Normativa e prassi
Doppio binario e derivazione forte.
In mezzo c'è il riallineamento
Punto per punto, la disciplina di interesse per i soggetti Ias adopter, introdotta dal Dl "anticrisi" del 2008

Dal doppio binario alla derivazione rafforzata. Un passaggio che, per i soggetti Ias adopter, è possibile rendere "quasi" completo optando per il riallineamento delle differenze, fra valori contabili e fiscali. Proprio la disciplina del riallineamento, introdotta dal decreto "anticrisi" dello scorso anno (Dl 185/2008), è l'oggetto della circolare 33/E del 10 luglio. Documento che, oltre a illustrarne le modalità attuative, si sofferma sulle "condizioni d'accesso", chiarendo quali tipi di divergenze è possibile annullare e illustrando il regime transitorio previsto per le operazioni poste in essere anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole, figlie della Finanziaria 2008.

La derivazione rafforzata
La Finanziaria 2008 ha rappresentato un vero e proprio spartiacque, un cambio di filosofia. Abbandonando l'approccio concettuale in base al quale principi contabili differenti non potevano condurre a imponibili differenti (principio di "neutralità"), ha modificato, tra l'altro, l'articolo 83 del Tuir, prevedendo la piena rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione prescritti dagli Ias/Ifrs.
Derivazione rafforzata, dunque, a partire dal 2008, ma divergenze che, comunque, continuano a esistere, perché createsi anteriormente, in sede di first time adoption e negli esercizi precedenti con le vecchie regole fiscali.

Il regime transitorio
La finalità della disciplina (contenuta nell'articolo 15 del Dl 185/2009, commi da 1 a 9) è proprio questa: facilitare la gestione dei disallineamenti, con la possibilità, "a pagamento", di eliminare quelli esistenti, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, al 1° gennaio 2009 (all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per gli altri).
Anche perché il 1° gennaio 2008 non ha segnato la fine dei grattacapi per i "ragionieri" dei soggetti che adottano gli Ias. Continuano, infatti, a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti patrimoniali e reddituali originati da operazioni che, poste in essere in periodi d'imposta precedenti, hanno in questi assunto rilevanza fiscale in base a regole di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale diverse da quelle di bilancio.

Sono le cosiddette "operazioni pregresse", che vivono in questa sorta di regime transitorio, e che l'Agenzia ha chiarito essere quelle in possesso di tre requisiti:
  • risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate
  • continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007
  • tali effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le "nuove disposizioni", determinano fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).

In sostanza sono operazioni che, passando dalle vecchie alle nuove disposizioni, produrrebbero salti o duplicazioni d'imposta.

Si pensi a ricavi "ante 2008", già integralmente tassati nel periodo d'imposta di ultimazione delle relative prestazioni, seppur imputati "pro quota" al conto economico e che, proprio a causa della "derivazione rafforzata", sarebbero nuovamente tassati perché iscritti in bilancio. A crediti cartolarizzati che, già fiscalmente ceduti con emersione di una minusvalenza, continuano a essere iscritti nel bilancio dell'originator che ne mantiene rischi e benefici economici ("continuing involvement"), generando, nei periodi d'imposta successivi al 2007, componenti reddituali e patrimoniali a loro volta nuovamente rilevanti dal punto di vista fiscale (svalutazioni, ancora minusvalenze in caso di realizzo). Ai beni in leasing finanziario acquistati prima del 31 dicembre 2007, il cui conduttore potrebbe arrivare a dedursi quote eccedenti il loro valore ammortizzabile, per effetto del cumulo del vecchio "abbattimento" del reddito (integrazione, fino all'importo del canone annuo, di ammortamenti e interessi passivi) con il nuovo.

Sempre in regime transitorio si resta, ma con accorgimenti diversi, quando si fa riferimento a quelle operazioni per le quali, pur restando gli stessi i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, sono, però, cambiate le regole fiscali di valutazione. Principalmente lo sguardo è rivolto alle operazioni che coinvolgono i titoli acquistati per essere negoziati ("held for trading") per i quali il Tuir ora prevede, a differenza della vecchia formulazione, la piena rilevanza fiscale di svalutazioni e rivalutazioni.

In pratica, la valutazione di tali titoli ha pieno rilievo fiscale e riassorbe le divergenze pregresse di segno opposto, rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Esempio tratto dalla circolare:
"Si ipotizzi il caso di un titolo acquistato nel 2006 a 100, rivalutato in sede civilistica per 30 nel 2007 e per ulteriori 10 nel 2008. Fino al 31/12/2007 queste valutazioni non hanno rilievo ai fini fiscali e il titolo mantiene la sua valutazione a 100, pertanto il disallineamento rilevato a tale data è pari alla differenza tra valore civile e valore fiscale (+30). Nel 2008 esplica i suoi effetti il particolare regime transitorio: la valutazione al 31/12/2008 (+10) è dello stesso segno delle divergenze al 31/12/2007 (+30) e lascia inalterato il preesistente disallineamento (+30).

