La Finanziaria dice sì alla giurisprudenza Deggendorf
Il comma 1223 della legge di bilancio italiana trasfonde in norma il principio enucleato nel 1997 dalla Corte Ue in una sentenza

Il principio, noto come "impegno Deggendorff", disciplinando la materia degli aiuti di Stato, dispone che i beneficiari di incentivi pubblici dichiarati dalla Commissione europea illegittimi o incompatibili con il mercato comune possono beneficiare di nuovi aiuti soltanto a condizione di aver provveduto al relativo rimborso o al deposito in un conto bloccato. Il comma 1223 così dispone: "I destinatari degli aiuti di cui all' articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto di cui al presente comma".

La normativa comunitaria
L’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 25 marzo 1957, dispone che sono "incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi degli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". La Commissione europea ha indicato, ai fini della configurabilità dell’aiuto, quattro elementi essenziali, che debbono congiuntamente ricorrere (cfr. "XXIX Relazione sulla politica di concorrenza 1999", pagina 94 e seguenti): 1) origine statale delle risorse: gli aiuti, infatti, devono essere concessi dagli Stati ovvero con risorse statali; 2) conferimento di un vantaggio economico, a prescindere dalla forma con cui esso si realizza (es: contributi; crediti d’imposta e/o altre agevolazioni fiscali; tariffe preferenziali); 3) selettività: è il criterio di più difficile individuazione. La selettività si configura qualora l’aiuto deroghi all’ordinario regime giuridico o alla natura o alla struttura del sistema, vigente nella materia oggetto dell’aiuto medesimo. È dunque riduttivo ravvisare la selettività soltanto nell’ipotesi in cui la misura agevolativa sia indirizzata a una o più imprese specificamente individuate, poiché essa può sussistere, nel caso in cui l’aiuto non sia accessibile in via generale sulla base di condizioni predefinite ed oggettive, anche qualora la misura medesima sia destinata a intere ed ampie categorie di imprese (es. tutte le imprese appartenenti a un settore o a un comparto economico); 4) incidenza sugli scambi tra gli Stati membri: la Commissione ha chiarito che "quando lo Stato conferisce un’agevolazione, sia pure limitata, ad un’impresa che opera in un settore esposto alla concorrenza, si verifica una distorsione, o un rischio di distorsione, della concorrenza stessa. Per stabilire che tale distorsione incide sugli scambi tra gli Stati membri è sufficiente che l’attività esercitata, anche parzialmente, dal beneficiario sia oggetto di scambi tra gli Stati membri" (cfr. "XXIX Relazione sulla politica di concorrenza 1999", p. 98.).

L’informativa nei riguardi della Commissione Ue
In forza dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Cee gli Stati membri hanno l’obbligo di informare la Commissione di ogni progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato, prima di dare esecuzione alle misure in questione. La Commissione può, tuttavia, esonerare dal divieto generale introdotto dall’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato citato alcune tipologie di aiuti di Stato, alle condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lett. d), del Trattato stesso (es: possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli incentivi volti a "favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione"; cfr. articolo 87, paragrafo 3, lett. a).

La sentenza della Corte di Giustizia Ue
Il riportato comma 1223 trasfonde in norma di legge il principio noto come "impegno Deggendorf", enucleato per la prima volta dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 15 maggio 1997, relativa alla causa C-355/95 (Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Commissione). Nella citata sentenza gli eurogiudici hanno affermato che la Commissione europea ha facoltà di ordinare la sospensione di un nuovo aiuto di Stato finché il beneficiario non abbia restituito allo Stato membro erogatore altri incentivi indebitamente fruiti in precedenza, poiché l’"effetto cumulativo degli aiuti" potrebbe comportare distorsioni notevoli della concorrenza nel mercato comune. La Commissione, premette la Corte, dispone di un "ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario". In particolare, in sede di valutazione della compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, la Commissione deve considerare, quale "elemento essenziale", il mancato rimborso degli incentivi dichiarati illegittimi. A giudizio della Corte, dunque, la Commissione, sospendendo il versamento del nuovo aiuto finché il beneficiario di un aiuto dichiarato illegittimo non lo abbia restituito, non abusa del proprio potere discrezionale, posto che ad essa compete l’attuazione di "un procedimento speciale per l’esame permanente e il controllo degli aiuti che gli stati membri intendono porre in essere", sotto il controllo della Corte.

