Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Iva ordinaria al 21%: più tempo
per correggere “gratis” gli errori
per correggere “gratis” gli errori
Chiarimenti a 360° sulle modalità operative connesse all’applicazione della nuova aliquota, affinché i contribuenti possano gestire al meglio i relativi adempimenti
A meno di un mese dall’entrata in vigore della disposizione normativa che ha decretato l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria (articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, Dl 138/2011), l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 45/E del 12 ottobre, indica la via maestra da seguire per rimanere nel perimetro della correttezza. Le indicazioni spaziano dal momento di effettuazione delle operazioni a come comportarsi in presenza di acconti e fatture anticipate o a esigibilità differita, dai consigli indirizzati ai commercianti al minuto alla correzione degli errori. Infine, il documento di prassi si occupa di alcuni settori particolari che già applicano l’imposta in maniera “particolare”.
Extratime per regolarizzare le sviste
Il termine per correggere senza sanzioni le fatture emesse dal 17 settembre con la vecchia aliquota, fissato in prima battuta con il comunicato stampa diramato all’alba dell’entrata in vigore della nuova Iva nella scadenza della liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile, con la circolare odierna viene dilatato.
Le nuove date sono il 27 dicembre e il 16 marzo, che corrispondono rispettivamente al termine di versamento dell’acconto Iva e a quello di liquidazione annuale. In particolare, per i mensili, il termine del 27 dicembre riguarda la regolarizzazione delle fatture emesse entro novembre, per i trimestrali, quelle fino a settembre. Stessa differenziazione relativamente alla scadenza del 16 marzo che, per i mensili, si riferisce alle fatture di dicembre, per i trimestrali, a quelle del quarto trimestre.
Questo vale, naturalmente, per cedenti e commissionari, ma come devono regolarsi i contribuenti destinatari delle fatture in argomento? Questi ultimi, se non ricevono la fattura integrativa, hanno invece tempo fino al 30 aprile.
Il momento è “immutato”, per l’aliquota fa fede la data
Sul quando si deve ritenere effettuata l’operazione, la circolare precisa che nulla è cambiato. Pertanto continuano a valere le norme di sempre, distinte a seconda che si tratti di cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intracomunitari o importazioni. A operazione realizzata, l’imposta diventa esigibile.
Ma lo scenario Iva è vasto e complesso, per cui, anche antecedentemente al ritocco dell’aliquota ordinaria, le relative norme consentivano (e consentono) di considerare un’operazione effettuata pure quando, prima ancora del perfezionamento dell’evento, veniva emessa fattura o pagato il corrispettivo ( in tutto o in parte).
Tanto premesso, nella circolare si legge che se gli acconti con l’aliquota del 20% sono stati pagati entro il 16 settembre, non c’è alcun bisogno di effettuare correzioni. Analogo discorso va fatto per le fatture, anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio si concretizzano dopo tale data di confine.
Commercianti al minuto: la questione è matematica
Di regola i commercianti al minuto incassano i corrispettivi comprensivi dell’Iva. Questi, per determinare l’importo da versare, devono effettuare lo scorporo dell’imposta dalle somme ricevute.
I metodi per eseguire tale operazione sono due, quello della “percentuale di scorporo” (il corrispettivo lordo viene diminuito di una diversa percentuale in base all’aliquota applicabile) oppure il “metodo matematico”.
Con l’introduzione della nuova aliquota, quest’ultimo diventa l’unico applicabile. In pratica l’imponibile si determina dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (121 per le operazioni che scontano l’Iva del 21%).
In ogni caso, se per difficoltà tecnico- procedurali, il commerciante applica il metodo delle “percentuali di scorporo”, gli errori potranno essere corretti nei modi e nei tempi già descritti.
Esigibilità differita: lo Stato va salvaguardato
In deroga al criterio generale di esigibilità dell’Iva, per alcune particolari tipologie di operazioni espressamente individuate dall’articolo 6 del Dpr 633/1972, come quelle nei confronti dello Stato, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento del relativo corrispettivo e non al momento di consegna o spedizione. Questo per evitare che il fornitore diventi debitore del tributo prima ancora di aver incassato, in via di rivalsa, il relativo importo.
Per salvare gli stanziamenti di bilancio degli enti pubblici, la circolare fornisce un’interpretazione logico-sistematica (e non letterale) dell’articolo 2, comma 2-quater, Dl 138/2011. In pratica per le operazioni effettuate con tali enti è sufficiente l’emissione della fattura entro il 16 settembre, per consentire l’applicazione dell’aliquota del 20% anziché di quella del 21. Mentre, la relativa registrazione può avvenire in un momento successivo.
Il documento di prassi si sofferma, tra l’altro, su particolari settori che applicano l’imposta seguendo meccanismi “speciali”, a tutti offre una soluzione.
Extratime per regolarizzare le sviste
Il termine per correggere senza sanzioni le fatture emesse dal 17 settembre con la vecchia aliquota, fissato in prima battuta con il comunicato stampa diramato all’alba dell’entrata in vigore della nuova Iva nella scadenza della liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile, con la circolare odierna viene dilatato.
