Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Compensazioni Iva "controllate".
F24 solo in Entratel e Fisconline
F24 solo in Entratel e Fisconline
Istituiti anche i codici per l'individuazione del soggetto, diverso, in capo a cui il credito è maturato
Sono Entratel e Fisconline i soli canali per la trasmissione delle deleghe di pagamento, da parte dei contribuenti che, volendo compensare crediti Iva superiori a 10mila euro annui, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
E' una delle indicazioni contenute nel provvedimento del direttore del 21 dicembre 2009, intervenuto a disciplinare le modalità e i termini di effettuazione dei versamenti mediante F24, in relazione alla nuove regole di compensazione dei crediti Iva, introdotte dal Dl 78/2009. Provvedimento che si affianca alla risoluzione n. 286/E, con la quale sono stati istituiti i codici identificativi, da utilizzare nell'F24 per l'individuazione del soggetto, diverso da quello che procede alla compensazione, in capo a cui il credito è maturato.
Le regole del gioco
La compensazione del credito annuale o infrannuale dell'Iva per importi superiori a 10mila annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale. Se poi il credito annuale è superiore ai 15mila euro, il contribuente è obbligato a richiedere l'apposizione del visto di conformità oppure, per i soggetti per cui ciò è previsto, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte di chi effettua il controllo contabile, attestante l'esecuzione dello stesso.
L'obbligo di interloquire con l'Amministrazione solo per via telematica si traduce, come anticipato, nella necessità di utilizzare, per la trasmissione delle deleghe di pagamento:
- Entratel o Fisconline, per l'invio diretto da parte del contribuente
- Entratel, se ci si avvale di intermediari abilitati.
Le deleghe, da trasmettere a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza, sono sottoposte a controlli; gli eventuali scarti (per mancata dichiarazione/istanza, per mancato visto di conformità, per utilizzo eccedente il credito emergente da dichiarazione/istanza) saranno evidenziati nelle ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.
Crediti maturati in capo a soggetti diversi dall'utilizzatore
Contestualmente al provvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici identificativi:
E' una delle indicazioni contenute nel provvedimento del direttore del 21 dicembre 2009, intervenuto a disciplinare le modalità e i termini di effettuazione dei versamenti mediante F24, in relazione alla nuove regole di compensazione dei crediti Iva, introdotte dal Dl 78/2009. Provvedimento che si affianca alla risoluzione n. 286/E, con la quale sono stati istituiti i codici identificativi, da utilizzare nell'F24 per l'individuazione del soggetto, diverso da quello che procede alla compensazione, in capo a cui il credito è maturato.
Le regole del gioco
La compensazione del credito annuale o infrannuale dell'Iva per importi superiori a 10mila annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale. Se poi il credito annuale è superiore ai 15mila euro, il contribuente è obbligato a richiedere l'apposizione del visto di conformità oppure, per i soggetti per cui ciò è previsto, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte di chi effettua il controllo contabile, attestante l'esecuzione dello stesso.
L'obbligo di interloquire con l'Amministrazione solo per via telematica si traduce, come anticipato, nella necessità di utilizzare, per la trasmissione delle deleghe di pagamento:
- Entratel o Fisconline, per l'invio diretto da parte del contribuente
- Entratel, se ci si avvale di intermediari abilitati.
Le deleghe, da trasmettere a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza, sono sottoposte a controlli; gli eventuali scarti (per mancata dichiarazione/istanza, per mancato visto di conformità, per utilizzo eccedente il credito emergente da dichiarazione/istanza) saranno evidenziati nelle ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.
Crediti maturati in capo a soggetti diversi dall'utilizzatore
Contestualmente al provvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici identificativi:
- "61", denominato "soggetto aderente al consolidato" (utilizzabile dal consolidante che sfrutta il credito ceduto da una società aderente al consolidato)
- "62", denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito " (da riportare, ad esempio, nel caso di incorporante che utilizza in compensazione il credito Iva annuale dell'incorporata, maturato nell'anno d'imposta precedente).
I codici vanno indicati nella sezione "Contribuente", nel campo "codice identificativo", unitamente al codice fiscale del soggetto cui il credito si riferisce da riportare nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare".
r.fo.
pubblicato Martedì 22 Dicembre 2009
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