Normativa e prassi
Irap, gestione titoli di trading
a due vie per le assicurazioni
Le svalutazioni o rivalutazioni pregresse si possono attribuire solo a quelli acquistati ante riforma 2008
Doppio “magazzino” per la valutazione ai fini Irap dei titoli azionari di trading per le imprese di assicurazione. Se in bilancio sono iscritti sia titoli acquisiti prima della riforma introdotta dalla Finanziaria 2008, ossia fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, sia quelli acquistati successivamente, le assicurazioni hanno la possibilità di imputare le svalutazioni o rivalutazioni pregresse ai soli titoli pre-riforma.

È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 20/E del 15 marzo, con cui l’Agenzia delle Entrate precisa che, per calcolare la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, le società assicurative possono memorizzare separatamente i nuovi titoli da quelli già presenti nel bilancio dell’esercizio 2007, attribuendo solo a questi ultimi le svalutazioni o rivalutazioni effettuate in precedenza.
In questo modo, per ogni categoria omogenea di titoli si avrebbero per il Fisco due diversi magazzini e il criterio Lifo (last in first out), usato per valorizzare gli “articoli” in uscita, sarà determinante per individuare quale titolo sia stato ceduto per primo. Una soluzione che semplifica la gestione del portafoglio titoli da trading, facendo coincidere il costo medio ponderato contabile, che varia per effetto dei nuovi acquisti, con il costo medio fiscale Irap.

Alla base di questo ragionamento ci sono le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007) che, sganciando l’Irap dall’Ires, ha fatto sì che la base imponibile del tributo regionale sia determinata direttamente dal conto economico dell’azienda, rendendo di conseguenza rilevanti le svalutazioni o rivalutazioni dei titoli di trading registrati nel bilancio 2007.
Queste operazioni, secondo la disciplina vigente in precedenza, non avevano alcuna rilevanza fiscale. Da qui, l’esigenza di definire la corretta applicazione dell’Irap da parte delle imprese di assicurazioni nella fase transitoria in cui nei bilanci sono presenti contemporaneamente sia titoli acquistati quando era in vigore la vecchia disciplina, sia titoli acquisiti in un secondo momento, nel periodo post-riforma.
Una necessità da cui deriva anche la richiesta di consulenza giuridica presentata all’Agenzia da un’associazione interessata a capire come gestire la differenza tra il valore contabile e il valore fiscale ai fini Irap dei titoli azionari di trading.

Secondo il contribuente, infatti, le imprese che adottano il criterio di valutazione del costo medio ponderato avrebbero, per ogni categoria di titoli, un costo medio contabile diverso da quello fiscale Irap. Una differenza che potrebbe durare a lungo, dal momento che il valore fiscale dei vecchi titoli sarebbe disallineato rispetto al valore di bilancio. Per ovviare a questo problema l’associazione propone di imputare le pregresse svalutazioni o rivalutazioni solo ai titoli esistenti nel bilancio 2007. In questo modo, ad esempio, se i titoli in portafoglio alla fine del 2007 fossero 1.000 e le svalutazioni raggiungessero quota 5.000 euro, il costo medio ponderato contabile di 1.000 azioni verrebbe aumentato di 5 euro ai fini Irap.

Una soluzione, quella proposta dal contribuente, che trova d’accordo i tecnici delle Entrate, secondo i quali l’attribuzione delle svalutazioni o rivalutazioni pregresse ai soli titoli pre-riforma facilita la gestione dei valori Irap dei titoli stessi ed è coerente con l’attuale normativa.

A questa conclusione si aggiungono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare 27/2009, in base ai quali le operazioni civilistiche di svalutazione o rivalutazione effettuate dalle aziende assicurative e di credito sui titoli azionari di trading, che non hanno concorso alla determinazione della base imponibile Irap nei periodi d’imposta precedenti, diventano rilevanti al momento del realizzo dei titoli, a eccezione di quanto previsto per i soggetti Ias.
Laura Mingioni
pubblicato Lunedì 15 Marzo 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
Da quest’anno obbligatorio anche per le Poste e Ferrovie, va utilizzato dai sostituti per comunicare l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni
testo alternativo per immagine
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
testo alternativo per immagine
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
testo alternativo per immagine
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
banconota
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012