Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Imposta erariale sugli aerei privati.
Tutte le regole su come e quando
Tutte le regole su come e quando
Per i mezzi con certificato di revisione in corso di validità alla data di entrata in vigore del Dl n. 201 (6 dicembre 2011), il tributo va versato entro 90 giorni da quella data
Approvate, con provvedimento direttoriale del 3 febbraio, le modalità di pagamento dell’imposta erariale sugli aeromobili privati, introdotta dal decreto “salva Italia” (articolo 16, commi da 11 a 15-bis, Dl 201/2011).
Il tributo deve essere corrisposto tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, con indicazione del codice tributo 3368, appositamente istituito dalla risoluzione n. 11/E del 3 febbraio. Nella sezione “Contribuente” vanno riportati dati anagrafici e codice fiscale di chi versa, mentre nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, oltre al codice tributo nel campo “codice”, devono essere inseriti la lettera “R” nel campo “tipo”, le marche di nazionalità e di immatricolazione dell’aeromobile nel campo “elementi identificativi”, l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “anno di riferimento”.
Con lo stesso documento di prassi, sono stati previsti anche gli specifici codici tributo da utilizzare in caso di ricorso al ravvedimento operoso: 8935 per la sanzione, 1930 per gli interessi.
I soggetti impossibilitati a utilizzare il modello F24 possono effettuare un bonifico a favore del Bilancio dello Stato (capo 8 - capitolo 1223), indicando: il codice Bic BITAITRRENT; come causale del bonifico, le generalità di chi è tenuto al versamento dell’imposta, l’identificativo dell’aeromobile, il codice tributo e il periodo di riferimento; il codice Iban IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.
L’imposta è dovuta dal proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, o dal locatore finanziario dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, per l’intero periodo di validità del certificato stesso. Se il certificato ha validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta, per ciascun mese di validità, nella misura di un dodicesimo degli importi previsti.
Queste le misure annuali dell’imposta per i velivoli (aeroplani, idrovolanti, anfibi); con peso massimo al decollo:
Per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, il tributo si applica nella misura fissa di 450 euro all’anno.
Se il certificato di revisione era in corso di validità alla data di entrata in vigore del Dl n. 201 (6 dicembre 2011), l’imposta dovrà essere versata entro 90 giorni da tale data, rapportata al numero dei mesi compresi tra la data di entrata in vigore del decreto e la scadenza del certificato.
Stessa scadenza di pagamento anche per gli aeromobili il cui rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità è avvenuto tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.
L’imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale che sostano nel territorio italiano per più di 48 ore.
Il tributo deve essere corrisposto tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, con indicazione del codice tributo 3368, appositamente istituito dalla risoluzione n. 11/E del 3 febbraio. Nella sezione “Contribuente” vanno riportati dati anagrafici e codice fiscale di chi versa, mentre nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, oltre al codice tributo nel campo “codice”, devono essere inseriti la lettera “R” nel campo “tipo”, le marche di nazionalità e di immatricolazione dell’aeromobile nel campo “elementi identificativi”, l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “anno di riferimento”.
Con lo stesso documento di prassi, sono stati previsti anche gli specifici codici tributo da utilizzare in caso di ricorso al ravvedimento operoso: 8935 per la sanzione, 1930 per gli interessi.
I soggetti impossibilitati a utilizzare il modello F24 possono effettuare un bonifico a favore del Bilancio dello Stato (capo 8 - capitolo 1223), indicando: il codice Bic BITAITRRENT; come causale del bonifico, le generalità di chi è tenuto al versamento dell’imposta, l’identificativo dell’aeromobile, il codice tributo e il periodo di riferimento; il codice Iban IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.
L’imposta è dovuta dal proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, o dal locatore finanziario dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, per l’intero periodo di validità del certificato stesso. Se il certificato ha validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta, per ciascun mese di validità, nella misura di un dodicesimo degli importi previsti.
Queste le misure annuali dell’imposta per i velivoli (aeroplani, idrovolanti, anfibi); con peso massimo al decollo:
- fino a 1.000 kg., 1,50 euro al kg
- fino a 2.000 kg., 2,45 euro al kg
- fino a 4.000 kg., 4,25 euro al kg
- fino a 6.000 kg., 5,75 euro al kg
- fino a 8.000 kg., 6,65 euro al kg
- fino a 10.000 kg., 7,10 euro al kg
- oltre 10.000 kg., 7,55 euro al kg.
Per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, il tributo si applica nella misura fissa di 450 euro all’anno.
Se il certificato di revisione era in corso di validità alla data di entrata in vigore del Dl n. 201 (6 dicembre 2011), l’imposta dovrà essere versata entro 90 giorni da tale data, rapportata al numero dei mesi compresi tra la data di entrata in vigore del decreto e la scadenza del certificato.
Stessa scadenza di pagamento anche per gli aeromobili il cui rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità è avvenuto tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.
L’imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale che sostano nel territorio italiano per più di 48 ore.
r.fo.
pubblicato Venerdì 3 Febbraio 2012
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