carattere oggettivo, in quanto tali beni sono da considerarsi di per sé come semilavorati in forma grezza, dato che per la loro natura intrinseca non possono essere destinati al consumo, ma necessitano di una ulteriore fase di lavorazione.
 
La risposta dell’Amministrazione è coerente anche con le motivazioni che hanno indotto il legislatore tributario a introdurre un unico regime d’imponibilità Iva per tutto il settore dei rottami, ossia per le cessioni di rottami ferrosi, non ferrosi e di altri materiali di recupero, cessioni operate da “raccoglitori e rivenditori” con o senza sede fissa, o da imprese diverse dai “raccoglitori e rivenditori”, indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente.  Ciò al fine di fermare il diffondersi del fenomeno evasivo generato dalle difficoltà di applicazione di una disciplina così articolata e suscettibile di essere disattesa.
Valeria Granati
pubblicato Mercoledì 19 Gennaio 2005

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