Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
In Francia arrivano gli Apa anche per le Pmi
Acronimo di Advanced Pricing Agreements disciplinano le modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento
L’Amministrazione finanziaria francese ha recentemente pubblicato le istruzioni n. 194 del 28 novembre 2006 che introducono gli Apa per le società di piccole-medie dimensioni. La Direction Générale des Impôts era già intervenuta a disciplinare gli Apa bilaterali con le Istruzioni n. 171 del 17 settembre 1999. L’iter procedurale
La procedura, che ricalca quella dell’articolo 25 comma 3 del Modello di Convenzione Ocse, prevede la possibilità per le società appartenenti a gruppi multinazionali di raggiungere un accordo con l’Amministrazione finanziaria francese con le Amministrazioni finanziarie estere coinvolte in merito alle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento. Il contribuente avvia la procedura inviando una domanda di richiesta dell’accordo alla DGI; entro due mesi dall’avvio della procedura in Francia la domanda dovrà essere presentata alle altre Amministrazioni finanziarie coinvolte.
La documentazione da allegare alla domanda
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: organigramma del gruppo, indicazione delle società interessate dall’accordo, denominazione sociale, indirizzo e codice fiscale dei soggetti coinvolti; descrizione delle operazioni poste in essere dal gruppo, organizzazione mondiale del gruppo, struttura del capitale, descrizione delle attività o dei luoghi ove tali attività sono svolte, flussi di transazioni intercompany; durata dell’esercizio fiscale di ciascuna società; indicazione degli Apa conclusi da altre società del gruppo; descrizione dei metodi contabili utilizzati dalle società residenti all’estero; dati finanziari e fiscali degli ultimi tre anni delle società coinvolte nell’accordo; disposizioni statutarie, convenzioni fiscali, sentenze, decisioni o procedure relative alla determinazione del reddito e alle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento; descrizione delle problematiche relative alla metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento che indichino la posizione del contribuente e quella dell’Amministrazione finanziaria.
Metodologia e documentazione
La metodologia scelta dal contribuente deve essere supportata dalla seguente documentazione: analisi funzionale di ciascuna società con riferimento all’attività svolta, agli assets utilizzati, ai costi sostenuti e ai rischi sopportati; studi relativi alle modalità di fissazione dei prezzi di trasferimento nel settore di attività relativo alle zone geografiche coperte dall’accordo; lista dei concorrenti e studi relativi a società indipendenti suscettibili di essere comparabili con il contribuente; studi relativi alle modalità di selezione dei comparabili; nota esplicativa degli aggiustamenti eventualmente effettuati alle transazioni comparabili.
Gli Apa unilaterali
Con le istruzioni N. 110 del 24 giugno 2005 (BOI 4-A-11-05) sono stati introdotti nell’ordinamento tributario francese gli Apa unilaterali. Rispetto alla procedura bilaterale, non è eliminato il rischio di doppia imposizione ma il contribuente può ricorrervi quando: negli altri Stati coinvolti non esiste una procedura per gli Apa; le transazioni oggetto dell’accordo coinvolgono un gran numero di Paesi; le transazioni richiedono disposizioni suscettibili di applicazione contrastante; il contribuente è una società di piccole-medie dimensioni (Pmi). Con riguardo alle Pmi le Istruzioni avevano precisato che "les dispositions applicables aux PME front l’objet d’une instruction à paraître prochainement qui précisera notamment la définition des entreprises éligibles à la procedure d’accord préalable unilatérale et bilatérale allégée".
I requisiti per accedere alla procedura semplificata
A tale proposito con le Istruzioni N. 194 del 28 novembre 2006 (BOI 4-A-13-06) la DGI è intervenuta a definire una procedura per le Pmi volta a: semplificare la documentazione da presentare ai fini dell’ottenimento dell’Apa; ridurre il contenuto della relazione annuale volta a verificare il rispetto dell’accordo. Possono avviare la procedura semplificata le Pmi che presentano i seguenti requisiti: numero degli impiegati inferiore a 250 e fatturato inferiore a 50 milioni di euro (o risultato di bilancio non superiore a 43 milioni di euro); il capitale non deve essere detenuto per più del 25 per cento da società che non rispondono ai requisiti precedentemente indicati. Il rispetto di tali requisiti deve essere effettuato sulla base dei dati di bilancio dell’anno anteriore a quello di presentazione della domanda di Apa.
Ulteriori adempimenti
La documentazione da allegare alla domanda è stata limitata: all’organigramma societario; all’indicazione delle transazioni e dei prezzi praticati; alla metodologia scelta; alle società coinvolte. Le domande dovranno essere indirizzate alla Dgi, Bureau CF3. Una volta raggiunto l’accordo, il rispetto dei termini dello stesso dovrà essere indicato in una relazione annuale ove le Pmi dovranno esclusivamente indicare: il dettaglio dei prezzi previsti dall’accordo; le modifiche sostanziali intervenute alle transazioni (rischi assunti, funzioni svolte, assets impiegati, metodi contabili utilizzati).
L’Amministrazione finanziaria francese ha recentemente pubblicato le istruzioni n. 194 del 28 novembre 2006 che introducono gli Apa per le società di piccole-medie dimensioni. La Direction Générale des Impôts era già intervenuta a disciplinare gli Apa bilaterali con le Istruzioni n. 171 del 17 settembre 1999. L’iter procedurale La procedura, che ricalca quella dell’articolo 25 comma 3 del Modello di Convenzione Ocse, prevede la possibilità per le società appartenenti a gruppi multinazionali di raggiungere un accordo con l’Amministrazione finanziaria francese con le Amministrazioni finanziarie estere coinvolte in merito alle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento. Il contribuente avvia la procedura inviando una domanda di richiesta dell’accordo alla DGI; entro due mesi dall’avvio della procedura in Francia la domanda dovrà essere presentata alle altre Amministrazioni finanziarie coinvolte.
