Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Interessi passivi. La soggettività
condiziona la deducibilità
condiziona la deducibilità
Nuove indicazioni su holding bancarie, soggetti "temporaneamente esclusi", rapporti con il consolidato nazionale
Verifica del requisito di "esercizio esclusivo o prevalente" delle attività di assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle che esercitano attività creditizia e finanziaria; requisiti soggetti e oggettivi per beneficiare del regime "temporaneo" di integrale deducibilità degli interessi passivi; determinazione del regime applicabile alle società finanziarie e industriali appartenenti alla medesima fiscal unit.
Questo, in sintesi, l'oggetto dei chiarimenti contenuti nella circolare 37/E del 22 luglio, con cui l'Amministrazione finanziaria è nuovamente intervenuta in materia di interessi passivi, integrando la circolare 19/2009, di commento al nuovo regime Ires degli interessi passivi introdotto dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
La nuova disciplina prevista dall'articolo 96 del Tuir prevede, in generale, per i soggetti Ires (commi da 1 a 4) un regime "ordinario" di deducibilità degli interessi passivi basato su una doppia limitazione (ammontare degli interessi attivi e capienza del Rol) con possibilità di riporto in avanti delle eccedenze (interessi passivi non dedotti e Rol non utilizzato) senza limitazioni temporali.
Per taluni soggetti Ires (comma 5 e 5-bis), tra i quali le banche e gli altri soggetti finanziari, invece, il Tuir prevede un regime "speciale" di deduzione degli interessi passivi pari al 96% del loro ammontare; rientrano in tale regime anche le holding le cui partecipazioni sono possedute in misura "prevalente" in società bancarie, assicurative e finanziarie.
L'articolo 96, inoltre, prevede un trattamento particolare per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale nazionale, nell'ambito del quale è possibile dedurre integralmente (comma 5-bis) gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti tra soggetti del medesimo gruppo fiscale e compensare (comma 7) le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotti e di Rol non utilizzato.
Rappresentato in breve il quadro normativo, con riguardo alla corretta individuazione delle holding che beneficano del regime "speciale" (deducibilità al 96% degli interessi passivi), il Fisco ha chiarito come la "prevalenza" (necessaria per l'inclusione nel regime speciale) si realizza allorquando il valore di bilancio delle partecipazioni e delle altre poste patrimoniali, derivanti da operazioni di natura finanziaria intercorse con le medesime società partecipate, ecceda il 50% dell'ammontare complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale.
Tale considerazione, a livello pratico, esclude dal regime speciale anche le holding finanziarie che, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 113 del Dlgs 385/1993, verificano l'esclusività o la prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non creditizie o finanziarie con i criteri sopra riportati.
Con riguardo al regime "temporaneo" di integrale deducibilità degli interessi passivi, contenuto nell'articolo 1, comma 36, della legge finanziaria per il 2008, e, dunque, di esclusione degli stessi dai limiti di deducibilità di cui all'articolo 96 del Tuir, il Fisco ha chiarito che lo stesso trova applicazione solo se:
Per effetto del consolidato principio di equiparazione tra l'acquisto in proprietà e l'acquisto in leasing, il trattamento di favore previsto dalla Finanziaria 2008 è stato esteso anche alle immobiliari di gestione utilizzatrici di beni immobili condotti in leasing.
Infine, gli esperti dell'Agenzia hanno esaminato la particolare ipotesi in cui nell'ambito di una medesima fiscal unit partecipino sia società "industriali" (soggette al regime "ordinario" previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8) sia società che svolgono attività bancaria, finanziaria e assicurativa (soggette al regime "speciale" previsto dai commi 5 e 5-bis).
In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale, infatti, la nuova disciplina degli interessi passivi prevede due diverse regole di deducibilità dal reddito complessivo globale del gruppo:
Atteso che nell'ambito di un medesimo gruppo possono coesistere sia società in regime "ordinario" sia in regime "speciale", è sorto il problema di capire come coordinare i due diversi sistemi di deducibilità. In proposito, l'Amministrazione ha chiarito come, ai soli fini della deducibilità Ires degli interessi passivi (e oneri assimilati), nell'ambito della stessa fiscal unit, si determinano due distinti gruppi di società ("industriali" da un lato e "finanziarie" dall'altro) a seconda del tipo di regime (rispettivamente "ordinario" e "speciale") a esse applicabile.
Individuati i sub-consolidati, la deduzione degli interessi passivi relativi a ciascuno di essi seguirà le regole proprie dettate dal legislatore (commi 7 e 8 e comma 5-bis, rispettivamente per le società "industriali" e per le società "finanziarie"), evitando in tal modo possibili duplicazioni di deduzione dovute a confusione tra i due gruppi.
