Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Normativa e prassi
Interessi di mora giù di un punto
per le cartelle pagate in ritardo
per le cartelle pagate in ritardo
Dal prossimo primo ottobre, il tasso annuo passa al 5,7567%. A fissarlo un provvedimento del direttore
Dal prossimo 1° ottobre, gli interessi - su base annua - dovuti per il pagamento ritardato delle somme iscritte a ruolo passeranno dal 6,8358% al 5,7567%.
La nuova misura, fissata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2010, fa seguito alla flessione dei tassi bancari attivi registrata nell’anno 2009. Tassi bancari attivi che rappresentano normativamente (articolo 30 del Dpr 602/1973) il punto di riferimento per la determinazione degli interessi di mora dovuti dal contribuente che fa trascorrere “inutilmente” i 60 giorni previsti, dalla sua notifica, per il pagamento della cartella. In questo caso, si ricorda, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data di notifica della cartella fino a quella di pagamento.
La nuova misura, fissata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2010, fa seguito alla flessione dei tassi bancari attivi registrata nell’anno 2009. Tassi bancari attivi che rappresentano normativamente (articolo 30 del Dpr 602/1973) il punto di riferimento per la determinazione degli interessi di mora dovuti dal contribuente che fa trascorrere “inutilmente” i 60 giorni previsti, dalla sua notifica, per il pagamento della cartella. In questo caso, si ricorda, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data di notifica della cartella fino a quella di pagamento.
r.fo.
pubblicato Martedì 7 Settembre 2010
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