Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Normativa e prassi
Diritti di usufrutto a vita, pensioni
e rendite: tasso nuovo, valori nuovi
e rendite: tasso nuovo, valori nuovi
L’adeguamento delle modalità di calcolo a seguito del mutato saggio degli interessi legali, passato all’1%
Al passo coi tempi i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie. Cambia anche la base imponibile, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, per la costituzione di rendite o pensioni.
Le modifiche arrivano con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, e fanno seguito al cambiamento del saggio degli interessi legali, la cui misura è stata fissata all’1% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 (Dm 4 dicembre 2009).
Le nuove modalità si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da quella stessa data.
Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni è fissato in 100 volte l’annualità. Sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur – Dpr 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus - Dlgs 346/1990).
Per quanto riguarda invece i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, il relativo prospetto, allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr 131/1986), viene aggiornato in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi (1 per cento). I precedenti valori - con coefficienti calcolati in base al tasso del 3% - hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
Età del beneficiario (anni compiuti) | Nuovo coefficiente (dal 1° gennaio 2010) | Vecchio coefficiente (dall’1/1/2008 al 31/12/2009) |
da 0 a 20 | 95 | 31,75 |
da 21 a 30 | 90 | 30,00 |
da 31 a 40 | 85 | 28,25 |
da 41 a 45 | 80 | 26,50 |
da 46 a 50 | 75 | 24,75 |
da 51 a 53 | 70 | 23,00 |
da 54 a 56 | 65 | 21,25 |
da 57 a 60 | 60 | 19,50 |
da 61 a 63 | 55 | 17,75 |
da 64 a 66 | 50 | 16,00 |
da 67 a 69 | 45 | 14,25 |
da 70 a 72 | 40 | 12,50 |
da 73 a 75 | 35 | 10,75 |
da 76 a 78 | 30 | 9,00 |
da 79 a 82 | 25 | 7,25 |
da 83 a 86 | 20 | 5,50 |
da 87 a 92 | 15 | 3,75 |
da 93 a 99 | 10 | 2,00 |
Come usare il prospetto
Per determinare il valore dell’usufrutto, va prima calcolata la rendita annua moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per l’interesse legale (1% dal 1° gennaio 2010). Alla rendita annua così ottenuta, basta poi applicare il coefficiente indicato nel prospetto in corrispondenza dell’età del beneficiario.
Per determinare il valore dell’usufrutto, va prima calcolata la rendita annua moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per l’interesse legale (1% dal 1° gennaio 2010). Alla rendita annua così ottenuta, basta poi applicare il coefficiente indicato nel prospetto in corrispondenza dell’età del beneficiario.
Esempio:
· valore della piena proprietà dell’immobile: 250.000 euro (A)
· tasso di interesse legale: 1% (B)
· età del beneficiario dell’usufrutto: 55 anni
· coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 65 (C)
Rendita annua = A x B = 250.000 x 1% = 2.500 (D)
Valore dell’usufrutto = D x C = 2.500 X 65 = 162.500 (E)
Valore della nuda proprietà = A – E = 250.000 – 162.500 = 87.500.
r.fo.
pubblicato Lunedì 4 Gennaio 2010
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