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Normativa e prassi
Iva ordinaria al 20 per cento
per chi svolge attività chiropratica
per chi svolge attività chiropratica
Le prestazioni rese dai professionisti della disciplina non rientrano tra quelle sanitarie e non sono, quindi, esenti dall’imposta
Una mano alla salute non ancora del tutto leggera. Le prestazioni rese dai chiropratici non sono esenti da Iva ma scontano l'aliquota del 20% perché, in attesa del decreto che definisca le competenze professionali e l'iter formativo degli operatori, non rientrano tra quelle sanitarie.
E' quanto chiarito dalla risoluzione n. 197/E del 30 luglio 2009, con cui l'Agenzia esprime un parere sull'istanza presentata da un dottore in chiropratica (con titolo conseguito negli Usa). Il contribuente ritiene che le proprie prestazioni rientrino tra quelle sanitarie esenti da Iva indicate dall'articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972.
L'Agenzia ricorda che le disposizioni del Dpr sulle professioni sanitarie sono state successivamente integrate dal decreto del 17 maggio 2002 del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero della Salute. Il decreto ha stabilito che sono esenti da Iva, tra le altre, anche le prestazioni rese dagli "operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili".
Per quanto riguarda l'attività chiropratica, in particolare, l'articolo 2, comma 355, della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) ha previsto l'istituzione, presso il ministero della Salute, di un registro dei dottori per chi è in possesso di diploma di laurea magistrale o titolo equipollente. La disposizione di legge, inoltre, ha definito il chiropratico " un professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute" e ha demandato a un successivo decreto del ministero della Salute l'individuazione del relativo profilo professionale. Decreto che non è stato ancora emanato.
L'Agenzia, inoltre, ricorda il parere espresso dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali su un'istanza presentata dal Sindacato italiano di medicina manuale (SIMeMM). La nota chiarisce che, anche se la Finanziaria 2008 ha istituito l'albo dei dottori in chiropratica, "non ne disciplina le attribuzioni rinviando ad atti successivi la regolamentazione del relativo profilo professionale. Detti atti risultano indispensabili ai fini della possibilità di esercitare concretamente detta professione".
Pertanto, in attesa del relativo decreto attuativo, l'attività chiropratica, conclude la risoluzione, non rientra ancora tra quelle sanitarie e, quindi, non è esente da Iva ma sconta l'imposta ordinaria del 20%.
E' quanto chiarito dalla risoluzione n. 197/E del 30 luglio 2009, con cui l'Agenzia esprime un parere sull'istanza presentata da un dottore in chiropratica (con titolo conseguito negli Usa). Il contribuente ritiene che le proprie prestazioni rientrino tra quelle sanitarie esenti da Iva indicate dall'articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972.
L'Agenzia ricorda che le disposizioni del Dpr sulle professioni sanitarie sono state successivamente integrate dal decreto del 17 maggio 2002 del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero della Salute. Il decreto ha stabilito che sono esenti da Iva, tra le altre, anche le prestazioni rese dagli "operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili".
Per quanto riguarda l'attività chiropratica, in particolare, l'articolo 2, comma 355, della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) ha previsto l'istituzione, presso il ministero della Salute, di un registro dei dottori per chi è in possesso di diploma di laurea magistrale o titolo equipollente. La disposizione di legge, inoltre, ha definito il chiropratico " un professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute" e ha demandato a un successivo decreto del ministero della Salute l'individuazione del relativo profilo professionale. Decreto che non è stato ancora emanato.
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Pertanto, in attesa del relativo decreto attuativo, l'attività chiropratica, conclude la risoluzione, non rientra ancora tra quelle sanitarie e, quindi, non è esente da Iva ma sconta l'imposta ordinaria del 20%.
Alessandra Gambadoro
pubblicato Giovedì 30 Luglio 2009
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