Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Locazioni agevolate in Abruzzo,
la sostitutiva ha i suoi codici
la sostitutiva ha i suoi codici
Introdotta in via sperimentale nel 2010 in provincia dell’Aquila ora è pronta a dare i suoi frutti con l'F24
Due codici per la cedolare secca sugli affitti incentivati a L’Aquila e provincia. Il primo - il 1828 - andrà utilizzato dai contribuenti che versano la sostitutiva dell’Irpef in autonomia, il secondo - il 1616 - è destinato all’uso da parte di sostituti d’imposta, Caf e professionisti, che trattengono il tributo in base alle informazioni desumibili dai 730 presentati dai propri assistiti.
A istituirli la risoluzione n. 38/E del 4 aprile.
La cedolare secca del 20% sui redditi da locazione, da versare a titolo di Irpef e relative addizionali regionale e comunale, introdotta dalla Finanziaria per il 2010 (articolo 2, comma 223, legge 191/2009) in via sperimentale in Abruzzo per stimolare il mercato degli affitti di immobili, è un’imposta opzionale. Vale a dire che al locatore è data la possibilità di applicarla se gli conviene, altrimenti può decidere di rimanere nel perimetro della tassazione ordinaria.
In particolare, la tassazione agevolata riguarda i contratti tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione e può essere applicata esclusivamente ai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila.
Dopo la legge, il primo marzo 2010, era intervenuto un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che aveva delineato le modalità di dichiarazione e versamento dell’imposta sostitutiva e, in quella occasione, era stata annunciata, oltre alla possibilità di rateizzare e compensare con eventuali crediti l’importo dovuto, anche l’istituzione del codice tributo che avrebbe consentito il versamento dell’imposta tramite F24.
Con l’avvio della stagione delle dichiarazioni dei redditi conseguiti nel 2010, il codice, anzi i codici sono arrivati. Entrambi devono essere indicati all’interno della “Sezione Erario”, nella colonna “importi a debito versati”.
La cedolare secca del 20% sui redditi da locazione, da versare a titolo di Irpef e relative addizionali regionale e comunale, introdotta dalla Finanziaria per il 2010 (articolo 2, comma 223, legge 191/2009) in via sperimentale in Abruzzo per stimolare il mercato degli affitti di immobili, è un’imposta opzionale. Vale a dire che al locatore è data la possibilità di applicarla se gli conviene, altrimenti può decidere di rimanere nel perimetro della tassazione ordinaria.
In particolare, la tassazione agevolata riguarda i contratti tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione e può essere applicata esclusivamente ai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila.
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Con l’avvio della stagione delle dichiarazioni dei redditi conseguiti nel 2010, il codice, anzi i codici sono arrivati. Entrambi devono essere indicati all’interno della “Sezione Erario”, nella colonna “importi a debito versati”.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Lunedì 4 Aprile 2011
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