Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Le public utilities delle funivie scivolano sul cuneo fiscale
Deduzioni sempre off limits per le imprese che svolgono la propria attività in concessione e a tariffa regolamentate
Cuneo fiscale pieno per le public utilities. Le imprese che operano nei servizi pubblici sulla base di una concessione e di una tariffa regolamentata sono escluse dalle deduzioni Irap introdotte dalla Finanziaria 2007. Ciò anche se l'attività non è in origine riservata alla pa concedente e se quest'ultima si è limitata a fissare una tariffa massima, lasciando dunque al privato ampi margini di discrezionalità relativamente al prezzo del servizio.
E' la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 429/E del 10 novembre, a una organizzazione di categoria.
In particolare, venivano chiesti chiarimenti in merito alla possibilità, per le imprese che si occupano del trasporto su funivie in servizio pubblico sulle piste da sci, di usufruire dei benefici relativi al cuneo fiscale, cioè delle deduzioni dalla base imponibile Irap riconosciute dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006) per ogni lavoratore dipendente impiegato, a tempo indeterminato, nel periodo d'imposta. Una possibilità aperta, secondo l'organizzazione istante, sia perché nel caso in questione la gestione delle piste non rientra tra le attività in origine riservate alla PA - e questa circostanza farebbe a suo avviso venir meno l'esistenza di una "concessione traslativa di funzioni pubbliche", sia perché l'ente locale concedente, nel caso specifico la Provincia, si è limitato a fissare i valori massimi di tariffa, senza entrare nel dettaglio dei prezzi del servizio.
Parere negativo da parte dell'Agenzia. Dopo aver precisato che la questione è stata già ampiamente chiarita con la circolare 61/2007, i tecnici delle Entrate ribadiscono che le agevolazioni in questione non si applicano, per espresso dettato normativo, né alle Pubbliche amministrazioni (indicate all'articolo 3, lettera e-bis, del Dlgs 446/97) né alle "imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti". In altre parole, le public utilities - ovvero tutte quelle imprese che operano nell'ambito dei pubblici servizi in forza sia di una concessione pubblica sia di una tariffa regolamentata - restano fuori dalle deduzioni Irap relative al cuneo fiscale e contributivo.
Sotto il profilo giuridico - spiegano ancora i tecnici delle Entrate - deve trattarsi di un'attività svolta in forza di una "concessione traslativa", e cioè di un provvedimento con cui l'ente pubblico affida a un soggetto privato un'attività economica che la PA, cui era originariamente riservata, non intende esercitare. Sotto il profilo economico, invece, deve trattarsi di un'attività che ha come corrispettivo una tariffa, cioé un prezzo fissato o regolamentato dalla PA "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento" e della relativa gestione. La presenza di queste due circostanze insieme determina l'esclusione dal beneficio.
Nel caso in questione, a nulla rileva il fatto che l'attività di trasporto su funivie, affidata in concessione, non sia in origine riservata alla Provincia, dato che con la forma della concessione si conferisce al concessionario il diritto di intraprendere un'attività solitamente (e non necessariamente) riservata alla Pubblica amministrazione. Un concetto, quest'ultimo, recentemente espresso anche dalla Commissione europea (decisione di autorizzazione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007).
Altrettanto irrilevante, secondo l'Agenzia, è la circostanza che l'ente locale concedente si sia limitato a fissare una tariffa massima con riferimento alle diverse categorie di impianti affidati in gestione. Nel concetto di tariffa, infatti, "non rientrano solo le ipotesi in cui il prezzo sia unilateralmente fissato dal concedente del servizio (ipotesi peraltro di difficile riscontro pratico), ma anche i casi in cui la regolamentazione venga attuata mediante la fissazione di prezzi massimi di riferimento, lasciando al privato margini di discrezionalità" riguardo al prezzo praticato per il servizio offerto. Una delibera Cipe, spiega la risoluzione a sostegno dell'orientamento espresso, utilizza addirittura il termine "tariffe" nel significato di "prezzi massimi applicabili a ogni servizio".
Di conseguenza, le aziende in questione non potranno determinare la base imponibile Irap tenendo conto delle nuove deduzioni, poiché ricorrono entrambi i criteri dettati dalla norma, "criteri che ne caratterizzano l'attività svolta sia sul piano giuridico che su quello economico-gestionale".
E' la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 429/E del 10 novembre, a una organizzazione di categoria.
In particolare, venivano chiesti chiarimenti in merito alla possibilità, per le imprese che si occupano del trasporto su funivie in servizio pubblico sulle piste da sci, di usufruire dei benefici relativi al cuneo fiscale, cioè delle deduzioni dalla base imponibile Irap riconosciute dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006) per ogni lavoratore dipendente impiegato, a tempo indeterminato, nel periodo d'imposta. Una possibilità aperta, secondo l'organizzazione istante, sia perché nel caso in questione la gestione delle piste non rientra tra le attività in origine riservate alla PA - e questa circostanza farebbe a suo avviso venir meno l'esistenza di una "concessione traslativa di funzioni pubbliche", sia perché l'ente locale concedente, nel caso specifico la Provincia, si è limitato a fissare i valori massimi di tariffa, senza entrare nel dettaglio dei prezzi del servizio.
Parere negativo da parte dell'Agenzia. Dopo aver precisato che la questione è stata già ampiamente chiarita con la circolare 61/2007, i tecnici delle Entrate ribadiscono che le agevolazioni in questione non si applicano, per espresso dettato normativo, né alle Pubbliche amministrazioni (indicate all'articolo 3, lettera e-bis, del Dlgs 446/97) né alle "imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti". In altre parole, le public utilities - ovvero tutte quelle imprese che operano nell'ambito dei pubblici servizi in forza sia di una concessione pubblica sia di una tariffa regolamentata - restano fuori dalle deduzioni Irap relative al cuneo fiscale e contributivo.
Sotto il profilo giuridico - spiegano ancora i tecnici delle Entrate - deve trattarsi di un'attività svolta in forza di una "concessione traslativa", e cioè di un provvedimento con cui l'ente pubblico affida a un soggetto privato un'attività economica che la PA, cui era originariamente riservata, non intende esercitare. Sotto il profilo economico, invece, deve trattarsi di un'attività che ha come corrispettivo una tariffa, cioé un prezzo fissato o regolamentato dalla PA "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento" e della relativa gestione. La presenza di queste due circostanze insieme determina l'esclusione dal beneficio.
Nel caso in questione, a nulla rileva il fatto che l'attività di trasporto su funivie, affidata in concessione, non sia in origine riservata alla Provincia, dato che con la forma della concessione si conferisce al concessionario il diritto di intraprendere un'attività solitamente (e non necessariamente) riservata alla Pubblica amministrazione. Un concetto, quest'ultimo, recentemente espresso anche dalla Commissione europea (decisione di autorizzazione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007).
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Chiara Ciranda
pubblicato Mercoledì 12 Novembre 2008
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