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Normativa e prassi
Deducibilità interessi passivi,
la misura è tutta nella prevalenza
la misura è tutta nella prevalenza
La norma limitativa non si applica quando i maggiori ricavi provengono da un’attività esclusa dalla regola
Il limite alla deducibilità degli interessi passivi, per una società a partecipazione pubblica che svolge più attività, è superabile soltanto se il maggior ammontare dei ricavi proviene dall’esercizio di un’attività espressamente esclusa dalla norma e che, in tal modo, acquista il requisito della prevalenza.
La norma generale, contenuta nell’articolo 96 del Tuir, è quella per cui gli interessi passivi e gli oneri assimilati derivanti da rapporti di natura finanziaria sono deducibili, in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eventuale eccedenza, può abbattere il reddito nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica. Nel caso in cui, poi, una parte di interessi passivi rimanesse indeducibile, questa potrà essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta.
Tale disciplina vale per tutti i soggetti Ires tranne per alcune eccezioni espressamente elencate nel comma 5 dello stesso articolo. In particolare, tra gli altri (banche e soggetti finanziari), si sottraggono alla regola anche le “società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione”.
È l’esatta descrizione della società – con capitale sociale sottoscritto interamente da una Amministrazione comunale – che si è rivolta all’Agenzia per sapere se può ritenersi esclusa dall’ambito applicativo dell’articolo 96 (commi da 1 a 4) considerato che, oltre a operare nel settore della gestione di impianti per smaltimento e depurazione, si occupa anche dell’acquisto e della distribuzione di farmaci e articoli sanitari per conto del Comune.
Con la risoluzione n. 200/E del 3 agosto, gli esperti delle Entrate risolvono la questione sottolineando l’importanza della prevalenza della prima attività sull’altra, relativa alla gestione del servizio farmaceutico. In pratica, le società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono impianti per la fornitura di acqua e energia e per lo smaltimento e la depurazione, possono dedurre gli interessi passivi senza limitazioni anche se svolgono tale attività non in via esclusiva, a condizione che il volume dei ricavi riferibile alla stessa attività sia prevalente
Una prevalenza facilmente individuabile. In sostanza, se i ricavi derivanti dalla gestione degli impianti di smaltimento e depurazione sono superiori agli altri, la società potrà mettersi “al riparo” dalla norma limitativa. Al contrario, se dovessero prevalere quelli conseguiti grazie all’acquisto e alla distribuzione dei medicinali, dovrà tener conto degli ordinari limiti stabiliti dall’articolo 96 del Tuir.
La norma generale, contenuta nell’articolo 96 del Tuir, è quella per cui gli interessi passivi e gli oneri assimilati derivanti da rapporti di natura finanziaria sono deducibili, in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eventuale eccedenza, può abbattere il reddito nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica. Nel caso in cui, poi, una parte di interessi passivi rimanesse indeducibile, questa potrà essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta.
Tale disciplina vale per tutti i soggetti Ires tranne per alcune eccezioni espressamente elencate nel comma 5 dello stesso articolo. In particolare, tra gli altri (banche e soggetti finanziari), si sottraggono alla regola anche le “società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione”.
È l’esatta descrizione della società – con capitale sociale sottoscritto interamente da una Amministrazione comunale – che si è rivolta all’Agenzia per sapere se può ritenersi esclusa dall’ambito applicativo dell’articolo 96 (commi da 1 a 4) considerato che, oltre a operare nel settore della gestione di impianti per smaltimento e depurazione, si occupa anche dell’acquisto e della distribuzione di farmaci e articoli sanitari per conto del Comune.
La società ritiene di poter godere del regime più favorevole (comma 5) poiché gli interessi passivi, che intende portare in deduzione dal reddito d’impresa, sarebbero riferibili esclusivamente all’attività esclusa dalla limitazione.
Con la risoluzione n. 200/E del 3 agosto, gli esperti delle Entrate risolvono la questione sottolineando l’importanza della prevalenza della prima attività sull’altra, relativa alla gestione del servizio farmaceutico. In pratica, le società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono impianti per la fornitura di acqua e energia e per lo smaltimento e la depurazione, possono dedurre gli interessi passivi senza limitazioni anche se svolgono tale attività non in via esclusiva, a condizione che il volume dei ricavi riferibile alla stessa attività sia prevalente
Una prevalenza facilmente individuabile. In sostanza, se i ricavi derivanti dalla gestione degli impianti di smaltimento e depurazione sono superiori agli altri, la società potrà mettersi “al riparo” dalla norma limitativa. Al contrario, se dovessero prevalere quelli conseguiti grazie all’acquisto e alla distribuzione dei medicinali, dovrà tener conto degli ordinari limiti stabiliti dall’articolo 96 del Tuir.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Lunedì 3 Agosto 2009
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