Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Imposta ipotecaria a doppio binario.
Entrate o Territorio, secondo i casi
Entrate o Territorio, secondo i casi
La presenza o meno di effetti traslativi di beni immobili o di diritti reali determina la competenza a riscuotere
La competenza alla riscossione delle imposte ipotecaria e catastale dovute per un atto di conferimento di beni immobili spetta all’Agenzia delle Entrate. A riscuotere l’imposta ipotecaria nell’ipotesi di fusione per incorporazione di una società titolare di beni immobili provvede, invece, l’Agenzia del Territorio. Così anche in caso di scissione societaria.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 61/E e n. 62/E, in risposta a quesiti inerenti l’individuazione della competenza alla riscossione dei tributi dovuti sulle formalità eseguite nei pubblici registri immobiliari.
Fusione per incorporazione e scissione societaria
In materia di imposizione indiretta, gli atti di fusione per incorporazione e gli atti di scissione riguardanti società intestatarie di beni immobili vanno assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna (articolo 4, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Tur) - Dpr 131/1986; articolo 4 della Tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (Tuic) - Dlgs 347/1990; articolo 10, comma 2, dello stesso Tuic).
E’ sempre il Tuic (articolo 12) a ripartire la competenza alla riscossione delle imposte tra gli uffici delle Entrate e quelli del Territorio. I primi sono competentiper le imposte ipotecaria e catastale dovute per gli atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento; i secondi, invece, per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.
Per stabilire se la fusione per incorporazione di una società titolare di beni immobili integri effetti traslativi occorre considerare la disciplina codicistica: secondo l’articolo 2504-bis cc, “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Pertanto, anche in base al consolidato orientamento della Corte di cassazione (sentenze 1476/2007, 2637/2006, 14256/2006), la fusione non produce effetti traslativi dei diritti immobiliari dell’incorporata.
Le stesse considerazioni sono valide anche per l’ipotesi della scissione, ritenuta dalla Cassazione (sentenza 7219/2001) un’operazione “… similare alla fusione…”
Sulla base di tali argomentazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’imposta ipotecaria dovuta è di competenza dell’Agenzia del Territorio, in quanto la fusione per incorporazione, così come la scissione societaria, non determina trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento.
La risoluzione 61/E, inoltre, specifica che – in base al parere espresso dell’Agenzia del Territorio, competente alla riscossione dell’imposta ipotecaria –, sein relazione al medesimo atto vengono eseguite più formalità di trascrizione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento del tributo, venendosi a concretizzare per ognuna un autonomo presupposto impositivo.
Operazioni di conferimento di beni immobili
La medesima operazione di individuazione della competenza alla riscossione dell’imposta ipotecaria e catastale, già svolta con riferimento alle operazioni di fusione e scissione societaria, ha riguardato anche il conferimento, da parte di un socio di una società unipersonale a responsabilità limitata, di un’azienda nel cui patrimonio sono presenti beni immobili.
Anche in questo caso, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato preliminarmente l’articolo 12 del Tuic, che stabilisce la competenza alla riscossione delle imposte ipo-catastali relativamente agli atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento.
In proposito, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate si sono avvalsi delle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in merito alla natura traslativa del conferimento: “…secondo gli ordinari canoni civilistici, il conferimento di un’azienda individuale in una società sia essa di persone o di capitali, comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell’articolo 2558 c.c. e segg.” (cfr Cassazione 6578/2008, 21229/2006, 5141/2002, 1963/1990).
Franca Cirimele
Maurizio Delvecchio
pubblicato Mercoledì 30 Giugno 2010
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