Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Normativa e prassi
Interpello: la risposta è soltanto
un parere, il giudice non c'entra
un parere, il giudice non c'entra
Non è impugnabile perché si qualifica come atto amministrativo non provvedimentale
Le risposte agli interpelli non sono atti impositivi, non vincolano il contribuente e non possono quindi incidere sulla sfera giuridica del destinatario, di conseguenza non sono impugnabili in sede giurisdizionale.
Questo, in sintesi, il contenuto della circolare n. 7/E del 3 marzo, con la quale l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla natura delle risposte agli interpelli, specificando che la non impugnabilità degli stessi deriva dal fatto che, trattandosi di atti amministrativi non provvedimentali, non producono di per sé effetti diretti e immediati nei confronti del contribuente, il quale può decidere di attenersi o meno al parere dell'Amministrazione. Mancano, in sostanza, di esecutorietà e autoritarietà.
Il principio va esteso a tutti gli interpelli, sia quelli finalizzati a ottenere un parere sulla corretta applicazione delle norme tributarie (interpello ordinario) o sulla preventiva qualificazione di operazioni potenzialmente elusive (interpello ex articolo 21, legge 413/1991), sia quelli volti a conseguire la valutazione dell'Agenzia in merito alla possibilità di applicare uno specifico regime tributario o di disapplicare disposizioni previste per evitare comportamenti elusivi.
In particolare, nella circolare vengono richiamati i molteplici interventi della giurisprudenza in ordine alla classificazione delle "risposte".
La Corte costituzionale, riferendosi all'interpello ordinario, ha appunto detto che la risposta "deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente" (sentenza n. 191/2007). È poi intervenuta anche la Cassazione, questa volta in relazione all'impugnabilità di circolari e risoluzioni, documenti che manifestano la posizione dell'Agenzia, vincolanti per la stessa ma non per i contribuenti. Ebbene, i giudici di legittimità hanno confermato che si tratta di atti puramente interni all'Amministrazione, con funzioni direttive rivolte esclusivamente agli uffici, senza alcuna efficacia riguardo al rapporto tributario (cfr Cassazione, sentenze nn. 23031/2007, 21154/2008 e 10488/2008).
Sul versante degli interpelli disapplicativi, la circolare chiarisce che questi non sono assimilabili al diniego o alla revoca di agevolazioni, che hanno sostanzialmente natura di atti impositivi. Di contro, la risposta all'interpello ha il solo scopo di consentire al contribuente di conoscere in tempi certi e brevi la posizione dell'Amministrazione finanziaria sulla futura applicazione di norme tributarie in relazione a circostanze concrete.
In tutti i casi, insomma, nel rispondere l'Amministrazione finanziaria non fa altro che esprimere il proprio punto di vista. L'atto impositivo può eventualmente arrivare in un momento successivo, qualora il contribuente, non attenendosi al parere dell'Agenzia, abbia messo in atto un comportamento in contrasto con le norme tributarie. Soltanto in questa ipotesi è possibile il ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente.
Questo, in sintesi, il contenuto della circolare n. 7/E del 3 marzo, con la quale l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla natura delle risposte agli interpelli, specificando che la non impugnabilità degli stessi deriva dal fatto che, trattandosi di atti amministrativi non provvedimentali, non producono di per sé effetti diretti e immediati nei confronti del contribuente, il quale può decidere di attenersi o meno al parere dell'Amministrazione. Mancano, in sostanza, di esecutorietà e autoritarietà.
Il principio va esteso a tutti gli interpelli, sia quelli finalizzati a ottenere un parere sulla corretta applicazione delle norme tributarie (interpello ordinario) o sulla preventiva qualificazione di operazioni potenzialmente elusive (interpello ex articolo 21, legge 413/1991), sia quelli volti a conseguire la valutazione dell'Agenzia in merito alla possibilità di applicare uno specifico regime tributario o di disapplicare disposizioni previste per evitare comportamenti elusivi.
In particolare, nella circolare vengono richiamati i molteplici interventi della giurisprudenza in ordine alla classificazione delle "risposte".
La Corte costituzionale, riferendosi all'interpello ordinario, ha appunto detto che la risposta "deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente" (sentenza n. 191/2007). È poi intervenuta anche la Cassazione, questa volta in relazione all'impugnabilità di circolari e risoluzioni, documenti che manifestano la posizione dell'Agenzia, vincolanti per la stessa ma non per i contribuenti. Ebbene, i giudici di legittimità hanno confermato che si tratta di atti puramente interni all'Amministrazione, con funzioni direttive rivolte esclusivamente agli uffici, senza alcuna efficacia riguardo al rapporto tributario (cfr Cassazione, sentenze nn. 23031/2007, 21154/2008 e 10488/2008).
Sul versante degli interpelli disapplicativi, la circolare chiarisce che questi non sono assimilabili al diniego o alla revoca di agevolazioni, che hanno sostanzialmente natura di atti impositivi. Di contro, la risposta all'interpello ha il solo scopo di consentire al contribuente di conoscere in tempi certi e brevi la posizione dell'Amministrazione finanziaria sulla futura applicazione di norme tributarie in relazione a circostanze concrete.
In tutti i casi, insomma, nel rispondere l'Amministrazione finanziaria non fa altro che esprimere il proprio punto di vista. L'atto impositivo può eventualmente arrivare in un momento successivo, qualora il contribuente, non attenendosi al parere dell'Agenzia, abbia messo in atto un comportamento in contrasto con le norme tributarie. Soltanto in questa ipotesi è possibile il ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente.
Giulia Marconi
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 3 Marzo 2009
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