Normativa e prassi
Deducibili per cassa i compensi degli amministratori
Si applica la deroga al principio generale anche se sono riversati alla società da cui dipende il percettore
Con una recente nota (la n. 124734 del 20 giugno 2002), l'Agenzia delle Entrate, in risposta a una istanza di interpello, ha chiarito che sono deducibili per cassa, ai sensi dell'articolo 62, comma 3 del Tuir, i compensi che spettano agli amministratori, anche se sono riversati alla società di cui il soggetto è dipendente o amministratore.

E' prassi diffusa, soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, affidare l'incarico di amministratore di una società a persone che sono alle dipendenze o che rivestono la carica di amministratori presso altre società del gruppo (di solito la partecipante di controllo o la capogruppo).
I compensi per la carica ricoperta in ragione del proprio ufficio sono riversati alla società dalla quale dipende gerarchicamente l'amministratore. In tal modo la carica di amministratore è funzionalmente collegata con l'appartenenza al gruppo.
Il testo unico delle imposte sui redditi contiene, per la determinazione del reddito imponibile, un principio generale (articolo 75), che consiste nella imputabilità dei componenti positivi e negativi della gestione secondo il principio della competenza economica.
Talvolta, lo stesso testo unico deroga a questo principio generale per particolari fattispecie, anche al fine di correggere in anticipo a possibili arbitraggi. Una norma derogatoria è sicuramente quella prevista dall'articolo 62, comma 3, del Tuir, secondo cui i compensi che spettano agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.
Tale norma si applica, come noto, anche ai compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1 Tuir per il richiamo contenuto nell'art. 95, comma 1, Tuir.
Con una recente nota, (numero 124734 del 20 giugno 2002), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono deducibili in ogni caso per cassa, ai sensi dell'articolo 62, comma 3 del Tuir, i compensi che spettano agli amministratori, anche se sono riversati alla società di cui il soggetto è dipendente o amministratore.

Il quesito
Nell'ambito della procedura d'interpello una società aveva chiesto se il compenso reversibile spettante a un amministratore potesse essere dedotto ai sensi dell'articolo 75 del Tuir, ossia per competenza.
In tale caso sarebbe escluso qualunque salto d'imposta perché il compenso non è percepito dall'amministratore ma da una società che lo contabilizza e lo assoggetta a tassazione in base al principio di competenza.
A questo proposito, l'amministrazione finanziaria aveva chiarito che i compensi reversibili costituiscono proventi della società alla quale vengono direttamente erogati e non sono quindi da considerare redditi degli amministratori, con conseguente esclusione dalla ritenuta e dalla tassazione. E questo a condizione che risulti documentato che i compensi sono effettivamente riversati alle società destinatarie (confronta la risoluzione del 17 maggio 1977, prot. 8/166).
Sin da allora era stato affermato il principio generale secondo cui non costituisce reddito imponibile di un soggetto un provento cui egli non ottenga in alcun modo la libera disponibilità.

La risposta
L'Agenzia ha affermato che per l'applicazione dell'articolo 62, comma 3, del Tuir, secondo cui i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, vale la qualificazione oggettiva del compenso ed il dettato della norma che si applica ai compensi spettanti agli amministratori.
A nulla rileva la pattuizione che trasferisce la materiale percezione, ed anche l'obbligo dichiarativo secondo il principio di competenza, ad un soggetto diverso.
Come chiarito nella nota, la disposizione dell'articolo 62, comma 3, del Tuir, secondo cui 'i compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti', trova la sua giustificazione nell'esigenza di rimuovere gli inconvenienti derivanti dall'applicazione del previgente articolo 59 del Dpr n. 597 del 1973, che non conteneva alcuna deroga al principio di competenza.
Pur in considerazione della possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di dimostrare che non ci sia danno per l'erario quando i compensi sono riversati dall'amministratore alla società d'appartenenza, l'Agenzia non ha ritenuto percorribile la strada della possibile disapplicazione dell'articolo 62, comma 3, del Tuir, attraverso l'applicazione, in considerazione della particolare fattispecie, della disposizione generale contenuta nell'articolo 75 del Tuir.
Domenico Buono
pubblicato Giovedì 1 Agosto 2002

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