Normativa e prassi
Esenti da Iva e accise le importazioni effettuate a titolo personale
La recente direttiva del Consiglio europeo ha modificato il regime di esenzione già introdotto con la direttiva 69/169/CEE

Il provvedimento n. 20 del dicembre 2007, che reca disposizioni sul regime di esenzione da Iva e accise dei prodotti occasionalmente importati all’interno della Comunità senza finalità commerciali, ha abrogato e sostituito le precedenti disposizioni normative. La ratio del regime agevolativo in esame è da ricercare, secondo l’opinione dello stesso legislatore comunitario, nel duplice intento di evitare la doppia imposizione e tutelare, nel contempo, alcuni trasferimenti di prodotti che, dato il titolo non commerciale ma esclusivamente personale dell’importazione nel territorio europeo, non sono tali da necessitare di provvedimenti fiscali a tutela dell’economia. A parere di Bruxelles, tale regime deve continuare a sussistere ma, a causa del crescente processo di espansione geopolitica che ha interessato l’Unione europea, deve essere complessivamente revisionato. In questo modo, ristrutturando e chiarendo alcune disposizioni già in vigore, le stesse risultano più chiare e, parimenti, di facile e proficua applicazione da parte degli Stati membri. In particolare la recente direttiva n. 20 del dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 dicembre 2007, ha introdotto significative correzioni rispetto alla precedente disciplina in riferimento alle "soglie monetarie" del valore delle merci importate a titolo personale mentre, per quanto riguarda i "limiti quantitativi", alla luce delle considerazioni favorevoli espresse a suo tempo dalla Commissione UE, sono stati mantenuti i parametri già previsti dalla precedente normativa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre 2008.

I requisiti per beneficiare dell’esenzione
Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva in commento, il regime di esenzione da Iva ed accise può essere applicato alle sole importazioni che si considerino aventi "natura non commerciale" e che risultino, nel contempo, a "carattere occasionale" e "riguardino esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o merci destinate ad essere regalate". Come previsto dal combinato disposto dagli articoli 5 e 6 della stessa fonte normativa, inoltre, le stesse merci devono essere trasportate nel bagaglio personale del viaggiatore.

Le soglie monetarie
A parere del legislatore europeo i limiti monetari del valore delle merci importate a titolo personale nell’Unione europea hanno necessitato di sostanziali modifiche rispetto alla precedente disciplina in virtù, soprattutto, del progressivo cambiamento del valore reale del denaro. Nello specifico l’articolo 7 della direttiva in oggetto precisa che l’importo totale delle importazioni dei prodotti in specie non può eccedere il valore di 300 euro (430 per i viaggiatori aerei e marittimi). Agli Stati membri, tuttavia, è concessa la possibilità di ridurre tale soglia fino al limite minimo di 150 euro.

Le deroghe
Malgrado la disciplina sia piuttosto categorica, agli Stati è accordata la possibilità di ridurre i limiti quantitativi e monetari relativamente ad alcune categorie di viaggiatori. Vale a dire persone residenti nelle zone di frontiera, lavoratori frontalieri e personale del settore trasporti impegnato in attività lavorative in territori ubicati al di fuori dell’Unione europea.
pubblicato Lunedì 28 Gennaio 2008

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