Normativa e prassi
Via libera alla deducibilità se il contributo va a una fondazione senza scopo di lucro
Il beneficiario della sovvenzione deve avere esclusivamente scopi umanitari e può partecipare finanziariamente a iniziative di altri soggetti no profit
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I contributi erogati a una fondazione con personalità. giuridica e finalità esclusivamente di carattere solidaristico e umanitario, sono deducibili dal reddito d'impresa. Anche la somma versata al Fondo di solidarietà istituito dalla "manovra d'estate" (articolo 81, comma 29, Dl 112/2008) rientra tra le iniziative intraprese dal soggetto beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi di natura sociale che si prefigge e quindi non preclude l'applicazione della norma agevolativa.
Questo il parere dell'Agenzia espresso, con la risoluzione n. 411/E del 30 ottobre, in risposta a una società che chiedeva chiarimenti in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale, stabilita dall'articolo 100, comma 2, lettera a), del Tuir, alle erogazioni liberali versate a favore di una fondazione senza scopo di lucro, che opera nei settori tipici delle associazioni no profit e, quindi, nell'ambito dell'assistenza umanitaria, culturale e della ricerca scientifica.

Gli elementi forniti dall'interpello delineano in maniera molto chiara la natura e il campo d'azione dell'ente. Viene precisato, infatti, che la fondazione, pur costituendo lo strumento istituzionale utilizzato dalla società istante per le attività di corporate social responsability, ha una propria personalità giuridica e iniziative autonome, coopera con altre realtà associative e organizzazioni pubbliche o private aventi le stesse finalità, evolvendo anche aiuti di tipo finanziario.
A proposito di questa ultima caratteristica, nella richiesta di chiarimento è evidenziato che la società ha intenzione di incrementare il sussidio destinato all'ente, affinché esso possa contribuire finanziariamente al Fondo di solidarietà istituito per aiutare i cittadini con gravi difficoltà di natura alimentare, sanitaria o energetica.

L'istante, esposti i fatti, a conclusione dell'interpello, dichiara di ritenersi in possesso dei requisiti necessari per poter usufruire dell'agevolazione fiscale. L'Agenzia concorda.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 100 del Tuir, infatti, sono deducibili "fino a un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato" le erogazioni liberali a favore di soggetti che abbiano personalità giuridica e che "perseguano esclusivamente" una o più attività fra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica.

Risulta innanzitutto fondamentale, quindi, definire con chiarezza natura e tipo di attività svolta dall'organismo che riceve la sovvenzione: il soggetto deve avere personalità giuridica e perseguire, in via esclusiva, scopi ricompresi tra quelli individuati dall'articolo 100, riscontrabili necessariamente negli statuti o negli atti costituenti dell'organizzazione.
Il documento di prassi precisa, infatti, che la ratio dall'articolo 100 del Tuir è agevolare unicamente quelle organizzazioni che "svolgono un'attività caratterizzata da un elevato e profondo contenuto etico".
Gli enti beneficiari possono comunque effettuare piccole attività commerciali, che però non devono essere autonome, ma sempre finalizzate al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla norma che autorizza allo sconto fiscale.

L'Agenzia, esaminato il caso, conferma che la società istante può dedurre dal proprio reddito d'impresa le erogazioni liberali effettuate nei confronti della fondazione perché questa persegue esclusivamente finalità di "solidarietà sociale e umanitaria" e ritiene, inoltre, che nulla osta il contributo elargito al Fondo di solidarietà, in quanto configurabile come sostegno a iniziative di assistenza sociale realizzate da altri soggetti.
Anna Maria Badiali
pubblicato Venerdì 31 Ottobre 2008

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