Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
La Commissione Ue mette l’India a tapPETo
Continua il pugno duro dell’Unione europea contro le importazioni di merce dai Paesi a economia emergente
Con il Regolamento n. 1124/2007 del 28 settembre 2007 incrementata la misura del dazio compensativo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (Pet) originarie dell’India precedentemente istituito nella misura del 7 per cento. Dopo la Cina questa volta è toccato anche all’India che, soprattutto negli ultimi anni, ha registrato un notevole incremento del prodotto interno lordo grazie, soprattutto, ai massicci investimenti degli Stati stranieri più sviluppati e alle agevolazioni fiscali derivanti da politiche di sviluppo mirate adottate sia dal governo nazionale che da quelli regionali. Proprio l’eccessiva portata di queste sovvenzioni ha spinto l’Organo esecutivo dell’Ue a rafforzare l’entità del dazio compensativo, precedentemente istituito con Regolamento CE n. 2597/1999 nella misura del 7 per cento, in proporzione al maggior margine di pregiudizio calcolato nell’ambito delle indagini condotte in riferimento al periodo di tempo compreso fra il 1° aprile 2005 ed il 31 marzo 2006.
L’inchiesta
Obiettivo principale delle indagini condotte dalla Commissione europea era verificare se la società indiana esportatrice di Pet avesse beneficiato di un aumento duraturo dei livelli di sovvenzioni rispetto all’inchiesta originale contenuta nel Regolamento Ce n. 2597/1999 che aveva portato all’istituzione di un dazio del 7 per cento. Di conseguenza Bruxelles ha deciso, dopo aver opportunamente consultato il Comitato consultivo, di aprire d’ufficio un riesame intermedio che si limitasse a esaminare l’ampiezza della sovvenzione in specie al fine, soprattutto, di valutare la necessità di mantenere, abolire o modificare le misure compensative precedentemente adottate. Dell’inchiesta sono stati informati, oltre all’azienda indiana controllata, anche il Governo dell’India e alcuni produttori comunitari di fogli di Pet in cui configura anche un’impresa italiana. Tutte le parti convocate hanno potuto fornire il proprio contributo alle indagini, mentre nei confronti degli stabilimenti della società indiana è stata effettuata, in aggiunta, anche una visita diretta di verifica.
Le sovvenzioni
A essere sotto esame della Commissione i benefici ottenuti da una impresa indiana a seguito dei numerosi provvedimenti agevolativi adottati dal governo nazionale e da quelli regionali per il rilancio dell’economia. Nel particolare, la società in specie risulta aver goduto di agevolazioni creditizie, esenzioni da dazi all’esportazione e altre agevolazioni fiscali tali da costituire prove prima facie dell’incremento duraturo dei livelli di sovvenzioni rispetto alle indagini condotte nel 2005. Le sovvenzioni in disamina sono soprattutto nazionali. Fra questi i regimi agevolativi che hanno maggiormente avallato la tesi della Commissione sono risultati essere quello "delle unità orientate all’esportazione e delle zone economiche speciali", "delle licenze preventive" e "dei crediti all’esportazione". Entrambi hanno permesso all’azienda indiana verificata di beneficiare di agevolazioni atte a costituire in seno alla stessa società ingenti somme liquide e, quindi, ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti europei. Oltre a tali agevolazioni nazionali, la società indiana ha beneficiato dei "regimi di incentivi erogati dal governo del Maharashtra" destinato a imprese orientate a investire in aree meno sviluppate che, tuttavia, la Commissione ha ritenuto non compensabili nel presente caso in quanto avente ad oggetto soltanto diritti di restituzione dell’imposta sulle vendite di beni finiti.
Le conclusioni
Alla luce delle indagini, degli studi e delle ricerche condotte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dei diversi soggetti interessati, la Commissione ha concluso la sua attività investigativa ritenendo "opportuno adottare le misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria". Il dazio è stato quantificato in modo tale da consentire all’industria comunitaria di coprire i costi di produzione ed ottenere complessivamente un profitto, al lordo delle imposte, pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Alla luce di quanto predetto la Commissione europea ha stabilito il dazio antidumping provvisorio nella misura del 17,1 per cento, ovvero più del doppio rispetto a quello deciso nel 1999. Una decisione sofferta ma dovuta quella della Commissione europea che sicuramente si ripercuoterà già nel breve periodo sulle dinamiche concorrenziali del settore oggetto del provvedimento.
