Kit di istruzioni per regolarizzare
LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO | |||
| adempimenti | scadenza | sanzione dovuta |
Ravvedimento in presenza di dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 | Presentazione dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2008, comprensiva del modulo RW. Versamento sanzione ridotta | 30/4/2010 | 21 euro |
30/9/2010 | 25 euro | ||
Ravvedimento in assenza di dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 | Presentazione dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008, comprensiva del modulo RW. Versamento sanzione ridotta | 30/4/2010 | 21 euro |
Per gli altri contribuenti soggetti all’obbligo del monitoraggio fiscale che intendono regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, senza quindi ricorrere allo “scudo fiscale”, la circolare opera una prima distinzione fra dichiarazione tardiva e dichiarazione integrativa.
Nel primo caso, cioè per la mancata presentazione della dichiarazione entro la scadenza del 30 settembre 2009, l’irregolarità poteva essere sanata effettuando l’adempimento entro 90 giorni (29 dicembre 2009) e pagando, alla stessa scadenza, le sanzioni ridotte a 21 euro (un dodicesimo di 258 euro) e allo 0,833% (un dodicesimo del 10%) degli importi non dichiarati, rispettivamente per l’omessa dichiarazione dei redditi e per l’omessa compilazione del modulo RW. E, se dalla dichiarazione tardiva emergono imposte dovute, queste possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (30 settembre 2010), versando la sanzione ridotta al 3% della maggiore imposta (un decimo del 30%).
ALTRI CONTRIBUENTI Ravvedimento in assenza di dichiarazione dei redditi per il 2008 | |||
adempimenti | scadenza | sanzione dovuta | |
Senza imposta dovuta | Presentazione dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2008, comprensiva del modulo RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali. Versamento sanzione ridotta | 29/12/2009 | 21 euro |
29/12/2009 | 0,833% | ||
Con imposta dovuta | Presentazione dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008, comprensiva del modulo RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali. Versamento sanzione ridotta | 29/12/2009 | 21 euro |
29/12/2009 | 0,833% | ||
Versamento maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta | 30/10/2010 | 3% | |
Nell’ipotesi invece di dichiarazione presentata tempestivamente entro il 30 settembre 2009, va distinto il caso dell’integrazione avvenuta entro il 29 dicembre 2009 (si applicano le misure appena viste, in quanto la dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni è assimilata, dal punto di vista sanzionatorio, a una dichiarazione tardiva) da quello dell’integrazione entro il 30 settembre 2010. In questa ultima eventualità, sono dovute: la sanzione per l’omessa compilazione del modulo RW ridotta a un decimo (1%) e, per le irregolarità relative ai quadri reddituali, la sanzione fissa ridotta a un decimo (25 euro) se non sono dovute maggiori imposte o quella proporzionale prevista nel caso di infedele dichiarazione con imposte dovute, aumentata di un terzo perché riferita a redditi prodotti all’estero e ridotta a un decimo (13,3%), ovvero quella del 200%, ridotta a un decimo (quindi al 20%), se gli investimenti e le attività sono detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato.
Anni pregressi al periodo d’imposta 2008
Infine, le indicazioni per regolarizzare i periodi di imposta precedenti al 2008.
In caso di dichiarazione presentata, pur essendo scaduti i termini per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, è comunque possibile presentare la dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute e i relativi interessi. Sarà poi l’ufficio delle Entrate a richiedere il pagamento delle relative sanzioni: da 258 a 2.065 euro se non sono dovute imposte ovvero dal 133 al 266% se risultano maggiori imposte dovute; inoltre sarà dovuta la sanzione per la mancata osservanza delle disposizioni sul monitoraggio, dal 5 al 25% degli importi non dichiarati.
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