Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Normativa e prassi
Costruttori, ecoincentivi cedibili.
Credito d'imposta solo di nome
Credito d'imposta solo di nome
Lo sconto sulle autovetture è una vera e propria anticipazione finanziaria effettuata in favore dello Stato
Il bonus rottamazione (previsto dalla Finanziaria 2007 e concesso agli acquirenti di autovetture nuove "ecologiche") ha natura, per le case automobilistiche costruttrici (o importatrici) che anticipano l'agevolazione sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, di un vero e proprio diritto di credito nei confronti dell'Erario. Di conseguenza, lo stesso può essere ceduto secondo le ordinarie regole civilistiche. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 15/E del 5 marzo.
L'intervento dell'Agenzia delle Entrate fa seguito a un interpello presentato da un gruppo automobilistico, con il quale, sostanzialmente, si prospettava una problematica che, fermandosi alla stretta lettera della norma, appariva di non semplice soluzione: l'impossibilità di recuperare il contributo, in assenza di debiti tributari "capienti".
La natura degli ecoincentivi
Il bonus agli acquirenti delle nuove vetture era anticipato, come detto, dalle stesse imprese costruttrici o importatrici. A chiusura del cerchio, poi, queste ultime recuperavano lo sconto concesso sotto forma di credito di imposta, non rimborsabile ma da utilizzare in compensazione.
Scartata la possibilità di riferirsi a una definizione allargata di "costruttore" (circostanza che avrebbe permesso la "distribuzione" del credito d'imposta fra le diverse società del gruppo, comprese - soprattutto - quelle produttrici di parti significative dell'auto poi commercializzata), l'Amministrazione si è soffermata sulla natura del credito d'imposta; un credito sorto, in fondo, a fronte di una mera anticipazione finanziaria effettuata in favore dello Stato, in un contesto nel quale destinatari dell'agevolazione erano gli acquirenti dell'autovettura e non le imprese costruttrici (o importatrici).
Credito…non d'imposta
Di diritto di credito e non di credito d'imposta, dunque, si tratta.
Del resto, come ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate, lo stesso non consiste nel diritto a ricevere una prestazione finanziaria da parte dello Stato né deriva da un indebito versamento di imposte (caratteristiche queste dei veri e propri crediti d'imposta).
Un credito definito "d'imposta" solo per finalità procedurali (da inserire nel quadro RU del modello Unico). Tanto è vero che nemmeno è soggetto agli ordinari limiti di utilizzo (516.456,90 euro l'anno in compensazione orizzontale, 250mila annui per quelli indicati nel quadro RU).
Un credito che, quindi, mantenendo - chiaramente - l'originaria natura, può essere ceduto secondo le ordinarie regole civilistiche. Il cui trasferimento deve risultare da atto avente data certa, notificato all'Agenzia delle Entrate (contratto e comunicazione devono contenere ogni elemento utile per consentire all'Amministrazione di monitorare il corretto uso del credito: riferimento normativo, codice tributo da utilizzare in F24 e periodo d'imposta di maturazione).
Cessione senza Registro
L'atto di cessione non è soggetto a registrazione obbligatoria. Essendo, infatti, la stessa legge a prevederne l'utilizzo esclusivo in compensazione di debiti fiscali o contributivi, rientra fra quelli "formati per l'applicazione…o la liquidazione…delle imposte e tasse" (articolo 5 della Tabella allegata al Testo unico dell'imposta di registro).
Nel caso le parti optassero comunque per la registrazione, il tributo andrà assolto in misura fissa.
L'intervento dell'Agenzia delle Entrate fa seguito a un interpello presentato da un gruppo automobilistico, con il quale, sostanzialmente, si prospettava una problematica che, fermandosi alla stretta lettera della norma, appariva di non semplice soluzione: l'impossibilità di recuperare il contributo, in assenza di debiti tributari "capienti".
La natura degli ecoincentivi
Il bonus agli acquirenti delle nuove vetture era anticipato, come detto, dalle stesse imprese costruttrici o importatrici. A chiusura del cerchio, poi, queste ultime recuperavano lo sconto concesso sotto forma di credito di imposta, non rimborsabile ma da utilizzare in compensazione.
Scartata la possibilità di riferirsi a una definizione allargata di "costruttore" (circostanza che avrebbe permesso la "distribuzione" del credito d'imposta fra le diverse società del gruppo, comprese - soprattutto - quelle produttrici di parti significative dell'auto poi commercializzata), l'Amministrazione si è soffermata sulla natura del credito d'imposta; un credito sorto, in fondo, a fronte di una mera anticipazione finanziaria effettuata in favore dello Stato, in un contesto nel quale destinatari dell'agevolazione erano gli acquirenti dell'autovettura e non le imprese costruttrici (o importatrici).
Credito…non d'imposta
Di diritto di credito e non di credito d'imposta, dunque, si tratta.
Del resto, come ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate, lo stesso non consiste nel diritto a ricevere una prestazione finanziaria da parte dello Stato né deriva da un indebito versamento di imposte (caratteristiche queste dei veri e propri crediti d'imposta).
Un credito definito "d'imposta" solo per finalità procedurali (da inserire nel quadro RU del modello Unico). Tanto è vero che nemmeno è soggetto agli ordinari limiti di utilizzo (516.456,90 euro l'anno in compensazione orizzontale, 250mila annui per quelli indicati nel quadro RU).
Un credito che, quindi, mantenendo - chiaramente - l'originaria natura, può essere ceduto secondo le ordinarie regole civilistiche. Il cui trasferimento deve risultare da atto avente data certa, notificato all'Agenzia delle Entrate (contratto e comunicazione devono contenere ogni elemento utile per consentire all'Amministrazione di monitorare il corretto uso del credito: riferimento normativo, codice tributo da utilizzare in F24 e periodo d'imposta di maturazione).
Cessione senza Registro
L'atto di cessione non è soggetto a registrazione obbligatoria. Essendo, infatti, la stessa legge a prevederne l'utilizzo esclusivo in compensazione di debiti fiscali o contributivi, rientra fra quelli "formati per l'applicazione…o la liquidazione…delle imposte e tasse" (articolo 5 della Tabella allegata al Testo unico dell'imposta di registro).
Nel caso le parti optassero comunque per la registrazione, il tributo andrà assolto in misura fissa.
Alfonso Lucarelli
pubblicato Venerdì 5 Marzo 2010
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