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Normativa e prassi
Irap, gestione titoli di trading
a due vie per le assicurazioni
a due vie per le assicurazioni
Le svalutazioni o rivalutazioni pregresse si possono attribuire solo a quelli acquistati ante riforma 2008
Doppio “magazzino” per la valutazione ai fini Irap dei titoli azionari di trading per le imprese di assicurazione. Se in bilancio sono iscritti sia titoli acquisiti prima della riforma introdotta dalla Finanziaria 2008, ossia fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, sia quelli acquistati successivamente, le assicurazioni hanno la possibilità di imputare le svalutazioni o rivalutazioni pregresse ai soli titoli pre-riforma.
È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 20/E del 15 marzo, con cui l’Agenzia delle Entrate precisa che, per calcolare la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, le società assicurative possono memorizzare separatamente i nuovi titoli da quelli già presenti nel bilancio dell’esercizio 2007, attribuendo solo a questi ultimi le svalutazioni o rivalutazioni effettuate in precedenza.
Alla base di questo ragionamento ci sono le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007) che, sganciando l’Irap dall’Ires, ha fatto sì che la base imponibile del tributo regionale sia determinata direttamente dal conto economico dell’azienda, rendendo di conseguenza rilevanti le svalutazioni o rivalutazioni dei titoli di trading registrati nel bilancio 2007.
Secondo il contribuente, infatti, le imprese che adottano il criterio di valutazione del costo medio ponderato avrebbero, per ogni categoria di titoli, un costo medio contabile diverso da quello fiscale Irap. Una differenza che potrebbe durare a lungo, dal momento che il valore fiscale dei vecchi titoli sarebbe disallineato rispetto al valore di bilancio. Per ovviare a questo problema l’associazione propone di imputare le pregresse svalutazioni o rivalutazioni solo ai titoli esistenti nel bilancio 2007. In questo modo, ad esempio, se i titoli in portafoglio alla fine del 2007 fossero 1.000 e le svalutazioni raggiungessero quota 5.000 euro, il costo medio ponderato contabile di 1.000 azioni verrebbe aumentato di 5 euro ai fini Irap.
Una soluzione, quella proposta dal contribuente, che trova d’accordo i tecnici delle Entrate, secondo i quali l’attribuzione delle svalutazioni o rivalutazioni pregresse ai soli titoli pre-riforma facilita la gestione dei valori Irap dei titoli stessi ed è coerente con l’attuale normativa.
A questa conclusione si aggiungono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare 27/2009, in base ai quali le operazioni civilistiche di svalutazione o rivalutazione effettuate dalle aziende assicurative e di credito sui titoli azionari di trading, che non hanno concorso alla determinazione della base imponibile Irap nei periodi d’imposta precedenti, diventano rilevanti al momento del realizzo dei titoli, a eccezione di quanto previsto per i soggetti Ias.
È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 20/E del 15 marzo, con cui l’Agenzia delle Entrate precisa che, per calcolare la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, le società assicurative possono memorizzare separatamente i nuovi titoli da quelli già presenti nel bilancio dell’esercizio 2007, attribuendo solo a questi ultimi le svalutazioni o rivalutazioni effettuate in precedenza.
In questo modo, per ogni categoria omogenea di titoli si avrebbero per il Fisco due diversi magazzini e il criterio Lifo (last in first out), usato per valorizzare gli “articoli” in uscita, sarà determinante per individuare quale titolo sia stato ceduto per primo. Una soluzione che semplifica la gestione del portafoglio titoli da trading, facendo coincidere il costo medio ponderato contabile, che varia per effetto dei nuovi acquisti, con il costo medio fiscale Irap.
Alla base di questo ragionamento ci sono le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007) che, sganciando l’Irap dall’Ires, ha fatto sì che la base imponibile del tributo regionale sia determinata direttamente dal conto economico dell’azienda, rendendo di conseguenza rilevanti le svalutazioni o rivalutazioni dei titoli di trading registrati nel bilancio 2007.
Queste operazioni, secondo la disciplina vigente in precedenza, non avevano alcuna rilevanza fiscale. Da qui, l’esigenza di definire la corretta applicazione dell’Irap da parte delle imprese di assicurazioni nella fase transitoria in cui nei bilanci sono presenti contemporaneamente sia titoli acquistati quando era in vigore la vecchia disciplina, sia titoli acquisiti in un secondo momento, nel periodo post-riforma.
Una necessità da cui deriva anche la richiesta di consulenza giuridica presentata all’Agenzia da un’associazione interessata a capire come gestire la differenza tra il valore contabile e il valore fiscale ai fini Irap dei titoli azionari di trading.
Secondo il contribuente, infatti, le imprese che adottano il criterio di valutazione del costo medio ponderato avrebbero, per ogni categoria di titoli, un costo medio contabile diverso da quello fiscale Irap. Una differenza che potrebbe durare a lungo, dal momento che il valore fiscale dei vecchi titoli sarebbe disallineato rispetto al valore di bilancio. Per ovviare a questo problema l’associazione propone di imputare le pregresse svalutazioni o rivalutazioni solo ai titoli esistenti nel bilancio 2007. In questo modo, ad esempio, se i titoli in portafoglio alla fine del 2007 fossero 1.000 e le svalutazioni raggiungessero quota 5.000 euro, il costo medio ponderato contabile di 1.000 azioni verrebbe aumentato di 5 euro ai fini Irap.
Una soluzione, quella proposta dal contribuente, che trova d’accordo i tecnici delle Entrate, secondo i quali l’attribuzione delle svalutazioni o rivalutazioni pregresse ai soli titoli pre-riforma facilita la gestione dei valori Irap dei titoli stessi ed è coerente con l’attuale normativa.
A questa conclusione si aggiungono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare 27/2009, in base ai quali le operazioni civilistiche di svalutazione o rivalutazione effettuate dalle aziende assicurative e di credito sui titoli azionari di trading, che non hanno concorso alla determinazione della base imponibile Irap nei periodi d’imposta precedenti, diventano rilevanti al momento del realizzo dei titoli, a eccezione di quanto previsto per i soggetti Ias.
Laura Mingioni
pubblicato Lunedì 15 Marzo 2010
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