Normativa e prassi
L'ESENZIONE IRAP NON FA PERDERE IL BONUS
Una recente risoluzione chiarisce la cumulabilità dell'articolo 8 legge 388/2000 con l'agevolazione per la tassazione regionale
Il divieto di cumulo previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 non opera in caso di esonero IRAP che spetta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, alle imprese che alla data del 1° gennaio 1998 godevano dell'esenzione decennale ILOR per il Mezzogiorno.
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 263/E del 2002 in risposta ad un interpello presentato da una società di persone, localizzata in Campania, interessata a fruire della Tremonti-sud pur essendo in attesa del riconoscimento del regime agevolativo previsto dall'articolo 101 del d.P.R. 218/1978 che le consentirebbe di ottenere una riduzione della base imponibile IRAP per i residui periodi d'imposta in cui avrebbe potuto applicare il regime agevolativo ILOR.

Il parere dell'Agenzia
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388/2000 prevede che "il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta".
Con riferimento a tale previsione normativa, l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito, con circolare del 18 aprile 2001, n. 41, che il divieto di cumulo riveste carattere oggettivo, non soggettivo. In altri termini, è ammessa la possibilità che uno stesso soggetto benefici contemporaneamente di altre agevolazioni, purché queste non riguardino le stesse spese che concorrono alla determinazione del credito d'imposta ex articolo 8.
Nel caso prospettato, l'esenzione decennale ILOR, cui potrebbe aver diritto il contribuente istante, riguarda il maggior reddito industriale derivante da un intervento di riattivazione o di ampliamento dello stabilimento già esistente nell'area da agevolare, effettuato entro il 31 dicembre 1993. L'agevolazione spetta sulla base della maggiore capacità produttiva acquisita dallo stesso stabilimento per effetto di tale intervento (crf. ris. n. 161 del 6.2.1986; ris. n. 772 del 18.7.1983).
Pertanto - spiega l'Agenzia - "l'esenzione decennale, che esplicherà i suoi effetti fino al 2003, non è condizionata all'acquisto di specifici beni strumentali utilizzati nel processo produttivo dell'impresa ma viene concessa a prescindere dagli eventuali investimenti effettuati durante il periodo di fruizione dell'agevolazione". Infatti, l'esenzione in argomento, pur configurandosi come un aiuto di stato a finalità regionale, rientra, secondo l'orientamento comunitario, nella categoria degli "aiuti al funzionamento" (cfr.: dec. Commissione n. 318 del 2 marzo 1988).
A differenza degli "aiuti per gli investimenti", quelli "al funzionamento" non sono subordinati né, in altro modo, direttamente collegati ad investimenti iniziali. L'autorizzazione di quest'ultima tipologia di aiuti (che, a causa dei possibili effetti distorsivi, non viene in genere concessa dalla Commissione europea), interviene soltanto se la misura risulta giustificata dal contributo che gli aiuti stessi possono dare allo sviluppo regionale e a condizione che "il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare". Tale connotazione rende cumulabile l'esenzione territoriale ILOR, ex articolo 101 del T.U. n. 218/1978, con l'agevolazione del credito d'imposta in esame, che può essere fruita per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centronord dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Ulteriori chiarimenti sulla cumulabilità dell'articolo 8
Come emerge dalla nota dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto scorso, n. 150800, il divieto di cumulo del credito d'imposta ex articolo 8 legge 388/2000 con altre misure di aiuto sussiste ogni qualvolta tali misure si qualifichino come aiuti all'investimento, cioè aiuti direttamente riferibili alle spese per le quali è concesso il credito d'imposta stesso.
Sulla base di tale motivazione, nella nota citata si afferma che l'esenzione decennale IRPEG di cui all'articolo 105 del medesimo testo unico, costituendo un "aiuto al funzionamento", può essere fruita contestualmente al bonus del credito d'imposta in esame.
A diverse conclusioni, invece, si giunge con riferimento all'esenzione ILOR di cui all'articolo 102 del d.P.R. 218/78, definita dalla Commissione europea quale "aiuto all'investimento", posto che la stessa evidenzia un collegamento immediato con gli investimenti consistenti "nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali".
La diretta riferibilità dell'agevolazione ex articolo 102 agli investimenti emerge chiaramente dalla stessa norma agevolativa, la quale fissa la misura dell'esenzione per la parte di reddito "direttamente impiegata" nella realizzazione degli investimenti agevolati, nei limiti delle spese sostenute.

Nessun rimborso per l'IRAP compensata con il credito d'imposta
L'agenzia, pur ammettendo l'applicabilità congiunta delle agevolazioni, ribadisce l'impossibilità di chiedere a rimborso l'IRAP compensata con il credito d'imposta ex articolo 8 che, a seguito dell'eventuale riconoscimento dell'esenzione, risultasse non dovuta. In questo caso - si legge nella risoluzione n. 263/E - "il credito sarà considerato come non utilizzato e potrà essere computato in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi".
Infine, gli ultimi chiarimenti sulla determinazione del bonus in parola riguardano le spese che il contribuente intende sostenere "per le opere murarie relative a meri interventi di ripristino e manutenzione delle strutture già esistenti". Queste potranno essere ammesse a fruire del beneficio del credito d'imposta se portate in aumento del costo del bene cui si riferiscono. In tal caso, ai fini del calcolo degli investimenti netti, dovranno essere computati in diminuzione anche i maggiori ammortamenti derivanti dall'imputazione a cespite di tali spese.
Paola Bartoli
pubblicato Martedì 13 Agosto 2002

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