Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Dal Prefetto di Genova il decreto
per sapere come destinare gli aiuti
per sapere come destinare gli aiuti
Pubblicato in Gazzetta il provvedimento che identifica gli enti per mezzo dei quali le imprese possono donare, con diritto alla deduzione, alle vittime dell'alluvione
Individuate le fondazioni, le associazioni e gli enti attraverso i quali è possibile effettuare erogazioni, deducibili dal reddito, in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione che, tra il 4 e l’8 novembre dell’anno scorso, si è abbattuta sul territorio del capoluogo ligure e della sua provincia.
L’identikit nel decreto 13 gennaio 2012 del prefetto di Genova.
In particolare, le erogazioni liberali in denaro sono interamente deducibili dal reddito di imprenditori e società, i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa e non rientrano quindi tra i ricavi o le plusvalenze che concorrono alla determinazione della base imponibile, sia le somme elargite sia i beni donati non sono soggetti all’imposta sulle donazioni.
La norma generale che prevede queste agevolazioni per chi aiuta le popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari è l’articolo 27 della legge n. 133/1999.
Condizione necessaria per la loro fruizione è che le erogazioni devono avvenire attraverso soggetti individuati dal prefetto della rispettiva provincia.
Per quanto riguarda gli eventi calamitosi avvenuti nello scorso mese di novembre nel territorio della provincia genovese, il decreto prefettizio del 13 gennaio, pubblicato sulla Gazzetta di mercoledì 1° febbraio, identifica tali soggetti nelle:
L’identikit nel decreto 13 gennaio 2012 del prefetto di Genova.
In particolare, le erogazioni liberali in denaro sono interamente deducibili dal reddito di imprenditori e società, i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa e non rientrano quindi tra i ricavi o le plusvalenze che concorrono alla determinazione della base imponibile, sia le somme elargite sia i beni donati non sono soggetti all’imposta sulle donazioni.
La norma generale che prevede queste agevolazioni per chi aiuta le popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari è l’articolo 27 della legge n. 133/1999.
Condizione necessaria per la loro fruizione è che le erogazioni devono avvenire attraverso soggetti individuati dal prefetto della rispettiva provincia.
Per quanto riguarda gli eventi calamitosi avvenuti nello scorso mese di novembre nel territorio della provincia genovese, il decreto prefettizio del 13 gennaio, pubblicato sulla Gazzetta di mercoledì 1° febbraio, identifica tali soggetti nelle:
- organizzazioni non lucrative e di utilità sociale
- associazioni, fondazioni, enti e comitati che, tra le proprie finalità, prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali e di categoria.
r.fo.
pubblicato Giovedì 2 Febbraio 2012
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