Normativa e prassi
Irap, public utilities sempre escluse dalle riduzioni del cuneo fiscale
Non è il tipo di atto con cui è affidato il servizio a determinare la natura concessoria del rapporto
Imprese operanti nel settore pubblico
Nessuna deduzione Irap all’impresa affidataria di un servizio di trasporto pubblico locale, anche se l’incarico è regolato da un contratto di servizio e non da una concessione traslativa. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 428/E del 10 ottobre, sottolinea il fatto che non ha alcuna rilevanza il “nome giuridico” dell’atto con cui un ente pubblico commissiona un determinato servizio a una società privata. Ammette dunque una definizione più ampia di “concessione” per individuare quelle attività regolamentate escluse dalle nuove deduzioni.
 
Il principio generale di indeducibilità del costo del lavoro che caratterizza l’Irap era stato, in un certo modo, “ammorbidito” dalle deroghe contenute nell’articolo 11, comma 1, del Dlgs 446/1997 (decreto Irap). Tra queste, le deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, riservate ai datori di lavoro che impiegano personale dipendente a tempo indeterminato, per favorire la competitività delle imprese.
Gli unici soggetti esclusi dall’agevolazione sono le amministrazioni pubbliche e le società che svolgono attività “regolamentate”, vale a dire che operano nell’ambito dei pubblici servizi in concessione e a tariffa (cosiddette public utilities).
 
L’Agenzia aveva già avuto modo di chiarire, con la circolare 61/2007, i due criteri di individuazione di tali attività, la cui compresenza determina l’esclusione dall’agevolazione.
In particolare:
-         sotto il profilo giuridico, deve trattarsi di un’attività svolta in forza di una concessione traslativa e cioè di un provvedimento con il quale l’ente pubblico conferisce ad un soggetto privato diritti o potestà inerenti un’attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione e che, tuttavia, questa non intenda esercitare direttamente
-         sotto il profilo economico, deve trattarsi di un’attività il cui corrispettivo è costituito da una tariffa e cioè da un prezzo fissato o “regolamentato” dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione.
 
Sull’argomento era anche intervenuta la Commissione europea con una decisione del settembre 2007 che, nel dare il via libera alla misura agevolativa, aveva constatato la frequenza dell’utilizzo, nel contesto giuridico italiano, della “concessione” per trasferire dal pubblico al privato il diritto di realizzare un servizio di interesse pubblico. Nella stessa decisione, tenuto conto della progressiva liberalizzazione dei mercati e della inevitabile “invasione” anche nel settore pubblico, veniva ipotizzata la consequenziale sostituzione dello strumento con diverse procedure di autorizzazione.
 
Queste osservazioni conducono ad allargare i confini della categoria di atti che portano inevitabilmente all’esclusione dall’ambito applicativo del cuneo fiscale. In sostanza, non è la tipologia del provvedimento di affidamento del servizio a determinare la natura concessoria del rapporto tra ente pubblico e società privata, bensì il particolare regime di controllo a cui è sottoposta l’impresa incaricata di svolgere il servizio per l’interesse pubblico.
 
Pertanto, non ha trovato accoglimento la richiesta della società istante che riteneva di non dover essere considerata una public utilities, in virtù della natura giuridica dell’atto con cui le era stato affidato il servizio e, di conseguenza, per la mancata compresenza dei due criteri stabiliti dalla norma per l’esclusione.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 11 Novembre 2008

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