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Le novità in Gazzetta Ufficiale
Consiglio Ue, Decisioni 2 giugno 2004, (numero 2004/911/Ce) e 25 ottobre 2004 (numero 2004/912/Ce) Commissione Ue, Regolamenti 29 dicembre 2004, numeri 2236/2004, 2337/2004 e 2238/2004 (G.U.U.E. 31 dicembre 2004, numeri L392, L393 e L394) Consiglio UE, Decisioni del 2 giugno 2004 (n. 2004/911/Ce) e del 25 ottobre 2004 (n. 2004/912/Ce)
Il Consiglio UE, con le Decisioni del 2 giugno 2004, n. 911/CE e 25 ottobre 2004, n. 912/CE ha concluso due accordi con la Confederazione elvetica in merito all’applicazione delle nuove direttive in materia di risparmio.
La tipologia degli accordi
In particolare, con queste decisioni sono stati stipulati, rispettivamente:
- un accordo che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi;
- un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla data di applicazione dell'intesa tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
In riferimento a quest’ultima decisione è opportuno ricordare che l’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulle misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi prevede che, fatto salvo il rispetto delle condizioni qui definite, la Svizzera e, ove appropriato la Comunità, provvedano all’effettiva attuazione e applicazione dell'intesa a partire dal 1° gennaio 2005.
In base all’articolo 18, paragrafo 1, l’applicazione dell’accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte di alcuni territori dipendenti o associati degli Stati membri e, rispettivamente, da parte di Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’accordo. L’articolo 18, paragrafo 2, prevede che, qualora le parti contraenti decidano, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, paragrafo 2 (1° gennaio 2005) che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 2.
La Commissione precisa che, però, non è stata adottata alcuna decisione in tal senso. Pertanto, non tutti i Paesi terzi in questione sono riusciti ad attuare le misure di cui all’articolo 18, paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2005. Inoltre la Svizzera sarà in grado di attuare e applicare l’accordo soltanto a partire dal 1° luglio 2005 e a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data. La data del 1° luglio 2005 dovrebbe pertanto essere adottata come nuova data ai fini delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, dell’intesa. Per tali ragioni la predetta data costituisce il termine per l’applicazione dell’accordo in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
Commissione Ue, Regolamenti del 29 dicembre 2004, nn. 2236/2004, 2337/2004 e 2238/2004 (G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L392, L393 e L394).
Con i Regolamenti 29 dicembre 2004 nn. 2236/2004, 2337/2004 e 2238/2004 (pubblicati, rispettivamente, sulle G.U.C.E. nn. L/392, L/393 e L/394 del 31 dicembre 2004), la Commissione ha recepito alcune importanti modifiche ai principi contabili per adeguarli agli standard internazionali.
Va ricordato che i principi contabili internazionali (Ias) sono stati recentemente introdotti in Italia. In particolare la legge comunitaria 2003 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’esercizio delle facoltà connesse all’applicazione dei principi contabili internazionali, secondo alcuni principi e criteri direttivi appositamente definiti.
Saverio Cinieri
pubblicato Lunedì 16 Maggio 2005
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