 
2006
 
2007
 
2008
Valore civile
100
+30
130
+10
140
Valore fiscale
100
0
100
+10
110
Disallineamento
0
+30
+30
0
+30

Ne consegue che la (maggior) valutazione al 31/12/2008 (+10) imputata al conto economico assume immediatamente rilievo fiscale (per derivazione rafforzata), in applicazione del vigente regime previsto per i soggetti IAS adopter. Nel corso del 2009 il titolo è venduto a 130; si avrebbe:


 
2008
2009
Valore civile
140
130
-10
Valore fiscale
110
130
+20
Disallineamento
30
0
-30

La minusvalenza di bilancio non assume alcuna rilevanza fiscale, poiché il prezzo di cessione genera, rispetto al valore fiscalmente riconosciuto, una plusvalenza. Occorre effettuare una variazione in aumento complessivamente pari a +30 (di cui +10, per neutralizzare la minusvalenza di bilancio, e +20 per assoggettare a tassazione la plusvalenza fiscale).

Il riallineamento di "tipo a)"
Le divergenze fin qui descritte (relative a operazioni che, altrimenti, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della disciplina transitoria) sono eliminabili attraverso il riallineamento ex articolo 15, comma 3, lettera a), del Dl 185/2008, disposizione che lascia fuori le differenze:
  • derivanti dalla valutazione dei beni fungibili, dall'eliminazione di ammortamenti, rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, in sede di FTA (comunque anch'esse riallineabili, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), del Dl 185/2008)
  • emerse a causa dalle deduzioni extracontabili operate mediante l'utilizzo del "quadro EC" (assorbibili optando per la disciplina del riallineamento delle deduzioni extracontabili prevista dall'articolo 1, comma 48, della Finanziaria 2008)
  • che si sarebbero comunque determinate, anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni vigenti del Tuir (le cosiddette "divergenze strutturali").

Il riallineamento può avvenire con il metodo del "saldo globale" (totalità delle differenze positive e negative) o con quello "per singola fattispecie".

Seguendo la prima strada, vanno individuate le divergenze tra valore di bilancio e valore fiscale relative a "tutti" gli elementi patrimoniali esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Se la somma algebrica delle divergenze:
  • è positiva (attività con valore di bilancio maggiore del valore fiscale ovvero passività con valore di bilancio minore di quello fiscale), la stessa va assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota pari a quella ordinaria (tenendo altresì conto di eventuali maggiorazioni), separatamente dall'imponibile complessivo ai fini Ires e Irap (perciò, con l'impossibilità di utilizzare perdite di periodo o pregresse per abbattere la base imponibile del tributo)
  • è negativa (attività con valore di bilancio minore del valore fiscale ovvero passività con valore di bilancio maggiore di quello fiscale), l'importo abbatterà il reddito da assoggettare a Ires e Irap del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei quattro successivi (dal 2009 al 2013 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Optando per il metodo per singola fattispecie, intendendo per tale "l'insieme dei componenti reddituali e patrimoniali relativi ad una determinata operazione" (crediti ceduti e mantenuti in bilancio facenti parte della stessa cartolarizzazione, categoria omogenea di beni fungibili, ai sensi degli articoli 92 e 94 del Tuir, eccetera), ciascun saldo va assoggettato a imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento.
L'eventuale saldo negativo non è deducibile.

Il riallineamento di "tipo b)"
L'articolo 15, comma 3, alla lettera b), individua altre divergenze riallineabili. Le ipotesi, tassative, contemplate dalla norma riguardano differenze emerse in sede di FTA, frutto:
  1. del mantenimento dei criteri "fiscali" di valutazione dei beni fungibili
  2. dalla eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento

Le divergenze tra valore di bilancio e valore fiscale dei beni fungibili (ipotesi 1) sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap con aliquota del 16 per cento.
Per le eliminazioni di ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti, opera invece la disciplina opzionale dettata per l'affrancamento delle differenze da quadro EC, con la necessità, quindi, di applicare le aliquote progressive (per scaglioni) di un'imposta sostitutiva di Ires e di Irap, previste dall'articolo 1, comma 48, della Finanziaria del 2008.

Divergenze riallineabili ed esercizio dell'opzione
A essere riallineabili sono le divergenze esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Dalla stessa data assumeranno rilievo fiscale anche i maggiori o minori valori affrancati.
L'opzione, a prescindere dalle divergenze e dal metodo adottato, va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; l'imposta sostitutiva prevista deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Alfonso Lucarelli
pubblicato Venerdì 10 Luglio 2009

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