Normativa e prassi
Diritto annuale della Cciaa.
Stabiliti gli importi per il 2010
Il versamento è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro presso la Camera di commercio
Conferme in blocco per il diritto camerale. Il decreto 22 dicembre 2009 del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 30 gennaio, ripropone per il nuovo anno le stesse modalità di calcolo e gli stessi importi già fissati per il 2009.

L’obbligazione, relativa a ciascun anno solare, riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il versamento è eseguito a favore della Cciaa competente per territorio; nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

La scadenza per effettuare il pagamento, in unica soluzione, è agganciata alla dichiarazione dei redditi, dal momento che coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
 
Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Le nuove imprese che si iscrivono nel corso del 2010 devono versare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il diritto camerale nella misura fissa di 200 euro. Invece, per le nuove unità locali iscritte nel corso dell’anno, appartenenti ad imprese già iscritte, è dovuto un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, quindi 40 euro.
Il diritto camerale 2010 per la sede legale, dovuto dalle imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, va calcolato in funzione del fatturato realizzato lo scorso anno, come risulta dalla dichiarazione Irap. L’importo da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerata la misura fissa di 200 euro, e le aliquote indicate nella tabella relative ai successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato nel 2009.
 
fatturato
aliquote
importo dovuto (in euro)
oltre euro
fino a euro
---
100.000
misura fissa
200,00
100.000
250.000
0,015%
200
+ 0,015% della parte eccedente 100.000
250.000
500.000
0,013%
222,50
+ 0,013% della parte eccedente 250.000
500.000
1.000.000
0,010%
255
+ 0,010% della parte eccedente 500.000
 1.000.000
10.000.000
0,009%
305
+ 0,009% della parte eccedente 1.000.000
10.000.000
35.000.000
0,005%
1.115
+ 0,005% della parte eccedente 10.000.000
35.000.000
50.000.000
0,003%
2.365
+ 0,003% della parte eccedente 35.000.000
 
50.000.000
 
---
0,001%
2.815
+ 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000)

Per ciascuna unità locale va invece versato, a favore della Camera di commercio nel cui territorio la stessa ha sede, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese iscritte nella sezione speciale

Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali delle Camere di commercio pagano un diritto annuale di importo fisso, che il decreto ora pubblicato in Gazzetta stabilisce, per il 2010, in:
 
  • 88 euro per le imprese individuali iscritte o annotate (imprese artigiane) nella sezione speciale e per le società semplici agricole
  • 144 euro per le società semplici non agricole
  • 170 euro per le società tra professionisti.
Inoltre, per ciascuna eventuale unità locale deve essere versato - analogamente a quanto previsto per la sezione ordinaria - un diritto annuale pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese non residenti

Le imprese con sede principale all'estero sono tenute a pagare il diritto camerale per le eventuali unità locali e le sedi secondarie esistenti in Italia. L'importo dovuto per ciascuna di esse, anche per il 2010, è fissato in 110 euro.
r.fo.
pubblicato Lunedì 1 Febbraio 2010

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