Normativa e prassi
Il Fisco premia i giovani talenti:
rientro in Italia con sconto Irpef
Detassazione dei redditi d’impresa, di lavoro autonomo e dipendente: 80% per le donne, 70% per gli uomini
Il fisco come leva per favorire il ritorno in Italia di giovani menti emigrate all’estero. E’ quanto delineato dalla legge 238/2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio), che introduce agevolazioni fiscali per laureati al di sotto dei 40 anni che hanno avuto esperienze di lavoro o studio in altri Stati e si trasferiscono in Italia per lavorare.
 
I beneficiari
I destinatari dell’agevolazione, alla data del 20 gennaio 2009, devono:
- essere cittadini dell’Unione europea - essere nati dopo il 1° gennaio 1969 - aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia - avere una laurea e aver esercitato senza interruzione, negli ultimi 24 mesi o più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dalla madrepatria e dall’Italia, pur avendo la residenza nel proprio Paese d’origine ovvero aver studiato ininterrottamente per almeno 24 mesi, conseguendo una laurea o un titolo post-lauream, fuori dalla madrepatria e dall’Italia, pur avendo la residenza nel proprio Paese d’origine - essere assunti o intraprendere un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia e, nei successivi tre mesi, trasferire il domicilio e la residenza nel Belpaese.
 
Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con un apposito decreto che sarà emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, indicherà in dettaglio le categorie professionali che potranno godere dell’agevolazione.
 
I beneficiari perderanno il diritto allo sconto fiscale se trasferiranno nuovamente all’estero la residenza o il domicilio prima che siano passati cinque anni dalla data di prima fruizione del bonus. In tal caso, dovranno restituire la quota di tasse non pagate, con applicazione di sanzione e interessi.
 
Rimane fuori – per espresso divieto alla contemporanea fruizione – chi usufruisce degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero (articolo 17 del Dl 185/2008) o del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 271 a 279, legge 296/2006).
Esclusi dal beneficio, inoltre, i dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o imprese italiane che svolgono all’estero il proprio lavoro.
 
Il beneficio
L’agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile ai fini Irpef – con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo – dell’80% per le donne e del 70% per gli uomini. L’incentivo spetta da quest’anno fino al 2013.
Per fruire del bonus, i lavoratori dipendenti dovranno farne richiesta al datore di lavoro che opererà le relative ritenute secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
 
Una rete di aiuti
Gli uffici consolari all’estero, in collaborazione con la società Italia lavoro Spa, cureranno l’espletamento degli adempimenti amministrativi per il rientro dei giovani beneficiari. Sarà un decreto a triplice firma (ministero degli Affari esteri di concerto con il Mef e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) a dettare le regole sulla prassi da seguire.
Le Regioni potranno riservare una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai beneficiari dello sconto fiscale.
In materia previdenziale, infine, l’Italia stipulerà accordi con gli Stati da cui rientrano i giovani cervelli, per consentire loro la totalizzazione dei contributi versati all’estero con quelli maturati in Italia.
Alessandra Gambadoro
pubblicato Venerdì 14 Gennaio 2011

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