Questo, in sintesi, l'oggetto dei chiarimenti contenuti nella circolare 37/E del 22 luglio, con cui l'Amministrazione finanziaria è nuovamente intervenuta in materia di interessi passivi, integrando la circolare 19/2009, di commento al nuovo regime Ires degli interessi passivi introdotto dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
La nuova disciplina prevista dall'articolo 96 del Tuir prevede, in generale, per i soggetti Ires (commi da 1 a 4) un regime "ordinario" di deducibilità degli interessi passivi basato su una doppia limitazione (ammontare degli interessi attivi e capienza del Rol) con possibilità di riporto in avanti delle eccedenze (interessi passivi non dedotti e Rol non utilizzato) senza limitazioni temporali.
Per taluni soggetti Ires (comma 5 e 5-bis), tra i quali le banche e gli altri soggetti finanziari, invece, il Tuir prevede un regime "speciale" di deduzione degli interessi passivi pari al 96% del loro ammontare; rientrano in tale regime anche le holding le cui partecipazioni sono possedute in misura "prevalente" in società bancarie, assicurative e finanziarie.
L'articolo 96, inoltre, prevede un trattamento particolare per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale nazionale, nell'ambito del quale è possibile dedurre integralmente (comma 5-bis) gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti tra soggetti del medesimo gruppo fiscale e compensare (comma 7) le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotti e di Rol non utilizzato.
Rappresentato in breve il quadro normativo, con riguardo alla corretta individuazione delle holding che beneficano del regime "speciale" (deducibilità al 96% degli interessi passivi), il Fisco ha chiarito come la "prevalenza" (necessaria per l'inclusione nel regime speciale) si realizza allorquando il valore di bilancio delle partecipazioni e delle altre poste patrimoniali, derivanti da operazioni di natura finanziaria intercorse con le medesime società partecipate, ecceda il 50% dell'ammontare complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale.
Tale considerazione, a livello pratico, esclude dal regime speciale anche le holding finanziarie che, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 113 del Dlgs 385/1993, verificano l'esclusività o la prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non creditizie o finanziarie con i criteri sopra riportati.
Con riguardo al regime "temporaneo" di integrale deducibilità degli interessi passivi, contenuto nell'articolo 1, comma 36, della legge finanziaria per il 2008, e, dunque, di esclusione degli stessi dai limiti di deducibilità di cui all'articolo 96 del Tuir, il Fisco ha chiarito che lo stesso trova applicazione solo se:
- gli interessi passivi siano corrisposti da parte di una società che abbia i requisiti per rientrare tra le "immobiliari di gestione", ovvero società la cui attività consiste principalmente nella locazione di immobili a terzi
- gli stessi interessi siano contratti per l'acquisto e la costruzione di immobili destinati alla locazione, indipendentemente dalla tipologia di immobile che si intende locare (patrimoniale o strumentale per natura)
- ci sia perfetta corrispondenza tra l'immobile su cui grava l'ipoteca e l'immobile concesso in locazione.
Per effetto del consolidato principio di equiparazione tra l'acquisto in proprietà e l'acquisto in leasing, il trattamento di favore previsto dalla Finanziaria 2008 è stato esteso anche alle immobiliari di gestione utilizzatrici di beni immobili condotti in leasing.
Infine, gli esperti dell'Agenzia hanno esaminato la particolare ipotesi in cui nell'ambito di una medesima fiscal unit partecipino sia società "industriali" (soggette al regime "ordinario" previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8) sia società che svolgono attività bancaria, finanziaria e assicurativa (soggette al regime "speciale" previsto dai commi 5 e 5-bis).
In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale, infatti, la nuova disciplina degli interessi passivi prevede due diverse regole di deducibilità dal reddito complessivo globale del gruppo:
- per i soggetti in regime "ordinario", possibilità di dedurre gli interessi passivi non dedotti per incapienza di Rol prodotti in capo a una consolidata nel limite dell'eccedenza di Rol inutilizzata di pertinenza di una società del gruppo
- per i soggetti in regime "speciale", possibilità di portare in abbattimento del reddito complessivo del gruppo integralmente gli interessi passivi maturati su finanziamenti intercorsi tra società del gruppo nei limiti dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati a favore di società bancarie e finanziare esterne al perimetro di consolidamento fiscale.
Atteso che nell'ambito di un medesimo gruppo possono coesistere sia società in regime "ordinario" sia in regime "speciale", è sorto il problema di capire come coordinare i due diversi sistemi di deducibilità. In proposito, l'Amministrazione ha chiarito come, ai soli fini della deducibilità Ires degli interessi passivi (e oneri assimilati), nell'ambito della stessa fiscal unit, si determinano due distinti gruppi di società ("industriali" da un lato e "finanziarie" dall'altro) a seconda del tipo di regime (rispettivamente "ordinario" e "speciale") a esse applicabile.
Individuati i sub-consolidati, la deduzione degli interessi passivi relativi a ciascuno di essi seguirà le regole proprie dettate dal legislatore (commi 7 e 8 e comma 5-bis, rispettivamente per le società "industriali" e per le società "finanziarie"), evitando in tal modo possibili duplicazioni di deduzione dovute a confusione tra i due gruppi.
Carola Cerbini
Patrizia Claps
pubblicato Mercoledì 22 Luglio 2009
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