Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
In Francia aria nuova per le Cfc
Pubblicate il 16 gennaio le Istruzioni relative alla disciplina delle controlled foreign companies in sigla comunemente definite Cfc
Le "disposizioni", che sostituiscono quelle precedentemente pubblicate nel BOI 4H-03-98, dettano, in primis, chiarimenti relativi alle modalità di determinazione della partecipazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina. Il 16 gennaio 2007 l’Amministrazione finanziaria francese ha pubblicato (Bulletin Officiel des impôts 4H-1-07) le Istruzioni relative alla disciplina delle controlled foreign companies. Le disposizioni relative alle Cfc sono contenute all’articolo 209 B del Code general des impots (Cgi) secondo cui "Lorsqu’une enterprise passible de l’impôt sur les sociétés détient directment ou indirectment 25% au moins des actions ou parts d’une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilegié au sens mentionné à l’article 238 A, cette enterprise est soumise à l’impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droit sociaux qu’elle y détient (…)".
Le stabili organizzazioni e gli enti senza personalità giuridica
Le disposizioni dell’articolo 209 B sono state successivamente estese, ad opera dell’articolo 107 (codificato come articolo 209 B I bis) della legge finanziaria per il 2003 anche alle stabili organizzazioni e agli enti senza personalità giuridica costituiti all’estero nonché alle situazioni in cui fosse ravvisabile un controllo diretto o indiretto al 10 per cento o il cui il prezzo di vendita delle partecipazioni fosse uguale o superiore a 150 milioni di franchi.
Istruzioni per l’uso
Le nuove Istruzioni, che sostituiscono quelle precedentemente pubblicate nel BOI 4H-03-98, dettano, in primis, chiarimenti relativi alle modalità di determinazione della partecipazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina. Per partecipazioni devono intendersi le azioni detenute in società per azioni e le quote detenute in società di persone, in Geie, in joint-ventures nonché i diritti finanziari e di voto che possono essere esercitati in tali entità. L’applicazione della disciplina Cfc "scatta" quando la società francese detiene almeno il 50 per cento dei diritti di voto o dei diritti finanziari, o entrambi.
I paradisi fiscali
L’individuazione degli ordinamenti considerati come paradisi fiscali per l’applicazione della disciplina avviene mediante confronto del livello impositivo tra il Paese estero e la Francia. Pertanto se la società estera o la stabile organizzazione residenti all’estero sono soggette a una pressione fiscale inferiore a quella francese ciò determina l’immediata applicazione della Cfc legislation. Le Istruzioni specificano che se il Paese ove è residente la società Cfc hanno una disciplina della participation exemption simile a quello della Francia, questo non può essere considerato come un Paese a bassa fiscalità. Il reddito realizzato dalla società CFC o dalla stabile organizzazione costituisce passive income o reddito di impresa, ed è tassato in capo alla società francese: in particolare, il reddito prodotto dalla stabile organizzazione è tassato in pieno in capo alla società residente in Francia. Tale reddito è poi distribuito in relazione ai diritti finanziari posseduti direttamente e indirettamente dalla società francese; ai fini della distribuzione non rileva il possesso dei diritti di voto.
La compensazione delle perdite: come e quando
Un aspetto interessante è la possibilità per la società francese di compensare le proprie perdite con gli utili realizzati dalla società Cfc; per converso, le perdite sofferte dalla Cfc non possono essere compensate con gli utili della società francese ma possono essere riportate in avanti nel rispetto di certe condizioni. Per ciò che concerne il rapporto tra l’applicazione della disciplina interna delle Cfc e il regime convenzionale, occorre notare che tale applicazione dovrà essere espressamente prevista e consentita dalla Convenzione contro la doppia imposizione da applicare al caso di specie. Tali Convenzioni sono quelle di seguito riportate:

Lo sgravio da doppia imposizione
In merito allo sgravio dalla doppia imposizione concesso dalla Convenzione, le Istruzioni precisano quanto segue: l’imposta assolta all’estero sugli utili ricadenti nell’ambito applicativo dell’articolo 209 B del CGI potrà essere compensata con la corrispondente imposta francese; le ritenute alla fonte applicate sul passive income ricevuto dalla società estera e applicato da un paese che ha stipulato con la Francia una Convenzione contro la doppia imposizione che contiene una disposizione relativa all’assistenza amministrativa potrà essere richiesto a credito sino all’ammontare previsto dalla Convenzione; i dividendi corrisposti a seguito dell’applicazione della disciplina Cfc sono esenti da imposizione al verificarsi di certe condizioni.
L’inapplicabilità della Cfc: i casi particolari
Infine, le Istruzioni specificano che la disciplina Cfc non trova applicazione nei seguenti casi: se la società è residente all’interno dell’Unione europea, a meno che la società estera non sia una struttura artificiale (secondo il significato che è stato dato al termine nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Ue nel caso Cadbury Schweppes), creata con lo scopo precipuo di evadere le imposte francese; se la società o la stabile organizzazione residenti in un paese extra-Ue svolgono un’attività commerciale o industriale. In tal caso la società francese dovrà fornire prova che il reddito derivante dalla gestione delle partecipazioni o dalla cessione di beni immateriali eccede il 20 per cento del reddito complessivo o che il reddito derivante dalle operazioni precedentemente indicate o dalla prestazione di servizi infragruppo eccede il 50 per cento del reddito complessivo.
