Venerdì 24 Maggio 2013 - Aggiornato alle 20:08
Normativa e prassi
Detassazione premi di produttività:
in GU le regole per la proroga 2012
in GU le regole per la proroga 2012
L’importo massimo agevolabile è fissato a 2.500 euro; accede al beneficio chi lo scorso anno ha posseduto redditi di lavoro dipendente non superiori a 30mila euro
La detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti del settore privato, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, con aliquota del 10%, era stata confermata per il 2012 dalla legge di stabilità dello scorso anno (legge 183/2011, articolo 33, comma 12).
Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio, è stato stabilito l’importo massimo assoggettabile alla tassazione agevolata e il limite di reddito per l’accesso al beneficio.
Il provvedimento fissa il tetto dell’importo su cui calcolare l’imposta sostitutiva in 2.500 euro lordi (lo scorso anno erano 6mila). Possono accedere al regime di favore coloro che, nel 2011, sono risultati titolari di redditi di lavoro dipendente per non più di 30mila euro, comprese le somme eventualmente assoggettate alla stessa imposta sostitutiva (nel 2011 l’agevolazione riguardava chi nel 2010 aveva avuto redditi di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro).
L’agevolazione, che è a carattere sperimentale e mira a sostenere e incentivare la produttività delle imprese, si riferisce alle somme corrisposte per lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo e alle indennità per le turnazioni, se collegate all’aumento della redditività aziendale.
Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio, è stato stabilito l’importo massimo assoggettabile alla tassazione agevolata e il limite di reddito per l’accesso al beneficio.
Il provvedimento fissa il tetto dell’importo su cui calcolare l’imposta sostitutiva in 2.500 euro lordi (lo scorso anno erano 6mila). Possono accedere al regime di favore coloro che, nel 2011, sono risultati titolari di redditi di lavoro dipendente per non più di 30mila euro, comprese le somme eventualmente assoggettate alla stessa imposta sostitutiva (nel 2011 l’agevolazione riguardava chi nel 2010 aveva avuto redditi di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro).
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r.fo.
pubblicato Giovedì 31 Maggio 2012
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