La documentazione da allegare alla domanda
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: organigramma del gruppo, indicazione delle società interessate dall’accordo, denominazione sociale, indirizzo e codice fiscale dei soggetti coinvolti; descrizione delle operazioni poste in essere dal gruppo, organizzazione mondiale del gruppo, struttura del capitale, descrizione delle attività o dei luoghi ove tali attività sono svolte, flussi di transazioni intercompany; durata dell’esercizio fiscale di ciascuna società; indicazione degli Apa conclusi da altre società del gruppo; descrizione dei metodi contabili utilizzati dalle società residenti all’estero; dati finanziari e fiscali degli ultimi tre anni delle società coinvolte nell’accordo; disposizioni statutarie, convenzioni fiscali, sentenze, decisioni o procedure relative alla determinazione del reddito e alle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento; descrizione delle problematiche relative alla metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento che indichino la posizione del contribuente e quella dell’Amministrazione finanziaria.
Metodologia e documentazione
La metodologia scelta dal contribuente deve essere supportata dalla seguente documentazione: analisi funzionale di ciascuna società con riferimento all’attività svolta, agli assets utilizzati, ai costi sostenuti e ai rischi sopportati; studi relativi alle modalità di fissazione dei prezzi di trasferimento nel settore di attività relativo alle zone geografiche coperte dall’accordo; lista dei concorrenti e studi relativi a società indipendenti suscettibili di essere comparabili con il contribuente; studi relativi alle modalità di selezione dei comparabili; nota esplicativa degli aggiustamenti eventualmente effettuati alle transazioni comparabili.
Gli Apa unilaterali
Con le istruzioni N. 110 del 24 giugno 2005 (BOI 4-A-11-05) sono stati introdotti nell’ordinamento tributario francese gli Apa unilaterali. Rispetto alla procedura bilaterale, non è eliminato il rischio di doppia imposizione ma il contribuente può ricorrervi quando: negli altri Stati coinvolti non esiste una procedura per gli Apa; le transazioni oggetto dell’accordo coinvolgono un gran numero di Paesi; le transazioni richiedono disposizioni suscettibili di applicazione contrastante; il contribuente è una società di piccole-medie dimensioni (Pmi). Con riguardo alle Pmi le Istruzioni avevano precisato che "les dispositions applicables aux PME front l’objet d’une instruction à paraître prochainement qui précisera notamment la définition des entreprises éligibles à la procedure d’accord préalable unilatérale et bilatérale allégée".
I requisiti per accedere alla procedura semplificata
A tale proposito con le Istruzioni N. 194 del 28 novembre 2006 (BOI 4-A-13-06) la DGI è intervenuta a definire una procedura per le Pmi volta a: semplificare la documentazione da presentare ai fini dell’ottenimento dell’Apa; ridurre il contenuto della relazione annuale volta a verificare il rispetto dell’accordo. Possono avviare la procedura semplificata le Pmi che presentano i seguenti requisiti: numero degli impiegati inferiore a 250 e fatturato inferiore a 50 milioni di euro (o risultato di bilancio non superiore a 43 milioni di euro); il capitale non deve essere detenuto per più del 25 per cento da società che non rispondono ai requisiti precedentemente indicati. Il rispetto di tali requisiti deve essere effettuato sulla base dei dati di bilancio dell’anno anteriore a quello di presentazione della domanda di Apa.
Ulteriori adempimenti
La documentazione da allegare alla domanda è stata limitata: all’organigramma societario; all’indicazione delle transazioni e dei prezzi praticati; alla metodologia scelta; alle società coinvolte. Le domande dovranno essere indirizzate alla Dgi, Bureau CF3. Una volta raggiunto l’accordo, il rispetto dei termini dello stesso dovrà essere indicato in una relazione annuale ove le Pmi dovranno esclusivamente indicare: il dettaglio dei prezzi previsti dall’accordo; le modifiche sostanziali intervenute alle transazioni (rischi assunti, funzioni svolte, assets impiegati, metodi contabili utilizzati).
Diletta Fuxa
pubblicato Lunedì 5 Febbraio 2007
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
2/4/2012
La disciplina normativa è stata oggetto di una serie di interventi per allineare l'ordinamento agli standard Ocse
8/2/2012
Le transazioni che animano la controversia sono di natura finanziaria e disciplinate da accordi di factoring
15/9/2011
La Corte d’appello federale respinge la metodologia utilizzata per quantificare l’entità del danno subito
5/9/2011
Una circolare del Fisco chiarisce da quale momento tutta la documentazione deve essere resa disponibile
Notizie correlate
- Russia, sugli Apa da quest'anno si cambia e in modo radicale
- 27/3/2012

- Nel luglio 2011 riformata la disciplina normativa sui prezzi di trasferimento con effetti dall’anno d’imposta 2012
- Svezia, il Fisco apre agli Apa secondo le linee guida Ocse
- 15/6/2010

- Possono essere unilaterali, bilaterali o multilaterali anche se l'organizzazione propende per gli ultimi due
- La Repubblica Ceca rilancia sul transfer pricing
- 25/7/2006
- I recenti sviluppi della normativa puntano ad offrire certezze alle imprese e a creare una maggiore consapevolezza su
- Australia, procedura ad hoc per il transfer pricing
- 14/12/2009

- A disciplinare in dettaglio la negoziazione e la richiesta di un advance pricing arrangement è il Taxation Ruling