Le nuove date sono il 27 dicembre e il 16 marzo, che corrispondono rispettivamente al termine di versamento dell’acconto Iva e a quello di liquidazione annuale. In particolare, per i mensili, il termine del 27 dicembre riguarda la regolarizzazione delle fatture emesse entro novembre, per i trimestrali, quelle fino a settembre. Stessa differenziazione relativamente alla scadenza del 16 marzo che, per i mensili, si riferisce alle fatture di dicembre, per i trimestrali, a quelle del quarto trimestre.
Questo vale, naturalmente, per cedenti e commissionari, ma come devono regolarsi i contribuenti destinatari delle fatture in argomento? Questi ultimi, se non ricevono la fattura integrativa, hanno invece tempo fino al 30 aprile.
Il momento è “immutato”, per l’aliquota fa fede la data
Sul quando si deve ritenere effettuata l’operazione, la circolare precisa che nulla è cambiato. Pertanto continuano a valere le norme di sempre, distinte a seconda che si tratti di cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intracomunitari o importazioni. A operazione realizzata, l’imposta diventa esigibile.
Ma lo scenario Iva è vasto e complesso, per cui, anche antecedentemente al ritocco dell’aliquota ordinaria, le relative norme consentivano (e consentono) di considerare un’operazione effettuata pure quando, prima ancora del perfezionamento dell’evento, veniva emessa fattura o pagato il corrispettivo ( in tutto o in parte).
Tanto premesso, nella circolare si legge che se gli acconti con l’aliquota del 20% sono stati pagati entro il 16 settembre, non c’è alcun bisogno di effettuare correzioni. Analogo discorso va fatto per le fatture, anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio si concretizzano dopo tale data di confine.
Commercianti al minuto: la questione è matematica
Di regola i commercianti al minuto incassano i corrispettivi comprensivi dell’Iva. Questi, per determinare l’importo da versare, devono effettuare lo scorporo dell’imposta dalle somme ricevute.
I metodi per eseguire tale operazione sono due, quello della “percentuale di scorporo” (il corrispettivo lordo viene diminuito di una diversa percentuale in base all’aliquota applicabile) oppure il “metodo matematico”.
Con l’introduzione della nuova aliquota, quest’ultimo diventa l’unico applicabile. In pratica l’imponibile si determina dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (121 per le operazioni che scontano l’Iva del 21%).
In ogni caso, se per difficoltà tecnico- procedurali, il commerciante applica il metodo delle “percentuali di scorporo”, gli errori potranno essere corretti nei modi e nei tempi già descritti.
Esigibilità differita: lo Stato va salvaguardato
In deroga al criterio generale di esigibilità dell’Iva, per alcune particolari tipologie di operazioni espressamente individuate dall’articolo 6 del Dpr 633/1972, come quelle nei confronti dello Stato, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento del relativo corrispettivo e non al momento di consegna o spedizione. Questo per evitare che il fornitore diventi debitore del tributo prima ancora di aver incassato, in via di rivalsa, il relativo importo.
Per salvare gli stanziamenti di bilancio degli enti pubblici, la circolare fornisce un’interpretazione logico-sistematica (e non letterale) dell’articolo 2, comma 2-quater, Dl 138/2011. In pratica per le operazioni effettuate con tali enti è sufficiente l’emissione della fattura entro il 16 settembre, per consentire l’applicazione dell’aliquota del 20% anziché di quella del 21. Mentre, la relativa registrazione può avvenire in un momento successivo.
Il documento di prassi si sofferma, tra l’altro, su particolari settori che applicano l’imposta seguendo meccanismi “speciali”, a tutti offre una soluzione.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Mercoledì 12 Ottobre 2011
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
7/5/2012
Cancellato l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beneficiari all’Anagrafe tributaria. Questa li ricaverà attraverso l’accesso diretto al sistema informativo del Mit
19/4/2012
Vanno indicati nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. Per riempire gli altri campi dell’F24 basta leggere attentamente l’accordo
12/4/2012
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
5/4/2012
Fra i dati spicca l’ottima performance del gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura economica: giochi, tabacchi, successioni e donazioni
Notizie correlate
- Aliquota Iva al 21 per cento: prime istruzioni delle Entrate
- 16/9/2011

- Pubblicata, oggi, sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Dl 138 del 13 agosto scorso che prevede, tra l’altro, l’innalzamento della aliquota Iva ordinaria.
- Profili generali in tema di regimi contabili (3)
- 1/8/2005
- Contabilità ordinaria. Registri Iva: delle fatture emesse, dei corrispettivi, degli acquisti
- Crediti Iva infrannuale 2011. Primo incontro ravvicinato al 21%
- 17/10/2011

- L'istanza va presentata con il modello TR già in uso, anche perché le operazioni realizzate con la nuova aliquota riguardano un breve periodo: dal 17 al 30 settembre
- Esigibilità con regole ordinarie se la fattura non dice diversamente
- 30/4/2009

- La volontà di avvalersi della procedura dell’Iva per cassa va espressamente indicata nel documento fiscale
Archivio Normativa e prassi
Maggio, 2012
(13)
Aprile, 2012
(21)
Marzo, 2012
(23)
Febbraio, 2012
(23)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)















