Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Differimento dell'acconto Irpef,
il codice per il credito d'imposta
il codice per il credito d'imposta
Va utilizzato dai contribuenti che, versando nella misura ordinaria del 99%, non hanno fruito della riduzione
Coniato, con la risoluzione n. 284/E del 15 dicembre, il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, pari a quanto versato in più, spettante ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto "taglia-acconti" (Dl 168/2009) avevano già provveduto a versare per intero l'acconto Irpef di novembre.
L'articolo 1 del decreto legge 168/2009, che ha ridotto di venti punti percentuali l'importo dell'acconto Irpef da versare entro il 30 novembre (portandolo quindi al 79%), ha infatti previsto, per i contribuenti che hanno pagato l'acconto applicando la vecchia misura, la possibilità di utilizzare in compensazione l'eccedenza di versamento.
La risoluzione di oggi istituisce il codice tributo "4035" denominato "IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 2, d.l. 168/2009", con la possibilità quindi di sfruttare i maggiori importi a credito già in occasione dei prossimi versamenti (ricordiamo che domani, tra l'altro, c'è l'appuntamento con il saldo Ici).
Al momento della compilazione del modello F24, il nuovo codice deve essere indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", con l'indicazione, come "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito.
L'articolo 1 del decreto legge 168/2009, che ha ridotto di venti punti percentuali l'importo dell'acconto Irpef da versare entro il 30 novembre (portandolo quindi al 79%), ha infatti previsto, per i contribuenti che hanno pagato l'acconto applicando la vecchia misura, la possibilità di utilizzare in compensazione l'eccedenza di versamento.
La risoluzione di oggi istituisce il codice tributo "4035" denominato "IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 2, d.l. 168/2009", con la possibilità quindi di sfruttare i maggiori importi a credito già in occasione dei prossimi versamenti (ricordiamo che domani, tra l'altro, c'è l'appuntamento con il saldo Ici).
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Patrizia De Juliis
pubblicato Martedì 15 Dicembre 2009
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