Normativa e prassi
I codici tributo per interessi e sanzioni Ici
Vanno utilizzati per la riscossione del tributo comunale anche nella fase di accertamento
Come noto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2003, a decorrere dal 1° marzo 2003, è stata istituita la nuova delega di pagamento unificato di tasse, imposte, interessi, sanzioni e contributi, il modello F24.
Il modello, che prevede, tra l'altro, la nuova sezione "ICI ed altri tributi locali", permette di eseguire i cosiddetti versamenti unitari con compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e dà la possibilità ai Comuni di riscuotere, per il suo tramite, il tributo immobiliare per eccellenza.

La possibilità per i Comuni di riscuotere l'Ici con l'F24 è subordinata alla stipula di una apposita convenzione che l'ente interessato può siglare con l'Agenzia delle Entrate. Il numero dei Comuni che hanno optato per questa innovativa modalità di riscossione è in via di progressivo aumento, dal momento che essa contribuisce ad ampliare e facilitare le modalità di adempimento dell'obbligazione tributaria da parte dei debitori. Inoltre, l'opportunità della fruizione dell'istituto della compensazione rende il modello di versamento F24 ICI particolarmente interessante e vantaggioso, sia per gli enti locali destinatari del gettito sia per i contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta.

A seguito dell'approvazione del nuovo modello, con risoluzione n. 201/E del 19 giugno 2002, sono stati istituiti i codici tributo 3901, 3902, 3903, 3904 e 3905 da utilizzare, rispettivamente, per l'abitazione principale, per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili, per gli altri fabbricati e per l'eventuale credito Ici dell'anno precedente.

Con la risoluzione n. 32/E dello scorso 2 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito due nuovi codici tributo per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili mediante il modello F24. In particolare, la risoluzione in parola, nel ribadire preliminarmente che i menzionati codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dell'imposta liquidata in sede di accertamento, ha provveduto a istituire il codice tributo 3906, denominato "Imposta comunale sugli immobili - interessi" e il codice tributo 3907, denominato "Imposta comunale sugli immobili - sanzioni".

La citata risoluzione, nel prevedere l'accoglimento delle sanzioni e degli interessi nella sezione "ICI ed altri tributi locali" del modello F24, ha integrato, con fattispecie riconducibili alla fase del controllo del tributo operato dal Comune, quelle già contemplate più propriamente riferibili all'adempimento spontaneo del tributo stesso scaturenti dalla regolare denuncia o presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Con il citato documento di prassi, pertanto, il modello F24 si pone, a tutti gli effetti, come lo strumento più idoneo per la gestione integrata della riscossione dell'Ici.

La risoluzione precisa, inoltre, che ai fini del corretto versamento dell'Ici, nel modello F24 devono essere riportati, nel campo "codice ente/codice comune", il codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili e, nel campo "anno di riferimento", per esteso, l'anno di riferimento per il quale l'imposta è dovuta.
Argentino D'Auro
pubblicato Giovedì 4 Marzo 2004

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