Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Immobili rurali, la domanda
al catasto entro fine mese
al catasto entro fine mese
La richiesta di variazione della categoria può essere presentata direttamente dagli interessati o da professionisti e associazioni di categoria degli agricoltori
C'è tempo fino al 30 settembre per presentare all'Agenzia del Territorio la domanda di variazione catastale degli immobili per i quali si vuol fare riconoscere la ruralità, con attribuzione delle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali all'attività agricola.
Il decreto 14 settembre 2011 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta di mercoledì 21 settembre, detta le modalità applicative della disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 2-quater, del Dl 70/2011 ("decreto sviluppo").
Il provvedimento, tra l'altro, istituisce, nell'ambito della categoria A/6, la classe "R" destinata alle unità immobiliari ad uso abitativo, che non prevede attribuzione di rendita catastale.
Per i fabbricati rurali che rientrano nella categoria D/10, la rendita è invece determinata con stima diretta. Le costruzioni con caratteristiche diverse da quelle abitative, già censite come strumentali all'attività agricola, possono rientrare nella categoria D/10 mantenendo la rendita precedentemente attribuita.
La domanda di variazione va presentata all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio competente, corredata dall'autocertificazione di sussistenza continuativa dei requisiti di ruralità negli ultimi cinque anni, sottoscritta con firma autenticata.
Il modello per la richiesta e quelli per le autocertificazioni (uno per gli immobili ad uso abitativo, l'altro per i fabbricati strumentali) sono allegati al decreto.
La presentazione della domanda può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sull'immobile ovvero, come specificato da un comunicato dell'Agenzia del Territorio, da professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto o tramite le associazioni di categoria degli agricoltori.
La domanda di variazione può essere consegnata all'ufficio del Territorio competente, trasmessa con raccomandata A/R, inviata tramite fax o mediante posta elettronica certificata.
Sul sito del Territorio, è possibile compilare la domanda in modo informatico: l'operazione prevede l'attribuzione di un codice identificativo di conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati. Se si utilizza questa modalità, la domanda - comunque redatta entro il 30 settembre - va stampata e presentata in ufficio entro quindici giorni dalla data di acquisizione a sistema.
L'ufficio provinciale del Territorio effettuerà gli opportuni accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti di ruralità per l'attribuzione delle categorie catastali richieste.
In caso di mancato riconoscimento della richiesta, l'ufficio notifica all'interessato il relativo provvedimento e le sue motivazioni, impugnabile in Commissione tributaria provinciale.
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Il modello per la richiesta e quelli per le autocertificazioni (uno per gli immobili ad uso abitativo, l'altro per i fabbricati strumentali) sono allegati al decreto.
La presentazione della domanda può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sull'immobile ovvero, come specificato da un comunicato dell'Agenzia del Territorio, da professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto o tramite le associazioni di categoria degli agricoltori.
La domanda di variazione può essere consegnata all'ufficio del Territorio competente, trasmessa con raccomandata A/R, inviata tramite fax o mediante posta elettronica certificata.
Sul sito del Territorio, è possibile compilare la domanda in modo informatico: l'operazione prevede l'attribuzione di un codice identificativo di conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati. Se si utilizza questa modalità, la domanda - comunque redatta entro il 30 settembre - va stampata e presentata in ufficio entro quindici giorni dalla data di acquisizione a sistema.
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In caso di mancato riconoscimento della richiesta, l'ufficio notifica all'interessato il relativo provvedimento e le sue motivazioni, impugnabile in Commissione tributaria provinciale.
Rodolfo Rinaldi
pubblicato Giovedì 22 Settembre 2011
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