L’inchiesta
Obiettivo principale delle indagini condotte dalla Commissione europea era verificare se la società indiana esportatrice di Pet avesse beneficiato di un aumento duraturo dei livelli di sovvenzioni rispetto all’inchiesta originale contenuta nel Regolamento Ce n. 2597/1999 che aveva portato all’istituzione di un dazio del 7 per cento. Di conseguenza Bruxelles ha deciso, dopo aver opportunamente consultato il Comitato consultivo, di aprire d’ufficio un riesame intermedio che si limitasse a esaminare l’ampiezza della sovvenzione in specie al fine, soprattutto, di valutare la necessità di mantenere, abolire o modificare le misure compensative precedentemente adottate. Dell’inchiesta sono stati informati, oltre all’azienda indiana controllata, anche il Governo dell’India e alcuni produttori comunitari di fogli di Pet in cui configura anche un’impresa italiana. Tutte le parti convocate hanno potuto fornire il proprio contributo alle indagini, mentre nei confronti degli stabilimenti della società indiana è stata effettuata, in aggiunta, anche una visita diretta di verifica.
Le sovvenzioni
A essere sotto esame della Commissione i benefici ottenuti da una impresa indiana a seguito dei numerosi provvedimenti agevolativi adottati dal governo nazionale e da quelli regionali per il rilancio dell’economia. Nel particolare, la società in specie risulta aver goduto di agevolazioni creditizie, esenzioni da dazi all’esportazione e altre agevolazioni fiscali tali da costituire prove prima facie dell’incremento duraturo dei livelli di sovvenzioni rispetto alle indagini condotte nel 2005. Le sovvenzioni in disamina sono soprattutto nazionali. Fra questi i regimi agevolativi che hanno maggiormente avallato la tesi della Commissione sono risultati essere quello "delle unità orientate all’esportazione e delle zone economiche speciali", "delle licenze preventive" e "dei crediti all’esportazione". Entrambi hanno permesso all’azienda indiana verificata di beneficiare di agevolazioni atte a costituire in seno alla stessa società ingenti somme liquide e, quindi, ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti europei. Oltre a tali agevolazioni nazionali, la società indiana ha beneficiato dei "regimi di incentivi erogati dal governo del Maharashtra" destinato a imprese orientate a investire in aree meno sviluppate che, tuttavia, la Commissione ha ritenuto non compensabili nel presente caso in quanto avente ad oggetto soltanto diritti di restituzione dell’imposta sulle vendite di beni finiti.
Le conclusioni
Alla luce delle indagini, degli studi e delle ricerche condotte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dei diversi soggetti interessati, la Commissione ha concluso la sua attività investigativa ritenendo "opportuno adottare le misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria". Il dazio è stato quantificato in modo tale da consentire all’industria comunitaria di coprire i costi di produzione ed ottenere complessivamente un profitto, al lordo delle imposte, pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Alla luce di quanto predetto la Commissione europea ha stabilito il dazio antidumping provvisorio nella misura del 17,1 per cento, ovvero più del doppio rispetto a quello deciso nel 1999. Una decisione sofferta ma dovuta quella della Commissione europea che sicuramente si ripercuoterà già nel breve periodo sulle dinamiche concorrenziali del settore oggetto del provvedimento.
Gianluca De Zarlo
pubblicato Giovedì 14 Febbraio 2008
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
1/3/2010
Per Bruxelles la normativa è contraria, in entrambi i casi, ai principi che sono contenuti nell'ordinamento comunitario
17/2/2010
Per la Commissione l'imposizione tributaria è penalizzante per i fondi di investimento stranieri rispetto a quelli nazionali
8/2/2010
Per il Fisco il costo non è un vantaggio anormale in quanto giustificato da ragioni finanziarie e commerciali
30/12/2009
Il chiarimento arriva dall'Amministrazione fiscale nell'ambito di una operazione fatta da una limited liability company
Notizie correlate
- Ancora dazi sulle importazioni dalla Cina
- 9/10/2007
- Le misure restrittive decise dalla Commissione europea riguardano le coke di carbone in pezzi di diametro superiore a
- Bruxelles spegne le lampade cinesi
- 22/11/2007

- Il Consiglio dell’Unione europea conferma i dazi sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali
- India, la Ue chiede al Wto una indagine sulle tasse di vini e liquori importati
- 24/9/2008
- L’Unione europea ha chiesto all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) di avviare un’indagine sulle tasse
- Commissione Ue e Olaf insieme a difesa del mercato
- 27/6/2006
- Nel mirino i meccanismi per aggirare la normativa antidumping e il pagamento dei diritti posti dall’Ue a tutela del
Archivio Normativa e prassi
Maggio, 2012
(13)
Aprile, 2012
(21)
Marzo, 2012
(23)
Febbraio, 2012
(23)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)
