L’applicabilità alle singole fattispecie
Negli anni successivi il principio espresso nella sentenza in esame si è consolidato e arricchito. La Corte, ad esempio, ha chiarito che l’impegno Deggendorf "si applica a tutti i tipi di aiuto, siano essi concessi singolarmente o nell’ambito di regimi … in quanto un regime è costituito da una serie di singoli aiuti" (cfr. Comunicazione del 9 settembre 2006 - Aiuti di stato - Italia Aiuto di Stato n. C/30/06 - Riduzione dell’aliquota di accisa sui biocarburanti, modifica di un regime esistente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 settembre 2006, n. C 218). Il comma 1223 della Finanziaria 2007 utilizza, quale strumento per attuare la cosiddetta "giurisprudenza Deggendorf", la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) in cui i destinatari di nuovi aiuti attestano di aver restituito o depositato in un conto bloccato precedenti aiuti "bocciati" dalla Commissione.

Il disegno di legge Finanziaria 2007
In proposito si rileva che il disegno di legge Finanziaria 2007 (articolo 18, comma 730) disponeva che la dichiarazione in oggetto dovesse esser resa ai sensi dell’articolo ai sensi dell’articolo 46 del Dpr n. 445 del 2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), anziché in base all’articolo 47 del testo unico di cui al citato Dpr (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). Com’è noto, l’articolo 46 del menzionato Dpr prevede, al comma 1, che l’interessato possa comprovare, con dichiarazioni dal medesimo sottoscritte e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, "stati, qualità e fatti personali", indicati nelle lettere da a) a ee). Nella predetta elencazione, che deve ritenersi tassativa, figurano, alla lettera o), la "situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali". Si fa presente, inoltre, che "…tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di notorietà" (articolo 47, al comma 3, del Dpr n. 445 del 2000). L’emendamento con cui si proponeva di sostituire il riferimento all’articolo 46 con l’articolo 47 del Dpr citato (atto Senato 1183) è stato accolto. Di conseguenza, in sede di definitiva redazione della norma di cui al comma 1223 in esame, si è ritenuto di individuare la base giuridica della dichiarazione ivi prevista nell’articolo 47 del Dpr n. 445 del 2000, assunto che l’oggetto della predetta dichiarazione non appare riconducibile alla "situazione reddituale o economica" (lettera o) dell’articolo 46 del Dpr citato), suscettibile di essere certificata da una Pubblica Amministrazione.

Le procedure di recupero e la dichiarazione sostitutiva
Con riferimento al deposito del conto bloccato, si specifica che esso interviene nelle more della definizione delle procedure di recupero da parte dello Stato; rappresenta, di fatto, un comportamento alternativo alla restituzione dell’aiuto medesimo, quando quest’ultima non risulta possibile per la ragione anzidetta. Le modalità con cui rendere la predetta dichiarazione sostitutiva saranno illustrate in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di prossima pubblicazione. L’elencazione degli aiuti interessati alla dichiarazione sostituiva di cui trattasi sarà contenuta nel menzionato decreto.

Gli obiettivi della norma
La norma citata è, dunque, finalizzata a garantire l’effettivo adeguamento dell’Italia ai parametri fissati dell’Ue in materia di aiuti di Stato a tutela della concorrenza. Tale adeguamento si rende necessario, alla luce del fatto che dal 2000 a oggi la Commissione europea ha già "bocciato" una dozzina di misure agevolative concesse dallo Stato italiano, ordinandone il recupero.
Ivana Doria
pubblicato Venerdì 13 Aprile 2007

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