Normativa e prassi
Deducibilità interessi passivi,
la misura è tutta nella prevalenza
La norma limitativa non si applica quando i maggiori ricavi provengono da un’attività esclusa dalla regola
grafico a torta
Il limite alla deducibilità degli interessi passivi, per una società a partecipazione pubblica che svolge più attività, è superabile soltanto se il maggior ammontare dei ricavi proviene dall’esercizio di un’attività espressamente esclusa dalla norma e che, in tal modo, acquista il requisito della prevalenza.

La norma generale, contenuta nell’articolo 96 del Tuir, è quella per cui gli interessi passivi e gli oneri assimilati derivanti da rapporti di natura finanziaria sono deducibili, in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eventuale eccedenza, può abbattere il reddito nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica. Nel caso in cui, poi, una parte di interessi passivi rimanesse indeducibile, questa potrà essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta.

Tale disciplina vale per tutti i soggetti Ires tranne per alcune eccezioni espressamente elencate nel comma 5 dello stesso articolo. In particolare, tra gli altri (banche e soggetti finanziari), si sottraggono alla regola anche le “società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione”.

È l’esatta descrizione della società – con capitale sociale sottoscritto interamente da una Amministrazione comunale – che si è rivolta all’Agenzia per sapere se può ritenersi esclusa dall’ambito applicativo dell’articolo 96 (commi da 1 a 4) considerato che, oltre a operare nel settore della gestione di impianti per smaltimento e depurazione, si occupa anche dell’acquisto e della distribuzione di farmaci e articoli sanitari per conto del Comune.
La società ritiene di poter godere del regime più favorevole (comma 5) poiché gli interessi passivi, che intende portare in deduzione dal reddito d’impresa, sarebbero riferibili esclusivamente all’attività esclusa dalla limitazione.

Con la risoluzione n. 200/E del 3 agosto, gli esperti delle Entrate risolvono la questione sottolineando l’importanza della prevalenza della prima attività sull’altra, relativa alla gestione del servizio farmaceutico. In pratica, le società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono impianti per la fornitura di acqua e energia e per lo smaltimento e la depurazione, possono dedurre gli interessi passivi senza limitazioni anche se svolgono tale attività non in via esclusiva, a condizione che il volume dei ricavi riferibile alla stessa attività sia prevalente

Una prevalenza facilmente individuabile. In sostanza, se i ricavi derivanti dalla gestione degli impianti di smaltimento e depurazione sono superiori agli altri, la società potrà mettersi “al riparo” dalla norma limitativa. Al contrario, se dovessero prevalere quelli conseguiti grazie all’acquisto e alla distribuzione dei medicinali, dovrà tener conto degli ordinari limiti stabiliti dall’articolo 96 del Tuir.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Lunedì 3 Agosto 2009

I più letti

testo alternativo per immagine
Da quest’anno obbligatorio anche per le Poste e Ferrovie, va utilizzato dai sostituti per comunicare l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni
testo alternativo per immagine
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
testo alternativo per immagine
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
testo alternativo per immagine
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
banconota
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012