Normativa e prassi
Diritti di usufrutto a vita, pensioni
e rendite: tasso nuovo, valori nuovi
L’adeguamento delle modalità di calcolo a seguito del mutato saggio degli interessi legali, passato all’1%

Al passo coi tempi i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie. Cambia anche la base imponibile, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, per la costituzione di rendite o pensioni.
 
Le modifiche arrivano con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, e fanno seguito al cambiamento del saggio degli interessi legali, la cui misura è stata fissata all’1% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 (Dm 4 dicembre 2009).

Le nuove modalità si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da quella stessa data.
 
Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni è fissato in 100 volte l’annualità. Sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur – Dpr 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus - Dlgs 346/1990).

Per quanto riguarda invece i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, il relativo prospetto, allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr 131/1986), viene aggiornato in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi (1 per cento). I precedenti valori - con coefficienti calcolati in base al tasso del 3% - hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
  
Età del beneficiario
(anni compiuti)
Nuovo coefficiente
(dal 1° gennaio 2010)
Vecchio coefficiente
(dall’1/1/2008
al 31/12/2009)
da 0 a 20
95
31,75
da 21 a 30
90
30,00
da 31 a 40
85
28,25
da 41 a 45
80
26,50
da 46 a 50
75
24,75
da 51 a 53
70
23,00
da 54 a 56
65
21,25
da 57 a 60
60
19,50
da 61 a 63
55
17,75
da 64 a 66
50
16,00
da 67 a 69
45
14,25
da 70 a 72
40
12,50
da 73 a 75
35
10,75
da 76 a 78
30
9,00
da 79 a 82
25
7,25
da 83 a 86
20
5,50
da 87 a 92
15
3,75
da 93 a 99
10
2,00
 
Come usare il prospetto
Per determinare il valore dell’usufrutto, va prima calcolata la rendita annua moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per l’interesse legale (1% dal 1° gennaio 2010). Alla rendita annua così ottenuta, basta poi applicare il coefficiente indicato nel prospetto in corrispondenza dell’età del beneficiario.
 
Esempio:
·        valore della piena proprietà dell’immobile: 250.000 euro (A)
·        tasso di interesse legale: 1% (B)
·        età del beneficiario dell’usufrutto: 55 anni
·        coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 65 (C)
 
Rendita annua = A x B = 250.000 x 1% = 2.500 (D)
Valore dell’usufrutto = D x C = 2.500 X 65 = 162.500 (E)
Valore della nuda proprietà = A – E = 250.000 – 162.500 = 87.500.
r.fo.
pubblicato Lunedì 4 Gennaio 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
testo alternativo per immagine
Da quest’anno obbligatorio anche per le Poste e Ferrovie, va utilizzato dai sostituti per comunicare l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni
testo alternativo per immagine
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
testo alternativo per immagine
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
banconota
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012