Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Dichiarazione di attività emerse,
modello aggiornato al “correttivo”
modello aggiornato al “correttivo”
Salvi gli effetti per i contribuenti che hanno utilizzato la precedente versione. Le novità in un provvedimento
Modificato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e le relative istruzioni, approvati lo scorso 14 settembre. Le variazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 28 ottobre 2009, si sono rese necessarie a seguito delle modifiche apportate alla norma che ha introdotto lo scudo fiscale (articolo 13-bis decreto legge 78/2009) dall'articolo 1, comma 1 lettera b) del "decreto correttivo" (Dl 103/2009) e per effetto delle precisazioni fornite dall'Agenzia con la circolare n. 43/2009.
Fra le novità recepite nel modello e/o nelle istruzioni, in primo luogo il termine per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione, che è stato anticipato al 15 dicembre 2009 (inizialmente la scadenza era stata fissata al 15 aprile 2010); rimpatrio e regolarizzazione, inoltre, possono ora essere effettuati anche dalle imprese controllate o collegate (articolo 167 e 168 del Tuir). In questo caso gli effetti del rimpatrio si producono in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività emerse.
Le attività oggetto di dichiarazione per cui viene disposto il rimpatrio in Italia comprendono, con le modifiche, gli "investimenti esteri di natura non finanziaria, (come gli immobili situati all'estero, oggetti preziosi, opere d'arte e yacht)" detenuti all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo.
Inoltre, riguardo alle attività dichiarate che, invece, non sono trasferite in Italia, agli Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), si aggiungono gli "Stati extraeuropei" che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Nella modulistica, come anticipato, anche gli effetti dei chiarimenti arrivati con la circolare 43/2009, in base alla quale, in primo luogo, è stato previsto che il rimpatrio può essere perfezionato in una data diversa dal 15 dicembre, purché ragionevolmente ravvicinata, nel caso in cui, per cause non imputabili al dichiarante, non sia possibile compiere le operazioni di rientro nel termine prestabilito.
Lo stesso documento, inoltre, specifica che il rientro delle attività patrimoniali si estende anche ai beni immobili tramite il cosiddetto "rimpatrio giuridico", consistente nel conferimento delle attività illegalmente detenute alla data del 5 agosto 2009, in una società costituita nello stesso paradiso fiscale e, di conseguenza, nel rimpatrio delle partecipazioni.
Il modello aggiornato deve essere utilizzato, in sostituzione di quello approvato il 14 settembre scorso, a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento. Tuttavia sono fatti salvi gli effetti per i contribuenti che hanno utilizzato, fino a tale data, la precedente versione.
Fra le novità recepite nel modello e/o nelle istruzioni, in primo luogo il termine per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione, che è stato anticipato al 15 dicembre 2009 (inizialmente la scadenza era stata fissata al 15 aprile 2010); rimpatrio e regolarizzazione, inoltre, possono ora essere effettuati anche dalle imprese controllate o collegate (articolo 167 e 168 del Tuir). In questo caso gli effetti del rimpatrio si producono in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività emerse.
Le attività oggetto di dichiarazione per cui viene disposto il rimpatrio in Italia comprendono, con le modifiche, gli "investimenti esteri di natura non finanziaria, (come gli immobili situati all'estero, oggetti preziosi, opere d'arte e yacht)" detenuti all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo.
Inoltre, riguardo alle attività dichiarate che, invece, non sono trasferite in Italia, agli Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), si aggiungono gli "Stati extraeuropei" che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Nella modulistica, come anticipato, anche gli effetti dei chiarimenti arrivati con la circolare 43/2009, in base alla quale, in primo luogo, è stato previsto che il rimpatrio può essere perfezionato in una data diversa dal 15 dicembre, purché ragionevolmente ravvicinata, nel caso in cui, per cause non imputabili al dichiarante, non sia possibile compiere le operazioni di rientro nel termine prestabilito.
Lo stesso documento, inoltre, specifica che il rientro delle attività patrimoniali si estende anche ai beni immobili tramite il cosiddetto "rimpatrio giuridico", consistente nel conferimento delle attività illegalmente detenute alla data del 5 agosto 2009, in una società costituita nello stesso paradiso fiscale e, di conseguenza, nel rimpatrio delle partecipazioni.
Il modello aggiornato deve essere utilizzato, in sostituzione di quello approvato il 14 settembre scorso, a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento. Tuttavia sono fatti salvi gli effetti per i contribuenti che hanno utilizzato, fino a tale data, la precedente versione.
Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 28 Ottobre 2009
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