Le "disposizioni", che sostituiscono quelle precedentemente pubblicate nel BOI 4H-03-98, dettano, in primis, chiarimenti relativi alle modalità di determinazione della partecipazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina. Il 16 gennaio 2007 l’Amministrazione finanziaria francese ha pubblicato (Bulletin Officiel des impôts 4H-1-07) le Istruzioni relative alla disciplina delle controlled foreign companies. Le disposizioni relative alle Cfc sono contenute all’articolo 209 B del Code general des impots (Cgi) secondo cui "Lorsqu’une enterprise passible de l’impôt sur les sociétés détient directment ou indirectment 25% au moins des actions ou parts d’une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilegié au sens mentionné à l’article 238 A, cette enterprise est soumise à l’impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droit sociaux qu’elle y détient (…)". Le stabili organizzazioni e gli enti senza personalità giuridica
Le disposizioni dell’articolo 209 B sono state successivamente estese, ad opera dell’articolo 107 (codificato come articolo 209 B I bis) della legge finanziaria per il 2003 anche alle stabili organizzazioni e agli enti senza personalità giuridica costituiti all’estero nonché alle situazioni in cui fosse ravvisabile un controllo diretto o indiretto al 10 per cento o il cui il prezzo di vendita delle partecipazioni fosse uguale o superiore a 150 milioni di franchi.
Istruzioni per l’uso
Le nuove Istruzioni, che sostituiscono quelle precedentemente pubblicate nel BOI 4H-03-98, dettano, in primis, chiarimenti relativi alle modalità di determinazione della partecipazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina. Per partecipazioni devono intendersi le azioni detenute in società per azioni e le quote detenute in società di persone, in Geie, in joint-ventures nonché i diritti finanziari e di voto che possono essere esercitati in tali entità. L’applicazione della disciplina Cfc "scatta" quando la società francese detiene almeno il 50 per cento dei diritti di voto o dei diritti finanziari, o entrambi.
I paradisi fiscali
L’individuazione degli ordinamenti considerati come paradisi fiscali per l’applicazione della disciplina avviene mediante confronto del livello impositivo tra il Paese estero e la Francia. Pertanto se la società estera o la stabile organizzazione residenti all’estero sono soggette a una pressione fiscale inferiore a quella francese ciò determina l’immediata applicazione della Cfc legislation. Le Istruzioni specificano che se il Paese ove è residente la società Cfc hanno una disciplina della participation exemption simile a quello della Francia, questo non può essere considerato come un Paese a bassa fiscalità. Il reddito realizzato dalla società CFC o dalla stabile organizzazione costituisce passive income o reddito di impresa, ed è tassato in capo alla società francese: in particolare, il reddito prodotto dalla stabile organizzazione è tassato in pieno in capo alla società residente in Francia. Tale reddito è poi distribuito in relazione ai diritti finanziari posseduti direttamente e indirettamente dalla società francese; ai fini della distribuzione non rileva il possesso dei diritti di voto.
La compensazione delle perdite: come e quando
Un aspetto interessante è la possibilità per la società francese di compensare le proprie perdite con gli utili realizzati dalla società Cfc; per converso, le perdite sofferte dalla Cfc non possono essere compensate con gli utili della società francese ma possono essere riportate in avanti nel rispetto di certe condizioni. Per ciò che concerne il rapporto tra l’applicazione della disciplina interna delle Cfc e il regime convenzionale, occorre notare che tale applicazione dovrà essere espressamente prevista e consentita dalla Convenzione contro la doppia imposizione da applicare al caso di specie. Tali Convenzioni sono quelle di seguito riportate:

Lo sgravio da doppia imposizione
In merito allo sgravio dalla doppia imposizione concesso dalla Convenzione, le Istruzioni precisano quanto segue: l’imposta assolta all’estero sugli utili ricadenti nell’ambito applicativo dell’articolo 209 B del CGI potrà essere compensata con la corrispondente imposta francese; le ritenute alla fonte applicate sul passive income ricevuto dalla società estera e applicato da un paese che ha stipulato con la Francia una Convenzione contro la doppia imposizione che contiene una disposizione relativa all’assistenza amministrativa potrà essere richiesto a credito sino all’ammontare previsto dalla Convenzione; i dividendi corrisposti a seguito dell’applicazione della disciplina Cfc sono esenti da imposizione al verificarsi di certe condizioni.
L’inapplicabilità della Cfc: i casi particolari
Infine, le Istruzioni specificano che la disciplina Cfc non trova applicazione nei seguenti casi: se la società è residente all’interno dell’Unione europea, a meno che la società estera non sia una struttura artificiale (secondo il significato che è stato dato al termine nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Ue nel caso Cadbury Schweppes), creata con lo scopo precipuo di evadere le imposte francese; se la società o la stabile organizzazione residenti in un paese extra-Ue svolgono un’attività commerciale o industriale. In tal caso la società francese dovrà fornire prova che il reddito derivante dalla gestione delle partecipazioni o dalla cessione di beni immateriali eccede il 20 per cento del reddito complessivo o che il reddito derivante dalle operazioni precedentemente indicate o dalla prestazione di servizi infragruppo eccede il 50 per cento del reddito complessivo.
Diletta Fuxa
pubblicato Giovedì 22 Febbraio 2007
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